LEGGE 1 marzo 1994, n. 153
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi
urgenti in favore del cinema, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 1 marzo 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
_________________
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
12 del 17 gennaio 1994.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 33.
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1815) :
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(CIAMPI) il 17 gennaio 1994.
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede
referente, il 21 gennaio 1994, con pareri delle commissioni
1a, 2a, 3a, 5a, 6a, 8a, 10a, 11a, della giunta per gli
affari delle Comunita' europee e per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 25 gennaio 1994.
Esaminato dalla 7a commissione il 10 febbraio 1994.
Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1994.
Camera dei deputati (atto n. 3696):
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente l'11 febbraio 1994, con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, IX, XI e della commissione speciale per le
politiche comunitarie.
Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 15 febbraio 1994.
Esaminato dalla VII commissione il 16 febbraio 1994.
Esaminato in aula e approvato il 23 febbraio 1994.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14
GENNAIO 1994, N. 26.
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso 2, lettera e), le parole: "in maggioranza"
sono sostituite dalle seguenti: "per tre quarti";
al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: "lettere a), b) e c) " la
parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "tre";
al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: "la troupe italiana, che
presenti", la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "quattro";
al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: "artistiche e culturali"
sono inserite le seguenti: "o spettacolari".
All'articolo 12:
al comma 1, capoverso 2, dopo la parola: "trasmissione" sono
inserite le seguenti: "di film di produzione nazionale,";
al comma 1, capoverso 4, sono premesse le parole: "Ambito e
modalita' di applicazione di quanto previsto nei commi 2 e 3,
nonche'"; la parola: "concordate" e' sostituita dalla seguente:
"concordati".
All'articolo 17:
al comma 1, terzo periodo, la parola: "presente" e' sostituita
dalla seguente: "predetto";
al comma 6, dopo le parole: "del residuo debito" sono inserite le
seguenti: "non assistito dal fondo di garanzia".
All'articolo 18 e' premesso il seguente comma:
"01. La lettera c) del primo comma dell'articolo 45 e' sostituita
dalla seguente:
' c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai
e delle sale delle comunita' ecclesiali in base ad un regolamento che
tenga conto della qualita' della programmazione complessiva di film
italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative, con
particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane
periferiche e in piccoli e medi comuni'".
All'articolo 22, al comma 4, lettera e), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo
delle operazioni, devono comprendere anche la quota necessaria per la
copertura delle spese generali e di funzionamento del registro".
All'articolo 24:
al comma 1, capoverso 4, primo periodo, le parole: "1 febbraio
1994" sono sostituite dalle seguenti: "1 febbraio 1995";
al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: "e'
concesso" sono inserite le seguenti: ", relativamente alla quota
costituita dalla meta' del suo ammontare," e dopo le parole: "agli
esercenti che," sono inserite le seguenti: "di norma in ciascun
trimestre dell'anno e, comunque,";
al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: "ed a
quelli" sono inserite le seguenti: "di interesse culturale
nazionale";
al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: "nella
misura del 95 per cento con riferimento ai soli film" sono inserite
le seguenti: "di interesse culturale nazionale";
al comma 1, il capoverso 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Agli esercenti delle sale d'essai ed a quelli delle sale
delle comunita' ecclesiali di cui all'articolo 4, comma 10, e'
concesso per ciascuna giornata di programmazione un abbuono
contestuale nella misura del 90 per cento dell'imposta sugli
spettacoli introitata, non cumulabile con qualsiasi altro tipo
d'abbuono";
al comma 1, dopo il capoverso 6, e' inserito il seguente:
"6- bis. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da
eventuali vendite di biglietti ai soci, non concorrono a formare il
reddito imponibile dei circoli di cultura cinematografica e delle
associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo
44, comma 1".
All'articolo 26:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Possono usufruire dei benefici previsti dal presente decreto i
film la cui lavorazione risulti iniziata dopo l'entrata in vigore del
decreto stesso";
al comma 2, dopo le parole: "e successive modificazioni," sono
inserite le seguenti: "e dalla legge 14 agosto 1971, n. 819, e suc-
cessive modificazioni,"; e le parole: "prescritte dalla medesima
legge n. 1213 del 1965" sono sostituite dalle seguenti: "vigenti
prima dell'entrata in vigore del decreto stesso";
al comma 8, nel capoverso, secondo periodo, dopo le parole: "di
nuovi film di interesse culturale nazionale" sono inserite le
seguenti: "e film di produzione nazionale".
All'articolo 27:
al comma 5, secondo periodo, le parole: "sentita la Commissione
centrale per la musica" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il
Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14
agosto 1967, n. 800, e, successivamente, la Commissione centrale per
la musica"; le parole: "1991 e 1992" sono sostituite dalle seguenti:
"1991, 1992 e 1993";
al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso.
Dopo l'articolo 27, e' inserito il seguente:
"Art. 27-bis. - 1. L'articolo 14 della legge 21 aprile 1962, n. 161,
e' sostituito dal seguente:
'Art. 14 (Competenza a conoscere dei reati). - 1. La competenza a
giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale
commessi con il mezzo della cinematografia appartiene al tribunale
del luogo ove ha sede la corte d'appello nel cui distretto e'
avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica'.
2. L'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e' sostituito
dal seguente:
'Art. 15 (Sanzioni e sequestro). - 1. Salve le sanzioni previste dal
codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive,
chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 e'
punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore
gravita' o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668
del codice penale, l'autorita' giudiziaria, nel pronunciare sentenza
di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo
per un periodo non inferiore a dieci giorni.
2. L'autorita' di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia
all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del
codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione
prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla
osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorita'
giudiziaria non si sia pronunciata.
3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film
che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente
legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un
film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia
riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia
proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di
revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1'.
3. Non e' ammessa una nuova revisione di film gia' sottoposto
all'esame delle commissioni di revisione di cui alla legge 21 aprile
1962, n. 161, come modificata dal presente articolo, prima che siano
decorsi cinque anni dalla data di inizio della possibilita' di
sfruttamento televisivo dell'opera filmica di cui all'articolo 12,
comma 1, capoverso 1, del presente decreto". |