D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
LEGGE 1 marzo 1994, n. 153
Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge 14
gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge  14  gennaio  1994, n. 26, recante interventi
urgenti  in  favore  del  cinema,  e'  convertito  in  legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Dato a Roma, addi' 1 marzo 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
_________________
          AVVERTENZA:
             Il decreto-legge  14  gennaio  1994,  n.  26,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          12 del 17 gennaio 1994.
             A norma dell'art. 15, comma 5,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 33.
                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 1815) :
             Presentato  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
          (CIAMPI) il 17 gennaio 1994.
             Assegnato alla  7a  commissione  (Istruzione),  in  sede
          referente, il 21 gennaio 1994, con pareri delle commissioni
          1a,  2a,  3a,  5a,  6a,  8a, 10a, 11a, della giunta per gli
          affari  delle  Comunita'  europee  e   per   le   questioni
          regionali.
             Esaminato  dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita', il 25 gennaio 1994.
   Esaminato dalla 7a commissione il 10 febbraio 1994.
             Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1994.
          Camera dei deputati (atto n. 3696):
             Assegnato   alla  VII  commissione  (Cultura),  in  sede
          referente l'11 febbraio 1994, con pareri delle  commissioni
          I,  II,  V,  VI, IX, XI e della commissione speciale per le
          politiche comunitarie.
             Esaminato dalla I commissione  (Affari  costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita', il 15 febbraio 1994.
             Esaminato dalla VII commissione il 16 febbraio 1994.
             Esaminato in aula e approvato il 23 febbraio 1994.
                                                             ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14
   GENNAIO 1994, N. 26.
  All'articolo 2:
   al comma 1, capoverso 2, lettera e), le parole:  "in  maggioranza"
sono sostituite dalle seguenti: "per tre quarti";
   al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: "lettere a), b) e c) " la
parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "tre";
   al  comma 1, capoverso 5, dopo le parole: "la troupe italiana, che
presenti", la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "quattro";
   al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: "artistiche e  culturali"
sono inserite le seguenti: "o spettacolari".
  All'articolo 12:
   al  comma  1,  capoverso  2,  dopo  la parola: "trasmissione" sono
inserite le seguenti: "di film di produzione nazionale,";
   al comma 1, capoverso  4,  sono  premesse  le  parole:  "Ambito  e
modalita'  di  applicazione  di  quanto  previsto  nei  commi  2 e 3,
nonche'"; la  parola:  "concordate"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"concordati".
  All'articolo 17:
   al  comma  1,  terzo  periodo, la parola: "presente" e' sostituita
dalla seguente: "predetto";
   al comma 6, dopo le parole: "del residuo debito" sono inserite  le
seguenti: "non assistito dal fondo di garanzia".
  All'articolo 18 e' premesso il seguente comma:
  "01.  La  lettera c) del primo comma dell'articolo 45 e' sostituita
dalla seguente:
   ' c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai
e delle sale delle comunita' ecclesiali in base ad un regolamento che
tenga conto della qualita' della programmazione complessiva  di  film
italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative, con
particolare   riguardo   per   le  sale  situate  nelle  zone  urbane
periferiche e in piccoli e medi comuni'".
  All'articolo 22, al comma 4, lettera e), e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: "Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo
delle operazioni, devono comprendere anche la quota necessaria per la
copertura delle spese generali e di funzionamento del registro".
 All'articolo 24:
   al  comma  1,  capoverso 4, primo periodo, le parole:  "1 febbraio
1994" sono sostituite dalle seguenti: "1 febbraio 1995";
   al comma 1, capoverso  4,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "e'
concesso"  sono  inserite  le  seguenti:  ", relativamente alla quota
costituita dalla meta' del suo ammontare," e dopo  le  parole:  "agli
esercenti  che,"  sono  inserite  le  seguenti:  "di norma in ciascun
trimestre dell'anno e, comunque,";
   al comma 1, capoverso 4, primo periodo,  dopo  le  parole:  "ed  a
quelli"   sono   inserite   le   seguenti:  "di  interesse  culturale
nazionale";
   al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, dopo le  parole:  "nella
misura  del  95 per cento con riferimento ai soli film" sono inserite
le seguenti: "di interesse culturale nazionale";
   al comma 1, il capoverso 5 e' sostituito dal seguente:
    "  5.  Agli  esercenti  delle sale d'essai ed a quelli delle sale
delle comunita' ecclesiali  di  cui  all'articolo  4,  comma  10,  e'
concesso   per   ciascuna   giornata  di  programmazione  un  abbuono
contestuale  nella  misura  del  90  per  cento  dell'imposta   sugli
spettacoli  introitata,  non  cumulabile  con  qualsiasi  altro  tipo
d'abbuono";
   al comma 1, dopo il capoverso 6, e' inserito il seguente:
    "6- bis. Le quote versate dai soci e  gli  incassi  derivanti  da
eventuali  vendite  di biglietti ai soci, non concorrono a formare il
reddito imponibile dei circoli di  cultura  cinematografica  e  delle
associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo
44, comma 1".
 All'articolo 26:
   il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Possono usufruire dei benefici previsti dal presente decreto i
film la cui lavorazione risulti iniziata dopo l'entrata in vigore del
decreto stesso";
   al comma 2, dopo le parole:  "e  successive  modificazioni,"  sono
inserite  le  seguenti: "e dalla legge 14 agosto 1971, n. 819, e suc-
cessive modificazioni,"; e  le  parole:  "prescritte  dalla  medesima
legge  n.  1213  del  1965"  sono sostituite dalle seguenti: "vigenti
prima dell'entrata in vigore del decreto stesso";
   al comma 8, nel capoverso, secondo periodo, dopo  le  parole:  "di
nuovi  film  di  interesse  culturale  nazionale"  sono  inserite  le
seguenti: "e film di produzione nazionale".
  All'articolo 27:
   al comma 5, secondo periodo, le parole:  "sentita  la  Commissione
centrale  per  la musica" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il
Comitato di coordinamento di  cui  all'articolo  20  della  legge  14
agosto  1967, n. 800, e, successivamente, la Commissione centrale per
la musica"; le parole: "1991 e 1992" sono sostituite dalle  seguenti:
"1991, 1992 e 1993";
   al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso.
  Dopo l'articolo 27, e' inserito il seguente:
 "Art. 27-bis. - 1. L'articolo 14 della legge 21 aprile 1962, n. 161,
e' sostituito dal seguente:
 'Art.  14  (Competenza  a conoscere dei reati). - 1. La competenza a
giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668  del  codice  penale
commessi  con  il  mezzo della cinematografia appartiene al tribunale
del luogo ove ha  sede  la  corte  d'appello  nel  cui  distretto  e'
avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica'.
  2.  L'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e' sostituito
dal seguente:
 'Art. 15 (Sanzioni e sequestro). - 1. Salve le sanzioni previste dal
codice  penale  per  le  rappresentazioni  cinematografiche  abusive,
chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 e'
punito  con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore
gravita' o in casi di recidiva nei reati previsti  dall'articolo  668
del  codice penale, l'autorita' giudiziaria, nel pronunciare sentenza
di condanna, dispone la chiusura del locale  di  pubblico  spettacolo
per un periodo non inferiore a dieci giorni.
  2.  L'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  quando  inoltra denuncia
all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668  del
codice  penale,  sequestra  il  film  non  sottoposto  alla revisione
prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il  nulla
osta  e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorita'
giudiziaria non si sia pronunciata.
  3.  Non  possono  essere ammessi alla programmazione in sala i film
che non abbiano riportato  il  nulla  osta  previsto  dalla  presente
legge.  Nel  caso  in cui venga accertata la proiezione in sala di un
film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia
riportato il previsto  nulla  osta,  e  nel  caso  in  cui  la  copia
proiettata  risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di
revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1'.
  3. Non e' ammessa una  nuova  revisione  di  film  gia'  sottoposto
all'esame  delle commissioni di revisione di cui alla legge 21 aprile
1962, n. 161, come modificata dal presente articolo, prima che  siano
decorsi  cinque  anni  dalla  data  di  inizio  della possibilita' di
sfruttamento televisivo dell'opera filmica di  cui  all'articolo  12,
comma 1, capoverso 1, del presente decreto".

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47