D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146
Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza    dell'Italia   alle  Comunita'  europee  -  Legge
comunitaria 1993.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                              TITOLO I
                      DISPOSIZIONI GENERALI SUI
                PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
                         OBBLIGHI COMUNITARI
                               ART. 1. (2)
                 (Delega al Governo per l'attuazione
                     di direttive comunitarie).
   1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. ((2))
   2. Se per effetto di direttive  notificate  nel  secondo  semestre
dell'anno  di  cui  al  comma 1 la disciplina risultante da direttive
comprese nell'elenco e' modificata, senza che siano introdotte  nuove
norme di principio, la scadenza del termine e' prorogata di sei mesi.
   3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  congiuntamente   ai
Ministri  con competenza istituzionale prevalente per la materia e di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia  e
del tesoro, se non proponenti.
   4.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,  a  seguito  di
deliberazione  preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su  di
essi  sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione,
il parere delle Commissioni  competenti  per  materia.  Decorso  tale
termine i decreti sono adottati.
    5.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la
procedura indicata nei commi 3 e 4.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La legge 6 febbraio 1996, n. 52  ha disposto che "il termine di cui
al presente articolo 1, e' sostituito dal termine previsto dal  comma
1 dell'articolo 1 della legge n. 52/96 e  cioe'  di  un  anno   dalla
data di entrata in vigore della stessa."
                               ART. 2.
               (Criteri e principi direttivi generali
                     della delega legislativa).
   1.  Salvi gli specifici principi e criteri direttivi dettati negli
articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti  nelle  direttive
da  attuare,  i  decreti  legislativi  di  cui all'articolo 1 saranno
informati ai seguenti principi e criteri generali:
   a)  le  amministrazioni  direttamente  interessate   provvederanno
all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture
amministrative;
   b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e
speciale e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  saranno
osservati  l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo
6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
   c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i  singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
   d) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, saranno previste sanzioni amministrative   e penali  per
le  infrazioni  alle  disposizioni  dei  decreti  stessi. Le sanzioni
penali,  nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a   lire
duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in
via  alternativa  o  congiunta,  solo  nei  casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a  pericolo  interessi  generali  dell'ordinamento
interno  del  tipo  di  quelli  tutelati dagli articoli 34 e 35 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali  casi  saranno  previste:  la
pena  dell'ammenda  alternativa  all'arresto  per  le  infrazioni che
espongano a pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
dell'arresto  congiunta  a  quella dell'ammenda per le infrazioni che
recano un danno di particolare gravita'. La  sanzione  amministrativa
del  pagamento  di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non
superiore a lire duecento milioni sara' prevista  per  le  infrazioni
che  ledano  o  espongano  a  pericolo  interessi  diversi  da quelli
suindicati. Nell'ambito dei limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
sanzioni  suindicate  saranno  determinate nella loro entita' tenendo
conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto  che
ciascuna  infrazione  presenta  in  astratto,  di specifiche qualita'
personali del colpevole, comprese quelle  che  impongano  particolari
doveri  di  prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o ente nel cui interesse egli agisce. In  ogni  caso,  in  deroga  ai
limiti  sopra  indicati,  per  le  infrazioni  alle  disposizioni dei
decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative
identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle  leggi  vigenti
per  violazioni  che  siano  omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni medesime;
   e)  eventuali  spese  non  contemplate  da leggi vigenti e che non
riguardino l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o
regionali  potranno  essere  previste  nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla
relativa  copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si  provvedera'
a  norma  degli  articoli  5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
osservando altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2,  della
legge  5  agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge
23 agosto 1988, n. 362;
   f)  sara'  previsto,  se  non  in  contrasto  con  la   disciplina
comunitaria,  che  l'onere  di prestazioni o controlli da eseguirsi a
cura di uffici pubblici in applicazione delle  direttive  da  attuare
sia posto a carico dei soggetti interessati;
   g) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia'  attuate  con  legge o decreto legislativo si provvedera', se la
modificazione  non  comporta  ampliamento  della  materia   regolata,
apportando  le  corrispondenti  modifiche  alla  legge  o  al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
   h) i decreti legislativi assicureranno in  ogni  caso  che,  nelle
materie  trattate  dalle direttive da attuare, la disciplina disposta
sia pienamente conforme alle prescrizioni delle  direttive  medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega.
                               ART. 3.
                   (Modificazione dell'articolo 4
                  della legge 9 marzo 1989, n. 86).
   1.  Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e'
sostituito dal seguente:
   " 4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del
regolamento, lo schema di  decreto  e'  sottoposto  al  parere  delle
Commissioni  permanenti  della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica  competenti  per  materia,  che  dovranno  esprimersi  nel
termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine,
i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere".
                               ART. 4.
                (Attuazione di direttive comunitarie
                       in via regolamentare).
   1.  Il  Governo  e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a
norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9  marzo
1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C,
applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima
legge n. 86 del 1989.
   2.  Gli  schemi  di  regolamento  per l'attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al  parere
delle  competenti  Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4,
comma  4,  della  legge  9  marzo  1989,  n.  86,   come   sostituito
dall'articolo 3 della presente legge.
                               ART. 5.
                (Attuazione di direttive comunitarie
                       in via amministrativa).
   1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n.
86,  le  direttive  da  attuare  in  via amministrativa sono comprese
nell'elenco di cui all'allegato E.
                               ART. 6. (2)
               (Delega al Governo per il completamento
        dell'attuazione delle leggi 29 dicembre 1990, n. 428,
                   19 febbraio 1992, n. 142, e 19
                       dicembre 1992, n. 489).
   1.  La  disposizione  dettata dall'articolo 1, comma 5, si applica
anche ai decreti  legislativi  emanati  in  esercizio  delle  deleghe
conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e succes-
sive   modificazioni,   19   febbraio  1992,  n.  142,  e  successive
modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489.
   2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre  1992,
n. 489, e' differito di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, limitatamente all'emanazione dei decreti
legislativi  di attuazione delle direttive del Consiglio 91/497/CEE e
91/498/CEE del 29 luglio  1991,  secondo  i  criteri  ed  i  principi
direttivi di cui all'articolo 19 della medesima legge.
   3.  La delega legislativa conferita ai sensi degli articoli 1, 2 e
41 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive  modificazioni,
e' estesa all'attuazione delle direttive 90/641/EURATOM del Consiglio
del 4 dicembre 1990 e 92/3/EURATOM del Consiglio del 3 febbraio 1992.
   4.  La delega per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato
B della legge 30 luglio 1990, n. 212, non si estende alla  disciplina
in materia di localizzazione degli impianti nucleari.
   5.  Il  termine  di  cui  all'articolo  1, comma 1, della legge 19
febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, per quanto attiene
alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45  e
65   della   legge   medesima,  e'  sostituito  dal  termine  di  cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge. ((2))
   6. All'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n.  142,
come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489,
le  parole:  "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta
giorni".
   7. Il termine di cui all'articolo 43,  comma  3,  della  legge  19
febbraio  1992,  n.  142,  e' prorogato fino a sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
   8. Restano fermi i criteri di  delega  di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'articolo  43  della  legge  19  febbraio 1992, n. 142, nonche' i
principi di cui all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La legge 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto che "il termine di  cui
al presente articolo 6 e' sostituito  dal termine di cui all'articolo
1, comma 1, della presente legge  limitatamente  all'attuazione della
direttiva di cui all'articolo  45  della  legge  19 febbraio 1992, n.
142."
                               ART. 7.
                         (Delega al Governo
                   per la disciplina sanzionatoria
             di violazioni di disposizioni comunitarie).
   1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo,  salve  le  norme
penali  vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni
penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di  direttive   delle
Comunita'  europee,  attuate  ai  sensi  della  presente legge in via
regolamentare o amministrativa, e di regolamenti  comunitari  vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
   2.  La  delega sara' esercitata con decreti legislativi adottati a
norma dell'articolo 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
proposta  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia, di concerto con il
Ministro per il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  e  dei
Ministri  competenti  per  materia, che si informeranno ai principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  d),  della
presente legge.
                               ART. 8.
               (Riordinamento normativo nelle materie
              interessate dalle direttive comunitarie).
   1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata   in   vigore   della   presente  legge,  testi  unici  delle
disposizioni   dettate   in   attuazione   della   delega    prevista
dall'articolo  1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie
ed  apportando  alle  medesime  le   integrazioni   e   modificazioni
necessarie al predetto coordinamento.
   2.  I  testi  unici  di cui al comma 1 potranno disporre, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  la
delegificazione di materie oggetto di discipline comunitarie, escluse
quelle di competenza regionale.
   3.  Gli  schemi  di  testo  unico  sono  trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione  del  parere
delle   Commissioni   permanenti   competenti  per  materia.  Decorsi
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il  testo  unico  e'
emanato anche in mancanza di detto parere.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO I
LIBERA CIRCOLAZIONE
 
                               ART. 9.
              (Riconoscimento dei titoli professionali:
                         criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio 92/51/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definire i parametri per individuare i titoli  e  le  attivita'
professionali  che  rientrano  tra quelle contemplate dalla direttiva
con particolare riferimento alla lettera  f)  dell'articolo  1  della
direttiva  stessa, nonche' i parametri che individuano una formazione
regolamentata;
  b) prevedere l'estensione delle discipline dettate dalle  direttive
di   cui  all'allegato  B  della  direttiva  92/51/CEE,  relative  ad
attivita' non salariate, all'esercizio  delle  medesime  attivita'  a
titolo subordinato;
   c)  per  le  procedure  di riconoscimento, ai fini dell'ammissione
dell'esercizio delle corrispondenti attivita' professionali da  parte
di cittadini comunitari, provvedere in analogia a quanto previsto dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
   d)  nei  casi  in  cui  si rimette allo Stato membro la scelta del
meccanismo compensativo, dare, in linea  di  massima,  la  preferenza
alla prova attitudinale in luogo di tirocinio di adattamento;
   e)  indicare  le attivita' professionali il cui esercizio richieda
una precisa conoscenza del diritto nazionale e  in  cui  un  elemento
essenziale  e costante dell'attivita' consista nel fornire consulenza
o assistenza concernenti il diritto  nazionale  e,  in  relazione  ad
esse,   prevedere,   quale   condizione  d'accesso  per  i  cittadini
comunitari, il superamento di una prova attitudinale.
                              ART. 10.
               (Equiparazione dei cittadini comunitari
                  ai cittadini italiani nel settore
                         delle professioni).
   1.  I  cittadini  degli  Stadi membri della Comunita' europea sono
equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione  negli  Albi
dei  procuratori  e  degli  avvocati di cui agli articoli 17 e 27 del
regio decreto-legge  27  novembre  1933,  n.  1578,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   22  gennaio  1934,  n.  36,  recante
ordinamento delle professioni di  avvocato  e  procuratore.  Ai  fini
dell'esercizio  in Italia dell'attivita' di investigatore privato, ai
sensi dell'articolo 134 del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, i
cittadini degli Stati membri della Comunita' europea sono  equiparati
ai cittadini italiani.
                              ART. 11.
                        (Appalti di servizi).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio 92/50/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) individuare le attivita' oggetto della direttiva e  gli  ambiti
oggettivi di esclusione della sua applicabilita';
   b)  individuare i soggetti pubblici, nonche' i requisiti di quelli
ad essi assimilati, destinatari della direttiva;
   c) stabilire le modalita' per il calcolo dell'importo stimato  dei
contratti soggetti alla disciplina della direttiva;
   d)  disciplinare  i  criteri  di  aggiudicazione  degli appalti di
servizi definendo quelli  utilizzabili  nel  caso  di  aggiudicazione
dell'offerta  economicamente  piu' vantaggiosa, e definendo i criteri
per l'esclusione delle offerte anomale;
   e) definire i criteri per l'ammissione dei  soggetti  concorrenti,
nel caso di ricorso alla procedura ristretta;
   f)  definire  natura  e  funzione  dei  concorsi di progettazione,
tracciando le linee guida relative a possibilita', modalita' e limiti
della loro utilizzazione;
   g) disciplinare le procedure di appalto di servizi e i concorsi di
progettazione garantendo trattamenti  non  discriminatori,  anche  in
relazione alla natura giuridica dei soggetti concorrenti;
   h)  stabilire, ai sensi dell'articolo 29 della direttiva stessa, i
criteri di selezione qualitativa dei prestatori di servizi, anche con
riferimento alla possibilita' di istituire appositi elenchi ufficiali
di prestatori;
   i) prevedere l'estensione delle disposizioni di cui agli  articoli
12  e  13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, anche agli appalti di
servizi;
   l)   prevedere   l'incompatibilita'   tra   l'affidamento    della
progettazione  e  l'aggiudicazione,  allo  stesso  affidatario, degli
appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati.
                              ART. 12.
           (Diritti di noleggio e prestito e altri diritti
              connessi in materia di diritto di autore:
                         criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  del Consiglio 92/100/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a)   saranno   disciplinati    l'appartenenza,    l'esercizio    e
l'esaurimento dei diritti di noleggio, prestito e distribuzione;
   b)   dovra'   essere  disciplinato  il  prestito  da  parte  delle
istituzioni pubbliche e regolamentata la remunerazione  spettante  in
tal caso all'autore;
   c)  dovranno  essere  riconosciuti  e disciplinati, nel quadro dei
diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n.  633,  sulla
protezione  del diritto d'autore, i diritti esclusivi, di cui al capo
II della direttiva,  a  favore  dei  produttori  di  fonogrammi,  dei
produttori  di  opere cinematografiche o audiovisive, degli organismi
di radiodiffusione e degli artisti interpreti o esecutori;
   d) saranno introdotte disposizioni per  assicurare  ad  autori  ed
artisti  interpreti o esecutori una irrinunciabile equa remunerazione
in caso di cessione del diritto di noleggio in conformita'  a  quanto
previsto  dall'articolo  4 della direttiva; saranno altresi' attuate,
fatte salve  clausole  contrattuali  contrarie,  le  disposizioni  in
materia   di  presunzione  di  cessione  dei  diritti  degli  artisti
interpreti o esecutori;
   e) dovranno essere previste disposizioni transitorie  per  atti  e
contratti fatti o stipulati prima del 1› luglio 1994.
                              ART. 13.
             (Soppressione di riserve o preferenze per i
           prodotti nazionali nelle forniture pubbliche).
   1.  L'articolo  5-bis  del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440,
introdotto  con  l'articolo  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e' sostituito dal seguente:
   "ART.  5-bis.  -  1.  Per  l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli,
mezzi di trasporto in genere  e  loro  parti  di  ricambio,  prodotti
dall'industria  nazionale  ovvero da un'industria di uno Stato membro
della  Comunita'  europea,  nonche'  per  l'acquisto  di  carburanti,
lubrificanti  e  ossigeno  liquido avio destinati alle Forze armate e
forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno  Stato
membro  della  Comunita'  europea,  non  si  applica  il disposto del
precedente articolo 5 e quello del  successivo  articolo  6,  secondo
comma".
   2.  Sono  abrogati  gli  articoli  113 e 114 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e il quarto comma
dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
                              ART. 14.
              (Salvaguardia del capitale delle societa'
                   per azioni: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  del Consiglio 92/101/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere l'applicazione  della  direttiva  anche  in  caso  di
controllo indiretto;
   b)  avere  preminente riguardo all'esigenza di tutela del capitale
della societa' controllante e di quella controllata;
   c) prevedere  un  regime  transitorio  che  consenta  il  graduale
adattamento  alle  prescrizioni della direttiva nei limiti consentiti
dalla medesima;
   d) prevedere che,  nel  caso  di  partecipazioni  reciproche,  che
intercorrano  fra  societa' in rapporto di controllo, si applichino i
limiti percentuali previsti  dalla  direttiva,  in  luogo  di  quelli
stabiliti  dall'articolo  5, comma ottavo, del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  giugno
1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 90.
                              ART. 15. (4)
((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 24 APRILE 1998, N. 128))
                              ART. 16.
              (Abrogazione di norme discriminatorie in
             danno dei cittadini italiani nei confronti
            dei cittadini stranieri in materia di licenze
                     aeronautiche comunitarie).
   1.  Il  comma  3  dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, e' abrogato.
   2. Al comma 1 dell'articolo 2 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  dicembre  1992,  n.  560,  sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "attenendosi peraltro alle valutazioni riportate nel
documento elaborato in attuazione del confronto di cui al primo comma
dello stesso articolo 4".
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO II
ASSICURAZIONI
 
                              ART. 17.
              (Assicurazione vita: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio 92/96/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) dovra' prevedersi l'obbligo delle imprese  aventi  sede  legale
nel   territorio   della  Repubblica,  ai  fini  del  rispetto  delle
disposizioni relative ai  principi  attuariali,  della  comunicazione
sistematica  delle  basi  tecniche  utilizzate  per  il calcolo delle
tariffe e delle riserve tecniche, senza che cio' possa costituire una
condizione preliminare per l'esercizio delle loro attivita';
   b) dovra' prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione  di
sottoporre  all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di  interesse  collettivo  (ISVAP)  l'approvazione  degli  statuti,
nonche'  la  facolta'  per  tale  istituto di richiedere alle imprese
stabilite  nel  territorio  della  Repubblica  la   trasmissione   di
qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;
   c)  dovra'  prevedersi  la  possibilita'  per  l'ISVAP di ottenere
informazioni sui contratti detenuti da intermediari;
   d) dovra' prevedersi, nel caso del trasferimento di tutto o  parte
del  portafoglio  dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati
in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, il diritto
del contraente di recedere  dal  contratto  quando  il  trasferimento
avvenga  da  una  impresa avente sede legale in Italia ad una impresa
avente sede legale in un altro Stato membro, nonche' quando l'impresa
cessionaria non sia stabilita in Italia;
   e)  sara'  prevista  la   decadenza   dell'autorizzazione   quando
l'impresa  non eserciti la propria attivita' per un periodo superiore
a sei mesi ovvero rinunci espressamente all'autorizzazione;
   f) dovra' prevedersi la possibilita', per le  imprese  autorizzate
ad  esercitare  l'attivita'  nei  rami  vita,  di  essere autorizzate
all'esercizio nei  rami  infortuni  e  malattia  e,  per  le  imprese
autorizzate ad esercitare unicamente l'attivita' nei rami infortuni e
malattia,  la  possibilita' di essere autorizzate anche all'esercizio
dei rami vita;
   g) dovra' prevedersi che le imprese autorizzate  ad  esercitare  i
rami  vita  ed  i  rami  infortuni  e  malattia  rispettino le regole
contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione sulla vita  e
che  le  attivita'  relative  ai  rischi  infortuni  e malattia siano
disciplinate, per quanto  concerne  le  regole  per  la  liquidazione
dell'impresa,   dalle   norme  applicabili  alle  attivita'  inerenti
all'assicurazione sulla vita;
   h) sara' prevista la possibilita',  su  richiesta  dell'impresa  e
previa  autorizzazione  rilasciata  dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito  l'ISVAP,  di  localizzare  gli
attivi  a  copertura  delle  riserve tecniche anche nel territorio di
Paesi terzi;
   i)  dovra'  prevedersi  la facolta' per le imprese di investire le
attivita' a copertura delle riserve tecniche  negli  attivi  indicati
alle  lettere  a),  b)  e  c)  del paragrafo 1 dell'articolo 21 della
direttiva, con l'esclusione delle consistenze  di  cassa,  prevedendo
altresi'  opportune  garanzie  per  i prestiti, nonche' fissando, con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  su  proposta  dell'ISVAP,  i limiti massimi per le
singole categorie di investimenti; i terreni e i  fabbricati  saranno
ammessi  a  copertura  delle  riserve tecniche per la parte libera da
ipoteche; prevedere, infine,  la  possibilita'  che,  in  circostanze
eccezionali    e   previa   richiesta   dell'impresa,   il   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito  il  parere
dell'ISVAP,  abbia  facolta'  di  autorizzare,  temporaneamente e con
decisione motivata, l'investimento in altre  categorie  di  attivi  a
copertura delle riserve tecniche;
   l)   dovra'   prevedersi,   per  quanto  attiene  alle  regole  di
diversificazione  e  di  dispersione,  la  facolta',  in  circostanze
eccezionali   e   su   richiesta   dell'impresa,   che   il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito  il  parere
dell'ISVAP,  possa  autorizzare  con  provvedimento  motivato deroghe
temporanee;
   m) sara' regolamentata la  possibilita'  per  le  imprese  di  non
applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili
in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, nonche' di
derogare  alle regole della congruenza per la copertura delle riserve
tecniche,   in   particolare   delle   riserve    matematiche,    ove
l'applicazione  delle  stesse  regole  comporti  che  l'impresa debba
detenere attivita' in una valuta per un importo non  superiore  al  7
per cento delle attivita' esistenti in altra valuta;
   n)   verra'   previsto   che,  qualora  un  impegno  debba  essere
rappresentato da attivita' espresse nella valuta di uno Stato membro,
l'obbligo sia considerato rispettato  qualora  tali  attivita'  siano
espresse in ECU;
   o)  verranno  regolamentati i casi di non applicazione del diritto
di recesso in funzione della durata del contratto e della tutela  del
contraente;
   p)  sara'  previsto  che l'ISVAP possa imporre la trasmissione, da
parte delle imprese, di informazioni supplementari al contraente,  se
necessarie alla comprensione degli elementi essenziali del contratto;
   q) sara' prevista la possibilita' per l'ISVAP di esigere, per ogni
impresa  operante  sul  territorio della Repubblica, la comunicazione
non sistematica delle condizioni di polizza e degli  altri  documenti
che  essa  intenda applicare, senza che costituisca per l'impresa una
condizione preliminare per l'esercizio della sua attivita';
   r)  verra'  previsto  che  le  imprese  aventi  sede  legale   nel
territorio   della   Repubblica   ed   i   cui   immobili  e  terreni
rappresentativi delle riserve tecniche  superino  alla  data  del  27
novembre  1992 la percentuale prevista dall'articolo 22, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva si conformino a tale  disposizione  entro
il 31 dicembre 1998.
                              ART. 18.
              (Assicurazione nei rami diversi da quelli
               relativi alla vita: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio 92/49/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) dovra' prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione  di
sottoporre   all'ISVAP   l'approvazione  degli  statuti,  nonche'  la
facolta' per l'Istituto di  richiedere  alle  imprese  stabilite  nel
territorio  della  Repubblica  la trasmissione di qualsiasi documento
necessario all'esercizio del controllo;
   b) dovra' prevedersi  la  possibilita'  per  l'ISVAP  di  ottenere
informazioni sui contratti detenuti da intermediari;
   c)  dovra'  prevedersi la facolta' dell'assicurato di recedere dal
contratto  in  caso  di  trasferimento  di  tutto  o  di  parte   del
portafoglio  dei contratti di assicurazione contro i danni, stipulati
in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione  dei  servizi,
da  parte  di un'impresa avente la propria sede legale nel territorio
della Repubblica ad un'impresa stabilita in uno Stato membro  diverso
da quello di prestazioni di servizi;
   d)   sara'   prevista   la  decadenza  dell'autorizzazione  quando
l'impresa non eserciti la propria attivita' per un periodo  superiore
a sei mesi ovvero rinunzi espressamente all'autorizzazione;
   e)  sara'  prevista  la  possibilita', su richiesta dell'impresa e
previa autorizzazione rilasciata dal  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  sentito  l'ISVAP, di localizzare gli
attivi a copertura delle riserve tecniche  anche  nel  territorio  di
paesi terzi;
   f)  sara'  prevista  la  possibilita'  per  l'ISVAP  di esigere la
comunicazione non sistematica delle condizioni generali e speciali di
polizza, delle tariffe, delle maggiorazioni eventuali  delle  stesse,
nonche'  di  formulari  ed altri stampati che le imprese utilizzano o
intendono utilizzare nelle loro relazioni con i contraenti;
   g) dovra' prevedersi che le imprese possano investire  le  riserve
tecniche  secondo  le  categorie  di  attivi  di  cui  al paragrafo 1
dell'articolo 21 della direttiva, con l'esclusione delle  consistenze
di  cassa;  per  quanto  attiene  ai  prestiti, dovra' stabilirsi che
saranno  ammessi  a  copertura  delle  riserve  tecniche  soltanto  i
prestiti  garantiti  da  ipoteca  su  beni  immobili;  i  terreni e i
fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per  la
parte  libera  da ipoteche; quanto ai crediti verso i riassicuratori,
nonche' verso assicurati ed intermediari, resta in vigore il disposto
dall'articolo 31, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n.  295.
Dovra'  comunque  prevedersi  la  possibilita'  che,  in  circostanze
eccezionali   e   previa   richiesta   dell'impresa,   il   Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentito il parere
dell'ISVAP, abbia facolta'  di  autorizzare,  temporaneamente  e  con
decisione  motivata,  l'investimento  in  altre categorie di attivi a
copertura delle riserve tecniche;
   h)   dovra'   prevedersi,   per  quanto  attiene  alle  regole  di
diversificazione  e  di  dispersione,  la  facolta',  in  circostanze
eccezionali   e   su   richiesta   dell'impresa,   che  il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito  il  parere
dell'ISVAP,  possa  autorizzare  con  provvedimento  motivato deroghe
temporanee;
   i) dovra' prevedersi  che  gli  atti  a  copertura  delle  riserve
tecniche  da  esprimersi  in  una  delle  valute  CEE  possano essere
espressi anche in ECU;
   l) sara' previsto che, per le assicurazioni obbligatorie ai  sensi
della   legge   italiana,   le  imprese  comunichino  preventivamente
all'ISVAP le condizioni generali e speciali di assicurazione;
   m) per le imprese che si  propongono  di  coprire  nel  territorio
della  Repubblica,  in  regime  di  prestazione  di servizi, i rischi
classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato alla  direttiva
73/239/CEE,  esclusa la responsabilita' del vettore, saranno previste
la comunicazione del nominativo e dell'indirizzo  del  rappresentante
per la gestione dei servizi, nonche' l'adesione all'Ufficio nazionale
e al Fondo di garanzia per le vittime della strada;
   n)  sul  contratto o qualsiasi documento che conceda la copertura,
nonche' sulla proposta  di  assicurazione  qualora  essa  vincoli  il
contraente,  dovranno  figurare  altresi'  il  nome e l'indirizzo del
rappresentante dell'impresa  di  assicurazione  di  cui  all'articolo
12-bis, paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE.
                              ART. 19.
            (Accesso all'esercizio dell'assicurazione da
             parte di imprese aventi sede in Svizzera).
   1.  In  attuazione  della  direttiva  del Consiglio 91/371/CEE, le
imprese aventi la loro sede  sociale  in  Svizzera  sono  ammesse  ad
esercitare  le  assicurazioni  private  contro  i  danni in regime di
liberta' di stabilimento, nel  rispetto  delle  norme  dettate  dalla
legge  10  giugno  1978,  n. 295, previa autorizzazione del Ministero
dell'industria , del commercio e dell'artigianato.
                              ART. 20.
             (Conti annuali e consolidati delle imprese
                  assicuratrici: criteri di delega)
   1.  L'attuazione  della  direttiva  del Consiglio 91/674/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) il complesso informativo costituito dallo  stato  patrimoniale,
dal  conto  economico  e  dalla  nota  integrativa dovra' fornire con
chiarezza  un  quadro   veritiero   e   corretto   della   situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
   b) andra' realizzato l'obiettivo della completezza ed analiticita'
dell'informazione  del bilancio volte alla tutela dei soci, dei terzi
e degli assicurati, perseguendo altresi' condizioni di compatibilita'
dei bilanci all'interno della Comunita' europea. In particolare:
   1) non dovra' prevedersi alcun raggruppamento di voci del bilancio
di cui all'articolo 5 della direttiva;
   2) dovranno essere stabilite le modalita' di  presentazione  delle
informazioni da fornire nella nota integrativa;
   3)  dovra' essere prevista una suddivisione piu' particolareggiata
delle voci di bilancio e dovranno essere aggiunte nuove voci  qualora
il  contenuto  non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi,
ai  sensi  del  paragrafo  1  dell'articolo  4  della  direttiva  del
Consiglio  78/660/CEE, richiamato dall'articolo 1, paragrafo 1, della
direttiva 91/674/CEE, ferma restando la possibilita' per  l'Autorita'
di   vigilanza   di   richiedere   informazioni  integrative  o  piu'
dettagliate per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;
   c) si dovra' stabilire che le imprese esercenti esclusivamente  la
riassicurazione  utilizzino  il  conto tecnico per il ramo "non vita"
per la totalita' delle loro operazioni;
   d)   si   dovra'   garantire   la   salvaguardia   dell'integrita'
patrimoniale  e  della  stabilita'  dell'impresa o ente assicurativo,
anche mediante la previsione di criteri di valutazione  improntati  a
particolare prudenza, procedendo tra l'altro a:
   1)  prevedere  che  l'Autorita'  di vigilanza possa autorizzare la
deduzione delle spese di  acquisto  dei  contratti  di  assicurazione
poliennale  dalla  riserva premi e, per il ramo "vita", dalle riserve
matematiche;
   2) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci di  cui
alla voce C dell'attivo dello stato patrimoniale, di cui all'articolo
6   della  direttiva,  regole  basate  sul  criterio  del  prezzo  di
acquisizione o del costo di produzione;
   3) indicare il  valore  corrente  degli  investimenti  nella  nota
integrativa  a  decorrere  dal  bilancio relativo all'esercizio 1997,
salvo che per i terreni e fabbricati, per i quali il valore  corrente
andra' indicato nella nota integrativa relativa all'esercizio 1999;
   4)   prevedere   che,  qualora  il  costo  di  acquisizione  delle
obbligazioni e di altri titoli a reddito fisso contemplati alle  voci
C.II  e  C.III,  di  cui  al  predetto  articolo  6,  dell'attivo sia
superiore al loro prezzo di rimborso,  la  differenza  potra'  essere
ammortizzata  per  quote  entro  e  non oltre la data di rimborso dei
titoli stessi;
   5) prevedere la possibilita' di  utilizzare  metodi  statistici  e
matematici   nel  calcolo  della  riserva  per  l'assicurazione  vita
subordinatamente ad una autorizzazione preventiva  dell'Autorita'  di
vigilanza;
   6)  stabilire  che  la  riserva  sinistri  del ramo "non vita" sia
calcolata per  ciascun  sinistro  in  misura  pari  al  costo  ultimo
prevedibile dello stesso. Per il calcolo di detta riserva l'Autorita'
di vigilanza potra' autorizzare anche l'impiego di metodi statistici.
Nella  determinazione  del  costo si potra' tenere conto dei proventi
netti derivanti dagli investimenti  alle  condizioni  previste  dalla
lettera g) dell'articolo 60 della direttiva;
   7)  prevedere  l'applicazione  del  secondo  dei  metodi  indicati
all'articolo 61 della direttiva, qualora per la natura del ramo e del
tipo di assicurazione, nel momento  di  redazione  del  bilancio,  le
informazioni  sui  premi  e  sui  sinistri  siano  insufficienti  per
permettere una valutazione accurata ed una rappresentazione completa;
   e) nell'individuazione dei soggetti tenuti a redigere il  bilancio
consolidato si dovra' tenere conto di quanto previsto dal paragrafo 3
dell'articolo 66 della direttiva.
                              ART. 21.
               (Albo dei mediatori di assicurazione).
   1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 1984, n.
792, e' sostituito dal seguente:
   "Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini
di  uno Stato membro della Comunita' europea, che provino, attraverso
un attestato rilasciato dalla competente Autorita' di  controllo,  di
aver  svolto  per  quattro  anni, in uno qualsiasi degli Stati membri
della Comunita' europea, l'attivita' di mediatore di assicurazione  e
riassicurazione,  come  indipendenti  o  in  qualita' di dirigenti di
impresa esercente detta attivita', ovvero l'attivita'  di  agente  di
assicurazione".
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO III
PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
 
                              ART. 22.
             (Norme per l'informazione del consumatore).
   1.  Alla  legge 10 aprile 1991, n. 126, sono apportate le seguenti
modificazioni e integrazioni:
   a) il comma 2 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
   " 2. Con decreto del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con il Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e  giustizia,
sono  emanate  le  norme  di  attuazione del comma 1 anche al fine di
assicurarne, per i prodotti  provenienti  da  Paesi  della  CEE,  una
applicazione  compatibile  con  i  principi  di  diritto comunitario,
precisando le categorie di prodotti o le modalita'  di  presentazione
per le quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle
lettere  a)  e  b)  del  comma  1.  Tali  disposizioni  di attuazione
disciplineranno inoltre i casi in cui sara' consentito  riportare  in
lingua  originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui
al comma 1";
   b) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole "di  cui  al  comma  1"
sono  aggiunte  le  parole: "e le norme di attuazione di cui al comma
2";
   c) il comma 5 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
   "5. Le indicazioni  di  cui  al  comma  1  devono  figurare  sulle
confezioni  o  sulle  etichette  dei prodotti nel momento in cui sono
posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui  alla  lettera
e)  del comma 1 possono essere riportate, anziche' sulle confezioni o
sulle etichette dei prodotti, su  altra  documentazione  illustrativa
che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi";
   d) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
   "ART. 1-bis. (Deroga). - 1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si
applicano  ai  prodotti  soggetti  a  specifiche direttive o ad altre
disposizioni  comunitarie  e  alle  relative   norme   nazionali   di
recepimento";
   e) il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
   "1.  E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi
prodotto  o  confezione  di  prodotto  che  non  riporti,  in   forme
chiaramente  visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'articolo
1, secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione di cui al
comma 2 del medesimo articolo 1".
                             Art. 23 (5)
        Divieto di immissione in commercio di alcuni prodotti
         del tabacco per uso orale, nonche' disposizioni in
        materia di etichettatura degli altri prodotti da fumo

  1.  In  attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  92/41/CEE, e'
vietata  l'immissione  in commercio di prodotti del tabacco destinati
ad uso orale, eccettuati i prodotti da fumare o masticare, costituiti
interamente  o  parzialmente  da  tabacco,  presentato sotto forma di
polvere o di particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste
presentazioni,  oppure  sotto  una  forma  che  richiami  un prodotto
commestibile.
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 ))
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 ))
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 ))
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 ))
                              ART. 24.
             (Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso:
                         criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  del Consiglio 90/314/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  l'offerta  del  servizio  "tutto  compreso"  ed  il   relativo
contratto  sono  disciplinati  tenendo  conto delle disposizioni piu'
favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di  viaggio
dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;
   b)  il  risarcimento  dei  danni  diversi  dal danno alla persona,
derivanti da inadempimento o cattiva  esecuzione  delle  prestazioni,
sara'  ammesso  nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n.
1084;
   c) l'organizzazione ed il venditore, in relazione alle  rispettive
responsabilita',   sono   tenuti   a   stipulare   un   contratto  di
assicurazione  per   il   risarcimento   dei   danni   derivanti   da
inadempimento  o cattiva esecuzione del servizio, per il rimborso dei
fondi depositati ed il rimpatrio.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO IV
SANITA'
 
                              ART. 25.
                (Medicinali omeopatici per uso umano:
                         criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio 92/73/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere una procedura semplificata  di  registrazione  per  i
medicinali  omeopatici  per uso umano che soddisfano le condizioni di
cui all'articolo 7 della direttiva;
   b) vietare qualsiasi forma di pubblicita' presso il  pubblico  dei
medicinali   omeopatici   sottoposti   a  procedura  semplificata  di
registrazione;
   c)  prevedere  che  gli  originali  delle  documentazioni  di  cui
all'articolo  8  del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e di
quelle  presentate  ai   fini   della   procedura   semplificata   di
registrazione  dei medicinali omeopatici possano, dopo verifica della
loro  regolarita'  e  completezza,  essere  restituiti  alle  imprese
farmaceutiche,   con   obbligo   di  custodia;  le  predette  imprese
forniranno al Ministero della sanita' supporti informatici contenenti
gli stessi elementi  documentali,  rispondenti  alle  caratteristiche
tecniche  che  saranno  stabilite  con  decreto  del  Ministro  della
sanita';
   d) presso il Ministero della sanita' e' istituita una  Commissione
avente  lo  scopo di definire norme specifiche per l'autorizzazione e
l'etichettatura   dei   medicinali   omeopatici    non    contemplati
dall'articolo  7,  paragrafo  1,  della  direttiva. Tali norme devono
essere conformi alle caratteristiche della  tradizione  omeopatica  o
antroposofica italiana;
   e) i medicinali omeopatici prodotti in Italia o importati da Paesi
della Comunita' europea, presenti sul mercato italiano al 31 dicembre
1992,   sono   automaticamente   e   con  la  medesima  presentazione
autorizzati.
                              ART. 26.
                (Stupefacenti e sostanze psicotrope:
                         criteri di delega).
   1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/109/CEE, relativa
alla  fabbricazione  e all'immissione in commercio di talune sostanze
impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di  sostanze
psicotrope, sara' informata ai seguenti criteri direttivi:
   a)  armonizzare  le  norme nazionali relative alla fabbricazione e
all'immissione in commercio delle sostanze  suscettibili  di  impiego
nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
   b)  prevedere misure concrete per la realizzazione di una efficace
cooperazione tra le autorita' competenti  e  gli  operatori,  con  la
determinazione  di  obblighi  di  comunicazione  e informazione delle
operazioni effettuate, nonche' delle operazioni sospette;
   c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, prevedendo le necessarie sanzioni penali e amministrative;
   d) prevedere l'obbligo di un'adeguata etichettatura delle sostanze
e di una idonea documentazione della movimentazione delle stesse;
   e)  prevedere  strumenti  per  il  tempestivo  recepimento   delle
modifiche  e integrazioni delle tipologie delle sostanze suscettibili
di  impiego  nella  fabbricazione  di  stupefacenti  o  di   sostanze
psicotrope,  nonche'  delle  altre  misure  tecniche adottate in sede
comunitaria;
   f) dettare le connesse e occorrenti disposizioni  integrative  dei
regolamenti  CEE  n.  3677/90, n. 900/92 e n. 3769/92, recanti misure
intese a scoraggiare  la  diversione  di  talune  sostanze  verso  la
fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
                              ART. 27.
           (Attuazione di direttive comunitarie in materia
             di divieti e limitazioni d'uso di sostanze
                      e preparati pericolosi).
   1.  Dopo  l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 904, e' aggiunto il seguente:
   "ART. 1-bis. - 1. L'allegato di cui  all'articolo  1  puo'  essere
modificato  con decreto del Ministro della sanita' per assicurarne la
conformita' alle direttive comunitarie".
                              ART. 28.
              (Direttive in materia di sanita' pubblica
                  veterinaria: criteri di delega).
   1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/65/CEE, 92/74/CEE
e   92/118/CEE   sara'  informata  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
   a) stabilire modalita' idonee  a  tutelare  la  salute  umana,  la
sanita' animale e la salubrita' delle relative produzioni;
   b)  prevedere  procedure  di  vigilanza  e  sistemi  di  controllo
razionali, efficaci e tempestivi;
   c) assicurare il controllo  sulla  idoneita'  delle  strutture  di
produzione dei medicinali;
   d)  disporre  procedure  e prove idonee a dimostrare l'efficacia e
l'innocuita' del prodotto.
                              ART. 29.
                  (Commercializzazione dei volatili
                  da cortile e di altri prodotti di
                          origine animale).
   1.   L'attuazione  delle  direttive  del  Consiglio  92/116/CEE  e
92/120/CEE sara' informata ai seguenti criteri:
   a) fissare le condizioni sanitarie minime  per  gli  impianti  con
limitata    capacita'   lavorativa   per   la   macellazione   e   la
commercializzazione dei volatili da cortile;
   b) definire le norme per le strutture di macellazione operanti  in
ambiti  territoriali  locali  e  per  quelle  con  limitata capacita'
lavorativa ai fini delle deroghe temporanee alla  produzione  e  alla
commercializzazione dei prodotti di origine animale.
                              ART. 30.
                  (Identificazione e registrazione
                           degli animali).
   1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/102/CEE, relativa
alla  identificazione  e  alla  registrazione  degli  animali,  sara'
informata ai seguenti criteri:
   a) coordinare la legislazione vigente in materia di  anagrafe  del
bestiame  e,  piu'  in generale, di obblighi di registrazione posti a
carico degli allevamenti;
   b) disciplinare la tenuta dei registri in  modo  da  garantire  la
semplificazione  degli  adempimenti e lo snellimento delle procedure,
anche attraverso lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto  alle
ordinarie misure di controllo.
                              ART. 31.
             (Prodotti fitosanitari: criteri di delega).
   1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/414/CEE, relativa
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, sara informata
ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana;
   b)  prevedere  appositi  piani  nazionali per la valutazione ed il
controllo di eventuali  effetti  di  natura  sanitaria  o  ambientale
derivanti dall'impiego dei fitofarmaci;
   c) istituire la fitofarmacopea ufficiale;
   d)  prevedere  la riorganizzazione della Commissione consultiva di
cui all'articolo 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
agosto  1968,  n. 1255, anche al fine di dare attuazione ai programmi
comunitari di valutazione  o  revisione  delle  sostanze  attive  dei
fitofarmaci;
   e)  prevedere  che  le spese di funzionamento della Commissione di
cui alla lettera d) siano a carico dei titolari  della  registrazione
di  fitofarmaci,  secondo  le  tariffe  e  le modalita' stabilite con
decreto del Ministro della sanita';
   f) prevedere che con decreto  del  Ministro  della  sanita'  siano
attuate  le  disposizioni tecniche contenute negli allegati, nonche',
in adempimento di disposizioni comunitarie, siano fissati  i  criteri
per  l'applicazione  delle  prescrizioni  relative  alle prove e agli
esperimenti a scopo di ricerca e sviluppo  di  prodotti  fitosanitari
non autorizzati e le caratteristiche del sistema standardizzato delle
informazioni fra gli Stati membri;
   g) prevedere che il Ministro della sanita', sentita la Commissione
di  cui  alla  lettera d), con proprio decreto determini le quantita'
massime di residui di sostanze attive dei fitofarmaci tollerate negli
alimenti e nelle bevande, tenendo conto degli eventuali  orientamenti
comunitari  relativi  alla  presenza  simultanea  di  residui di piu'
sostanze attive.
                              ART. 32.
                     (Assistenza e cooperazione
              con la Commissione CEE e gli Stati membri
                 in materia di prodotti alimentari).
   1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione, in via amministrativa ai
sensi dell'articolo 5, della direttiva 93/5/CEE, del Consiglio del 25
febbraio 1993, si fara' fronte con i proventi delle  tariffe  per  le
prestazioni   rese   dal  Ministero  della  sanita'  in  applicazione
dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO V
LAVORO
 
                              ART. 33.
             (Informazione sulle condizioni applicabili
             al rapporto di lavoro: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  del Consiglio 91/533/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) individuare i mezzi  di  informazione  attraverso  i  quali  il
datore  di  lavoro  e'  tenuto  a portare a conoscenza del lavoratore
nonche', in conformita' alle norme dei  contratti  collettivi,  delle
organizzazioni  sindacali,  in forma scritta, gli elementi minimi del
rapporto  di  lavoro,  prevedendo  apposite   e   idonee   forme   di
semplificazione,   per   i   rapporti   occasionali   o  particolari,
principalmente nell'ambito dell'artigianato, dell'agricoltura e delle
piccole imprese;
   b) prevedere che al lavoratore invitato a svolgere il  suo  lavoro
fuori  del  territorio  nazionale  siano  preventivamente  consegnati
documenti  informativi  integrati  degli   elementi   di   conoscenza
supplementari di cui all'articolo 4 della direttiva;
   c)  prevedere  adeguate  forme di tutela dei diritti assicurati al
lavoratore dalla direttiva.
                              ART. 34. (2)
                 (Sicurezza e salute dei lavoratori
                         durante il lavoro).
   1.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare i decreti legislativi di
attuazione delle direttive particolari gia' adottate  successivamente
alla  legge  19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, ad
eccezione delle direttive 92/57/CEE, 92/58/CEE, 92/85/CEE,  92/91/CEE
e  92/104/CEE,  comprese  negli  elenchi  di  cui agli allegati A e B
richiamati dall'articolo  1  della  presente  legge,  o  che  saranno
adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge  dal  Consiglio delle Comunita' europee, ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, con le stesse  modalita'
e  con  gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 43 della legge
19  febbraio  1992,  n.  142,  e  successive  modificazioni,  nonche'
all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.
   2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari
gia' adottate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE  successivamente  alla  legge  19 febbraio 1992, n. 142, e
successive modificazioni, sono emanati entro un anno  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge. I decreti legislativi di
attuazione delle direttive particolari che saranno adottate entro  un
anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge dal
Consiglio delle Comunita' europee, ai sensi del citato  articolo  16,
paragrafo  1,  della  stessa direttiva 89/391/CEE, sono emanati entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((2))
   3. All'articolo 43, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142,
dopo le parole: "90/679/CEE"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "nonche'
91/383/CEE".
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
  La legge 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto che " i termini di  cui
al presente  articolo  34,  sono  differiti  di nove mesi a decorrere
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della legge n. 52/96, salvo per
quanto concerne le direttive 92/57/CEE  e 92/58/CEE, per l'attuazione
delle quali dovra' provvedersi con  decreto  legislativo  da  emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 52/96".
                              ART. 35.
                (Impiego del benzene e suoi omologhi
                    nelle attivita' lavorative).
   1.   Le   disposizioni   di  cui  al  presente  articolo  relative
all'impiego del benzene, del toluene e dello xilene  si  applicano  a
tutte le attivita' alle quali siano addetti prestatori di lavoro, ivi
compresi quelli che svolgono attivita' artigiane.
   2.  Con  decreto  del  Ministro  della sanita', di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  e  con  il  Ministro
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  sentite  le
competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro quaranta
giorni dalla comunicazione dei relativi schemi,  sono  stabiliti,  in
conformita' alla normativa comunitaria, i divieti o le limitazioni di
uso   del  benzene,  del  toluene  e  dello  xilene  nelle  attivita'
lavorative.
   3. I  recipienti  che  contengono,  per  la  conservazione  o  per
l'impiego  da  parte  del  lavoratore, benzene, toluene o xilene, tal
quali o sotto  forma  di  preparati,  devono  essere  etichettati  in
conformita'  alle  disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e
successive modificazioni e integrazioni.
   4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque  viola
i  divieti  d'uso  nelle  attivita'  lavorative stabiliti nel decreto
ministeriale di cui al comma 2 e' punito  con  l'ammenda  da  lire  2
milioni a lire 20 milioni o con l'arresto fino ad un anno.
   5.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, chiunque contravviene
alle limitazioni  d'uso  nelle  attivita'  lavorative  stabilite  nel
decreto  ministeriale di cui al comma 2 e' assoggettato alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma  pecuniaria  da
lire  1  milione a lire 6 milioni, elevabile, nei casi di particolare
gravita', fino a lire 9 milioni.
   6. Le disposizioni di cui al presente  articolo  sostituiscono  le
disposizioni  della legge 5 marzo 1963, n. 245, e saranno applicate a
decorrere dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui  al
comma  2  del  presente articolo e, comunque, non oltre 18 mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VI
AMBIENTE E AGRICOLTURA
 
                              ART. 36.
             (Tutela dell'ambiente: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  delle direttive in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione dei rifiuti  di  cui  all'allegato  A
sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  recupero e conservazione delle condizioni ambientali in difesa
degli  interessi  fondamentali  della  qualita'  della  vita,   della
conservazione   e  valorizzazione  delle  risorse  e  del  patrimonio
naturale attraverso:
   1) misure volte alla prevenzione  e  alla  riparazione  del  danno
ambientale secondo le norme vigenti in materia;
   2)  previsioni  di verifiche periodiche della efficacia di piani e
programmi  di  azione  onde   assicurarne   adeguata   e   tempestiva
realizzazione;
   3)  misure  volte  ad assicurare la tempestivita' ed efficacia dei
controlli ed il monitoraggio ambientale;
   4) informazione specifica del pubblico nei casi previsti;
   b) mantenimento dei  livelli  di  protezione  ambientale  previsti
dalla  normativa  nazionale,  ove  piu'  rigorosi di quelli derivanti
dalla normativa comunitaria;
   c)   adeguamento   della   normativa   vigente   alla   disciplina
comunitaria,  apportando  alla  prima  ogni  necessaria  modifica  ed
integrazione allo scopo di definire un quadro  omogeneo  ed  organico
delle disposizioni di settore.
                              ART. 37.
              (Tutela delle acque: criteri di delega).
   1.   L'attuazione   della   direttiva  del  Consiglio  91/271/CEE,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sara' informata
ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
   a) promuovere gli interventi necessari per  proteggere  l'ambiente
dalle  ripercussioni  negative  degli scarichi delle acque reflue ur-
bane;
   b)  assicurare  la  realizzazione,  la  ristrutturazione   ed   il
completamento di reti fognarie e degli impianti di depurazione per il
convogliamento ed il trattamento delle acque reflue urbane;
   c)  individuare nel decreto di recepimento, sulla base dei criteri
di cui all'allegato II della  direttiva,  un  primo  elenco  di  aree
sensibili  per  le  quali  risultino  gia'  disponibili i dati per la
caratterizzazione  qualitativa,  nonche'  determinare  i  criteri  di
indirizzo  per  la  successiva  individuazione  delle  ulteriori aree
sensibili da parte delle regioni e delle province autonome;
   d) definire i criteri generali per l'ottimale programmazione degli
interventi di disinquinamento dal punto di  vista  del  rapporto  tra
costi e benefici;
   e)  prevedere che le regioni e le province autonome promuovano per
le finalita' di cui alle lettere a) e b) una programmazione  su  base
pluriennale di interventi corredata da relativi costi di investimento
e  di  esercizio,  da  finanziare  attraverso l'adeguamento, previsto
dagli articoli 2 e 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,  e  nelle
forme  di  gestione  previste  dall'articolo  22 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e dal citato articolo 12 della legge 23 dicembre  1992,
n.  498, delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di
depurazione.
   2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE, relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato  dai  nitrati
provenienti  da fonti agricole, sara' informata ai seguenti ulteriori
principi e criteri direttivi:
   a) individuare le  acque  inquinate  dai  nitrati  per  una  prima
definizione  di  zone  vulnerabili,  sulla  base dei dati disponibili
derivanti dai piani di campionamento, relativi  alle  predette  zone,
effettuati  in  esecuzione della legislazione vigente; predisporre ed
effettuare ulteriori piani di campionamento  atti  a  consentire  una
delimitazione piu' puntuale delle zone vulnerabili;
   b) predisporre e realizzare, per le zone vulnerabili, programmi di
azione  da  parte  delle regioni e delle province autonome sulla base
dei criteri stabiliti dai Ministri competenti;
   c) predisporre da parte delle regioni e delle  province  autonome,
sulla base di criteri generali fissati con decreto del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente  e  con  il  Ministro  della sanita', in relazione alle
caratteristiche del territorio, ed al rapporto tra numero dei capi  e
superficie   disponibile,   codici  di  buona  pratica  agricola  che
consentano  lo  spandimento  delle   deiezioni   zootecniche   e   la
fertilizzazione senza la necessita' di preventive autorizzazioni o di
comunicazioni di attivita';
   d)  predisporre  programmi di formazione e di informazione per gli
agricoltori,  a  valere  sulle  risorse  comunitarie  concernenti  la
formazione agricola;
   e)  predisporre programmi periodici di verifica dell'efficacia dei
programmi di azione attuati nelle zone vulnerabili;
   f) coordinare le azioni  di  risanamento  svolte  ai  sensi  della
direttiva  con quelle da adottare in conformita' con la direttiva del
Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamento delle  acque  reflue
urbane,  e  con  il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236.
                              ART. 38.
                    (Rifiuti: criteri di delega).
   1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/156/CEE, relativa
ai  rifiuti,  e della direttiva del Consiglio 91/689/CEE, relativa ai
rifiuti pericolosi, sara' informata ai seguenti ulteriori principi  e
criteri direttivi:
   a)  uniformare  la  normativa  nazionale  alle  definizioni e alle
classificazioni dei rifiuti individuati  come  tali  dalla  normativa
comunitaria;
   b)  promuovere  la  prevenzione  e la riduzione della produzione e
della pericolosita' dei rifiuti, soprattutto attraverso  lo  sviluppo
di tecnologie pulite;
   c)   adottare   forme   separate   di   conferimento   e  raccolta
differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili;
   d) prescrivere, ai fini dell'attuazione  degli  articoli  4  e  10
della  direttiva  91/156/CEE,  l'obbligo  dell'autorizzazione  per le
imprese che effettuano il recupero dei rifiuti come  materia  e  come
fonte  di energia, prevedendo inoltre l'esonero dall'obbligo medesimo
nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della citata direttiva,  nel
rispetto   delle   condizioni   indicate   dai  medesimi  articoli  e
dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE;
   e)  prevedere  che  i  rifiuti  destinati  al  recupero  esonerati
dall'obbligo  dell'autorizzazione  ai sensi della lettera d), debbano
essere accompagnati durante il trasporto esclusivamente  dalla  bolla
di  accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni,  integrata  dalla
descrizione merceologica e dalle caratteristiche dei rifiuto;
   f)  prevedere che i rifiuti inerti provenienti da costruzioni e da
demolizioni non possano essere riutilizzati  attraverso  l'immissione
diretta  nell'ambiente  senza  trattamento  o preselezione effettuati
mediante impianti regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo  6,
secondo   comma,   lettera  d),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
   g) prevedere l'obbligatorieta' dello  smaltimento  definitivo  dei
rifiuti  non  recuperabili  in  ambiti  territoriali  definiti per il
conseguimento  dell'autosufficienza  e  lo  sviluppo  di   forme   di
autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo;
   h)  prevedere che a livello regionale siano definiti i criteri per
l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla
realizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  e  di  recupero  dei
rifiuti;
   i)  privilegiare  la  localizzazione  di impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti in  aree  industriali,  compatibilmente  con  le
caratteristiche   delle   medesime,  incentivando  le  iniziative  di
autosmaltimento;
   l) adottare o adeguare i piani di gestione dei rifiuti ai principi
e  ai  criteri  che  saranno stabiliti dal Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato in  conformita'  all'articolo  7  della  direttiva
91/156/CEE e all'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE;
   m)  assicurare  il  necessario  coordinamento della disciplina del
trasporto dei rifiuti con il regolamento  (CEE)  n.  259/93  relativo
alla  sorveglianza  ed  al  controllo  delle  spedizioni  di  rifiuti
all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata ed in  uscita
dal suo territorio;
   n)  introdurre  a livello regionale procedure amministrative inte-
grate per il rilascio delle autorizzazioni, previste dalla  normativa
in   materia   di   tutela  ambientale,  relative  agli  impianti  di
smaltimento  dei  rifiuti,  prevedendo  a  tal  fine  il  ricorso   a
conferenze   di   servizi,   cui  partecipino  i  responsabili  delle
amministrazioni interessate.
   2. Il Governo e' autorizzato ad adottare entro il 1›  maggio  1994
un  regolamento  di attuazione della disciplina dei rifiuti destinati
alle operazioni che comportano una possibilita' di  recupero  di  cui
all'allegato  II  B della citata direttiva del Consiglio 91/156/CEE e
indicati  nella  lista  verde  di  cui  all'allegato  II  al   citato
regolamento (CEE) n. 259/93.
                              ART. 39. (4)
            (Istituzione di servizi pubblici integrativi
                    per la gestione di rifiuti).
   1. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 APRILE 1998, N. 128))
   2. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 APRILW 1998, N. 128))
   3. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  58,  comma  1, le parole: "ed equiparati ad ogni
effetto ai sensi dell'articolo 60" sono soppresse;
   b) l'articolo 60 e' abrogato;
   c) all'articolo 61, commi 1 e 3, le parole: "ed  equiparati"  sono
soppresse;
   d)  all'articolo  77,  comma  1,  le  parole  "o  equiparati" sono
soppresse;
   e) all'articolo 79, il comma 1 e' abrogato.
                               ART. 40
                 (Valutazione di impatto ambientale.
                      Procedimenti integrati).
   1.  In  attesa  della  approvazione della legge sulla procedura di
valutazione di impatto ambientale, il Governo, con atto di  indirizzo
e  coordinamento  da  adottare  a norma dell'articolo 9 della legge 9
marzo 1989, n. 86, definisce, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme
tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale  ai
progetti  inclusi  nell'allegato  II  alla  direttiva  del  Consiglio
85/337/CEE,  con   particolare   riferimento   alla   necessita'   di
individuare   idonei  criteri  di  esclusione  o  definire  procedure
semplificate per progetti di dimensioni ridotte  o  durata  limitata,
realizzati da artigiani o piccole imprese.
   2.  Qualora  per  un  medesimo progetto, oltre alla valutazione di
impatto ambientale, sia previsto il rilascio di  altri  provvedimenti
autorizzati,  si  procede  alla  unificazione  e all'integrazione dei
relativi procedimenti secondo le modalita'  definite,  entro  novanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge
23 agosto 1988, n. 400.
                              ART. 41.
                    (Amianto: criteri di delega).
   1.   All'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  87/217/CEE,
concernente  la  prevenzione   e   la   riduzione   dell'inquinamento
dell'ambiente  causato  dall'amianto,  si  provvedera' in conformita'
alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel rispetto  delle  disposizioni
piu' restrittive vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente.
                              ART. 42. (3)
             (Produzione agricola con metodo biologico:
                         criteri di delega).
   1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,  sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le norme  per  dare  attuazione  alle
disposizioni  di  cui  agli  articoli  8 e 9 del regolamento (CEE) n.
2092/91, e successive modificazioni ed integrazioni,  in  materia  di
produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.
   2.  I  decreti  legislativi  sono  adottati,  previo  parere delle
competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo  1,  comma
4,  nel  rispetto  delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e dei
seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
   a) individuazione dell'autorita' di  controllo,  d'intesa  con  le
regioni,  per  le  attivita'  amministrative  e  tecnico-scientifiche
inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari;
   b) disciplina degli organismi pubblici e privati incaricati  delle
attivita'   di   controllo   della   produzione   agricola   e  della
trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il
metodo  dell'agricoltura  biologica,  con   la   specificazione   dei
requisiti dei medesimi;
   c) disciplina del riconoscimento delle autorita' e degli organismi
preposti alla ricezione delle notifiche;
   d)  individuazione  dei criteri per la formazione degli Albi degli
operatori   e   dei   controllori   del   processo   di    produzione
dell'agricoltura biologica.
 (( 3.  Gli organismi responsabili dei controlli di cui  all'articolo
15   del  regolamento  CEE  del  Consiglio  numero  2092/91  indicati
nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie C, n. 284, del
21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al  31  dicembre  1996  e
sono fatti salvi gli atti gia' adottati dai medesimi organismi. ))
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VII
PRODUZIONE INDUSTRIALE
 
                              ART. 43.
                  (Sicurezza generale dei prodotti:
                         criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio 92/59/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) saranno previste le modalita' per individuare i  prodotti  e  i
settori  non  assoggettabili  alla  normativa  generale di attuazione
della direttiva;
   b)  saranno  determinati  gli  obblighi  dei   diversi   operatori
economici, con particolare riguardo a quelli del produttore e, per le
parti di loro competenza, gli obblighi dei distributori;
   c)  il  controllo  della conformita' dei prodotti agli obblighi di
sicurezza sara' assegnato  ad  organi  che  gia'  presentino  tra  le
proprie   competenze   analoghe   attribuzioni;   detti  organi,  per
l'eventuale accertamento dei requisiti tecnici dei prodotti, dovranno
avvalersi di laboratori  di  prova  accreditati  secondo  la  vigente
normativa comunitaria;
   d)  saranno  previste  e regolate le misure volte all'accertamento
della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e  alla  prevenzione
dei  rischi, anche mediante sospensione o ritiro dal mercato, nonche'
l'informazione alle persone che potrebbero essere esposte  a  rischio
nei  casi  urgenti  in  cui  la  presenza dei prodotti costituisca un
pericolo per la pubblica incolumita';
   e) sara' assicurato il necessario coordinamento tra i vari  organi
operanti  in  materia  di  sicurezza dei prodotti ai fini anche degli
adempimenti previsti dagli articoli 7 e 8 della direttiva.
                              ART. 44.
                      (Pane parzialmente cotto)
   1.  L'articolo  14  della  legge  4  luglio  1967,  n.  580,  gia'
sostituito dall'articolo 22, comma  2,  del  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
   "ART.  14.  -  1.  E' denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla
cottura totale o parziale di una  pasta  convenientemente  lievitata,
preparata  con  sfarinati  di  grano,  acqua  e  lievito, con o senza
aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).
   2. Il prodotto di cui al comma 1 ottenuto da una cottura parziale,
se  destinato  al  consumatore  finale  deve  essere   contenuto   in
imballaggi  singolarmente  preconfezionati  recanti  in  etichetta le
indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo  evidente,
la  denominazione  "pane"  completata  dalla  menzione  "parzialmente
cotto" o altra equivalente, nonche' l'avvertenza che il prodotto deve
essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle rela-
tive modalita' della stessa.
   3. Nel caso di prodotto surgelato, oltre  a  quanto  previsto  dal
comma  2,  l'etichetta dovra' riportare le indicazioni previste dalla
normativa  vigente  in  materia  di  prodotti  alimentari  surgelati,
nonche' la menzione "surgelato".
   4.  Il  pane  ottenuto  mediante  completamento di cottura di pane
parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e  messo
in  vendita,  previo  confezionamento  ed etichettature riportanti le
indicazioni previste dalla normativa vigente in materia  di  prodotti
alimentari,  in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie
indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.
   5.  Per  il  prodotto  non  destinato  al  consumatore  finale  si
applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109".
                              ART. 45. (1)
   (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 APRILE 1994, N. 260 NEL TESTO
      INTRODOTTO DALLA L. DI CONVERSIONE 27 GIUGNO 1994, N. 413))
                              ART. 46.
                  (Produzione e commercializzazione
                    di prodotti a base di latte).
   1.  L'attuazione  delle  direttive  del  Consiglio  92/46/CEE    e
92/47/CEE sara' informata ai seguenti criteri:
   a) in attuazione dell'articolo  2,  paragrafo  4,  e,  occorrendo,
dell'articolo  31 della direttiva, sara' dettata apposita disciplina,
anche nel senso della esclusione o limitazione dei prodotti  ottenuti
a partire da ingredienti a base di latte preparati conformemente alle
indicazioni  della  direttiva  stessa, nonche' dei prodotti a base di
latte, ivi compresa la pasticceria fresca e da forno e la  gelateria,
destinati  al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei
locali  adiacenti  al  punto  vendita,  dove  la  preparazione  viene
effettuata  unicamente  per  la  vendita  diretta al consumatore, nei
pubblici esercizi di cui alla legge  25  agosto  1991,  n.287,  negli
stabilimenti  e  nei  laboratori  di  produzione  e  preparazione  di
prodotti   destinati   alla   ristorazione   collettiva    ed    alla
somministrazione,  ovvero dei prodotti destinati alla vendita diretta
al consumatore allo stato fuso non confezionati o preincartati;
   b) nell'individuazione dei prodotti oggetto delle deroghe  di  cui
all'articolo   8,   paragrafo   2,   della  direttiva,  dovra'  farsi
riferimento,  fatto  salvo  l'articolo  31  della   direttiva,   alle
produzioni  tipiche  che  godono  della tutela della denominazione di
origine o delle caratteristiche produttive, nonche'  alle  produzioni
che, pur non essendo esplicitamente tutelate, risultano analoghe alle
medesime in ragione delle peculiari modalita' di lavorazione;
   c) per l'individuazione degli stabilimenti oggetto della deroga di
cui  all'articolo  11,  paragrafo  1,  della  direttiva, dovra' farsi
riferimento, fatto  salvo  l'articolo  31  della  direttiva,  ad  una
quantita'  massima  di  latte  lavorato  giornalmente non inferiore a
duecento quintali e ad una quantita' di prodotto finito non inferiore
ai trenta quintali giornalieri.
   d)  sara'  previsto  un  adeguamento  graduale   delle   strutture
produttive  e dei requisiti del latte, diversificando il regime delle
aziende di ridotte dimensioni e  di  quelle  situate  nelle  zone  di
montagna o in quelle svantaggiate, nonche' delle produzioni destinate
a prodotti a denominazione di origine o tipici.
                              ART. 47.
                    (Vendita dei prodotti sfusi).
   1.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
individua,  con  proprio decreto, lo schema del cartello unico di cui
all'articolo 16, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo  27  gennaio
1992, n. 109.
                              ART. 48.
              (Materiali ed oggetti destinati a venire
                    a contatto con gli alimenti).
   1.  La  lettera  c)  del  comma  1 dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777,  come  sostituito
dall'articolo  4  del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, e'
sostituita dalla seguente:
   "c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede  sociale,
oppure  il  marchio depositato, del fabbricante o del trasformatore o
di un venditore stabilito nella Comunita'".
   2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica  23
agosto  1982,  n.  777,  come  sostituito dall'articolo 4 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, dopo il comma 8 e'  inserito  il
seguente:
   "8-bis.  Il  comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di
materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata  quando  sono
manifestamente   destinati   a  venire  a  contatto  con  i  prodotti
alimentari".
                              ART. 49.
               (Attuazione della direttiva 92/115/CEE
                      in materia di solventi).
   1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n.
282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1986, n.
246, e' abrogato.
   2. L'abrogazione di cui al  comma  1  ha  effetto  dalla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni da emanare in via amministrativa
ai  sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n.
64, e ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, per l'attuazione
della direttiva del Consiglio 92/115/CEE.
                              ART. 50.
                  (Regolamentazione dei prodotti).
   1.  Il  Governo  emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese a
rivedere   e   riordinare   la    materia    della    produzione    e
commercializzazione  dei  prodotti alimentari conservati e non, anche
se disciplinata con legge.
   2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la  procedura
prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.
   3.  La  disciplina  della  produzione  e  commercializzazione  dei
prodotti alimentari conservati o trasformati:
   a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con
particolare riferimento alla libera circolazione delle merci,  tenuto
conto  dell'articolo  36  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
economica europea:
   b) tutela gli interessi relativi alla salute,  all'ambiente,  alla
protezione del consumatore e alla qualita' dei prodotti, alla sanita'
degli  animali  e  dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori
della legislazione vigente.
   4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni
vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera a) del
comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione
della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
   5. I regolamenti di cui al comma 1  possono  demandare  a  decreti
ministeriali,  da  adottare  ai  sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche.
                              ART. 51.
                    (Esportazioni di carburanti).
   1. Nel primo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n.
613,  le  parole: "Essi non possono essere esportati" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Essi  non  possono  essere  esportati   in   Paesi
extracomunitari".
                              ART. 52.
                  (Licenza obbligatoria in seguito
               a mancata utilizzazione del brevetto).
   1.  L'articolo  53  del  regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e'
sostituito dal seguente:
   "ART. 53. - 1. L'introduzione o la vendita  nel  territorio  dello
Stato  di  oggetti  prodotti  in Stati diversi da quelli membri della
Comunita' europea non costituisce attuazione dell'invenzione".
   2. Il primo comma dell'articolo 54 del  regio  decreto  29  giugno
1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente:
   "Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro
anni  dalla  data  di  deposito della domanda se questo termine scade
successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o  il
suo  avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari,
non abbia attuato l'invenzione brevettata, sotto forma di  produzione
nel territorio dello Stato o sotto forma di importazione da uno degli
Stati membri della Comunita' europea ovvero l'abbia attuata in misura
tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, puo'
essere   concessa   licenza  obbligatoria  per  l'uso  non  esclusivo
dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne  faccia
richiesta".
                              ART. 53.
           (Fornitura di linee affittate su reti pubbliche
              di telecomunicazione: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio 92/44/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) garantire, in ragione della  domanda,  la  realizzazione  e  la
fornitura  di  un  insieme  minimo  di  linee  affittate da mettere a
disposizione dell'utenza in condizioni di libero accesso;
   b) disciplinare,  nel  rispetto  di  criteri  di  trasparenza,  la
procedura  per  la cessazione delle offerte di linee affittate di cui
all'articolo 5 della direttiva e la procedura  di  controllo  di  cui
all'articolo 8 della direttiva stessa;
   c)   disciplinare,   per  quanto  riguarda  gli  aspetti  relativi
all'ordinamento nazionale,  la  procedura  di  conciliazione  di  cui
all'articolo  12  della  direttiva,  anche  in rapporto agli ordinari
rimedi giurisdizionali.
                              ART. 54.
                (Concorrenza nei mercati dei servizi
              di telecomunicazioni: criteri di delega).
   1. L'attuazione della direttiva della Commissione 90/388/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  prevedere l'adozione di misure atte a garantire l'accesso alla
rete pubblica per la fornitura,  mediante  collegamenti  commutati  o
diretti della predetta rete, dei servizi di telecomunicazioni diversi
da quello di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di
radioavviso e di comunicazioni via satellite;
   b) prevedere la possibilita' di limitare l'accesso per il rispetto
delle esigenze fondamentali rappresentate:
   1) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica;
   2) dal mantenimento dell'integrita' della rete stessa;
   3)  dalla  interoperabilita'  dei  servizi  di telecomunicazioni e
dalla protezione dei dati  qualora  ricorrano  comprovati  motivi  di
interesse pubblico generale non di natura economica;
   c)  stabilire  che  le  condizioni  commerciali  e  tariffarie per
l'accesso alla rete pubblica siano rese note  mediante  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  a  cura del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni;
   d) prevedere la preventiva autorizzazione del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni per l'offerta al pubblico  dei  servizi  di
cui  alla  lettera a) anche da parte del gestore della rete pubblica,
quando sono  utilizzati  collegamenti  diretti  della  rete  pubblica
stessa,   e   per   l'offerta  di  servizi  di  trasmissione  dati  a
commutazione di pacchetto o di circuito;
   e) consentire l'offerta  al  pubblico  dei  servizi  di  cui  alla
lettera  a)  quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete
pubblica decorsi sessanta giorni dalla presentazione  all'Ispettorato
generale  delle  telecomunicazioni  di  una relazione descrittiva dei
servizi e dei collegamenti;
   f)  subordinare  l'autorizzazione  per  l'offerta  di  servizi  di
trasmissione  dati  a  commutazione  di  pacchetto  o  di circuito ai
seguenti  obblighi  oggettivi,  non  discriminatori  e   trasparenti,
oggetto  di  un  capitolato  d'oneri  da  approvare  con  decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concernente:
   1) le esigenze fondamentali di cui alla lettera b);
   2) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati
a commutazione;
   3) le condizioni di permanenza, di disponibilita'  e  di  qualita'
dei servizi sotto l'aspetto commerciale;
   4)  le  prescrizioni tecniche riguardanti: l'accesso ai servizi di
trasmissione   dati   a   commutazione    da    parte    di    terzi;
l'interconnessione    tra    servizi    di    telecomunicazioni;   la
compatibilita' di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni;
   5)  le  condizioni  per  la  salvaguardia dei compiti di interesse
economico generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto
concerne  la  trasmissione  dati  a  commutazione,  con   particolare
riguardo  alla  graduale  estensione  della  copertura geografica sul
territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza;
   6) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza  e  della
difesa nazionale;
   g)  consentire  l'interconnessione  di  collegamenti  diretti  per
servizi  di  trattamento  delle  informazioni  e   per   servizi   di
trasmissione  dati  a  commutazione di pacchetto o di circuito tra di
loro e con la rete pubblica  di  telecomunicazioni,  alle  condizioni
tecniche  e  commerciali  stabilite  dalle  disposizioni  vigenti  in
materia;
   h) non ammettere restrizioni relative al trattamento  dei  segnali
prima  della  loro  trasmissione  sulla  rete pubblica o dopo la loro
ricezione, diverse da quelle occorrenti  per  la  salvaguardia  delle
esigenze  connesse  all'ordine  pubblico,  alla sicurezza pubblica ed
alla difesa nazionale;
   i) prevedere che i provvedimenti del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni con i quali non sono accolte richieste  di  accesso
alla   rete   pubblica   di   telecomunicazioni  o  di  locazione  di
collegamenti  diretti  siano  motivati  e  che  avverso  i   suddetti
provvedimenti   sia   ammesso  ricorso  al  tribunale  amministrativo
regionale;
   l) consentire la semplice rivendita di capacita', costituita dalla
fornitura al pubblico, come  servizio  distinto,  della  trasmissione
dati,  su  linee  affittate  in  cui la commutazione, il trattamento,
l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono  compresi
solo  nella  misura  necessaria per la trasmissione in tempo reale in
partenza e  a  destinazione  della  rete  pubblica  commutata,  fatta
eccezione  per  l'espletamento  dei  servizi  di telefonia vocale, di
telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso  e  di  comunicazioni
via satellite;
   m)  prevedere  che  all'atto della presentazione della domanda per
l'autorizzazione di  cui  alla  lettera  d)  il  richiedente  rilasci
apposita  dichiarazione  con  la quale si impegna a non effettuare la
semplice rivendita di capacita' sulle linee affittate per le quali e'
fatta eccezione ai sensi della lettera a);
   n) prevedere l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie o la
sospensione del collegamento utilizzato per un periodo  da  definire,
nonche',  nel caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione in caso
di    violazione    dell'obbligo    di    chiedere    preventivamente
l'autorizzazione ai sensi della lettera d);
   o)  prevedere  l'adeguamento  delle convenzioni per la concessione
dei servizi  di  telecomunicazioni  ad  uso  pubblico  approvate  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, e
successive modificazioni;
   p) prevedere l'obbligo, per i titolari  delle  autorizzazioni,  di
versare  all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, al momento
del rilascio e del rinnovo, un  contributo  a  rimborso  degli  oneri
sostenuti  dal  citato Ispettorato, nonche' l'obbligo, per i titolari
di autorizzazione per l'offerta di servizi  di  trasmissione  dati  a
commutazione  di  pacchetto  o  di  circuito, ivi compreso il gestore
della  rete  pubblica,  di  versare  all'Ispettorato  generale  delle
telecomunicazioni  un  contributo  annuo  per  le  spese dallo stesso
sostenute per verifiche e controlli tecnici ed amministrativi.
                              ART. 55.
                      (Transito di gas naturale
                         sulle grandi reti).
   1.  Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
stabilisce,  con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti
per gli enti  italiani  inseriti  nell'allegato  alla  direttiva  del
Consiglio  91/296/CEE,  e successive modifiche e integrazioni, atte a
garantire l'osservanza degli obblighi relativi  alla  negoziazione  e
alla informazione comunitaria previsti dalla stessa direttiva.
                              ART. 56.
                   (Tariffe ferroviarie agevolate
                    per il trasporto di minerali
                   e altri prodotti dalle isole).
   1. In esecuzione della decisione della Commissione delle Comunita'
europee  91/523/CEE del 18 settembre 1991, le riduzioni delle tariffe
ferroviarie per il trasporto dalle isole di sostanze  minerali  e  di
altre   sostanze   prodotte   e   lavorate   nelle   isole,  previste
dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
sono soppresse.
                              ART. 57.
           (Esplosivi per uso civile: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio 93/15/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi;
   a) prevedere il divieto di introduzione nel  territorio  nazionale
di  esplosivi  o  di  munizioni  provenienti  da  altri  Stati  della
Comunita' europea che non soddisfino i requisiti della direttiva;
   b) prevedere che la licenza di cui all'articolo 9 della  direttiva
sia  rilasciata  dal  prefetto  della  provincia  di  destinazione in
armonia con le disposizioni della direttiva stessa;
   c) prevedere che ciascuna operazione di trasferimento di esplosivi
o  di  munizioni  verso  altri  Stati  della  Comunita'  europea  sia
soggetta,  per  la  parte  del  transito sul territorio nazionale, ad
autorizzazione del prefetto della provincia di partenza,  in  armonia
con  le  disposizioni  vigenti in materia e con le disposizioni della
direttiva;
   d) prevedere che, oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e  40
del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di
sicurezza pubblica,  il  prefetto  competente  per  territorio  possa
sospendere  i  trasferimenti  di  esplosivi  o  munizioni,  o imporre
particolari  prescrizioni,  conformemente    all'articolo  11   della
direttiva;
   e)  prevedere che il registro delle operazioni giornaliere, di cui
all'articolo 55 del citato testo unico, approvato con  regio  decreto
n.  773  del  1931, e successive modificazioni, sia conservato per un
periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita';
   f) prevedere che il rilascio delle licenze e delle  autorizzazioni
necessarie  alla  produzione,  al trasporto ed al trasferimento degli
esplosivi o  munizioni  per  usi  civili,  fatti  salvi  i  requisiti
soggettivi   previsti  dalle  leggi  vigenti,  sia  subordinato  alla
verifica dei requisiti essenziali di sicurezza elencati dall'allegato
I della direttiva;
   g) disciplinale la domanda  ed  il  procedimento  di  accertamento
della  conformita' degli esplosivi ai requisiti di sicurezza elencati
dall'allegato I della direttiva nel rispetto  delle  prescrizioni  di
cui agli allegati II e III della direttiva medesima;
   h)  prevedere  che  gli  esami  e  le verifiche tecniche necessari
all'accertamento dei requisiti di sicurezza siano effettuati  con  le
modalita' stabilite dal decreto di cui alla lettera r);
   i)  prevedere  che  il  riconoscimento  e la classificazione degli
esplosivi ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico, approvato
con regio decreto  n.  773  del  1931,  siano  subordinati  all'esito
dell'accertamento previsto alla lettera h del presente comma;
   l)  prevedere  una disposizione transitoria per l'applicazione del
principio  di  cui  alla  lettera  i)  anche  agli   esplosivi   gia'
riconosciuti  e  classificati  alla  data  di  entrata  in vigore del
decreto legislativo;
   m)  prevedere  che non siano consentiti la detenzione, la vendita,
il trasporto ed  il  trasferimento  di  esplosivi  non  muniti  della
marcatura  CE  di conformita', la quale deve corrispondere al modello
previsto dall'allegato IV della direttiva e dovra' essere apposta nei
modi indicati dall'articolo 7 della direttiva medesima;
   n) prevedere che, nel  caso  in  cui  non  venga  riconosciuta  la
conformita'  dell'esplosivo  ai requisiti di sicurezza previsti dalla
direttiva, il richiedente possa chiedere  alla  stessa  autorita'  il
riesame della domanda;
   o)  prevedere  la possibilita' che, con provvedimento del Ministro
dell'interno, siano adottate le misure di cui  all'articolo  8  della
direttiva  nei confronti degli esplosivi che, pur muniti di marcatura
CE  di   conformita'   e   impiegati   conformemente   alla   propria
destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza;
   p)  prevedere  l'obbligo  che  gli  esplosivi  siano conformi alle
prescrizioni delle Convenzioni internazionali in materia,  ratificate
e  rese  esecutive  in  Italia, nonche' l'adozione di misure idonee a
rafforzare la prevenzione e la repressione del  traffico  illecito  e
dell'impiego di esplosivi per commettere gravi delitti;
   q) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti
in  materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per
gli usi civili;
   r) prevedere  che,  con  decreti  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e della
difesa, siano dettate  le  disposizioni  di  esecuzione  del  decreto
legislativo,   nonche'  quelle  per  il  conseguente  adeguamento  di
disposizioni regolamentari vigenti;
   s) prevedere che  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  siano
dettate  le  norme  per  assicurare lo scambio di informazioni di cui
all'articolo 12 della direttiva.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
Capo VIII
RELAZIONI DELLA COMUNITA'
 
                              Art. 58.
                     (Sviluppo della formazione
                            comunitaria).
   1.  Presso  il  Dipartimento  per il coordinamento delle politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri e'  istituito
il  Comitato  per  lo  sviluppo  della formazione comunitaria, con lo
scopo di assumere iniziative dirette a diffondere e incrementare, nel
personale  pubblico  e  nel  settore   privato,   la   conoscenza   e
l'esperienza  delle  attivita'  delle  Comunita'  europee,  anche con
riguardo alla loro incidenza sulla funzione pubblica e  sull'economia
nazionale.
   2.  Il  Comitato  e'  assistito dalle strutture del Dipartimento e
puo' valersi  di  risorse  ordinarie  di  bilancio  del  Dipartimento
medesimo,  oltre  che  di  contributi  di  altri organismi pubblici e
privati e di istituzioni comunitarie.
   3. I contributi privati di cui al comma 2, da versarsi all'entrata
del bilancio statale, sono riassegnati, con decreto del Ministro  del
tesoro,   ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  per  essere  destinati  al
funzionamento del predetto Comitato.
   4.  Con  decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, da emanare ai sensi  dell'articolo  17  della  legge  23
agosto  1988, n. 400, sono regolati la composizione, l'organizzazione
e il funzionamento del  Comitato,  prevedendo  la  partecipazione  di
Amministrazioni  dello  Stato e di altri soggetti pubblici o privati,
con  particolare   riguardo   alle   organizzazioni   imprenditoriali
dell'industria,   del   commercio,   dell'artigianato   nonche'  alle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello
nazionale  ed  aderenti  ad  unioni  europee, che contribuiscano alle
attivita' del Comitato.
                              Art. 59.
                    (Maggiori risorse determinate
                     dalla variazione del cambio
             da versare alla CEE per mancato utilizzo).
   1.  Le  maggiori  risorse  da  versare  alla CEE per effetto della
conversione in ECU, a tasso variato,  delle  somme  restituite  dagli
assegnatari,  per  mancato  od irregolare utilizzo, fanno carico agli
assegnatari stessi per  la  parte  afferente  la  perdita  di  cambio
accertata  tra  la  data  di  trasferimento  delle somme del Fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
quella di riversamento al Fondo medesimo.
   2. Eventuali  perdite  di  cambio  determinatesi  nel  periodo  di
permanenza  delle  risorse  comunitarie  presso il Fondo di rotazione
gravano sulle disponibilita' del Fondo medesimo.
                              Art. 60.
                      (Rapporti tra le regioni
                       e le province autonome
             e le istituzioni della Comunita' europea).
   1.  Il  secondo  comma  dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica,  per  quanto
riguarda  l'intesa  governativa, ai rapporti tra le regioni, le prov-
ince autonome e gli organismi comunitari, anche  se  tenuti  in  sede
diversa da quella delle istituzioni della Comunita' europea.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 22 febbraio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  PALADIN,    Ministro     per     il
                                  coordinamento delle politiche
                                  comunitarie
Visto, il Guardasigilli: CONSO
                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 1381) :
             Presentato  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
          (CIAMPI)  e  dal  Ministro  per  il   coordinamento   delle
          politiche comunitarie (PALADIN) il 12 luglio 1993.
             Assegnato  alla  1a commissione (Affari costituzionali),
          in sede referente, il 27  luglio  1993,  con  pareri  delle
          commissioni  2a, 5a, 6a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a e della
          giunta per gli affari delle Comunita' europee.
             Esaminato dalla 1a  commissione  il  19,  20,  26  e  27
          ottobre 1993; 4, 5, 9, 10 e 12 novembre 1993.
             Esaminato in aula e approvato il 25 novembre 1993.
          Camera dei deputati (atto n. 3411):
             Assegnato alla commissione per le politiche comunitarie,
          in  sede  referente,  il  3 dicembre 1993, con pareri delle
          commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,  IX,  X,  XI,
          XII e XIII.
             Esaminato dalla commissione per le politiche comunitarie
          il 14, 15 e 16 dicembre 1993.
             Esaminato  in  aula  il 25 gennaio 1994 e approvato, con
          modificazioni, il 26 gennaio 1994.
          Senato della Repubblica (atto n. 1381/ B):
             Assegnato alla 1a commissione  (Affari  costituzionali),
          in  sede  referente,  il  26 gennaio 1994, con pareri delle
          commissioni 2a, 6a, 8a, 9a, 11a, 13a e della giunta per gli
          affari delle Comunita' europee.
             Esaminato dalla 1a commissione l'8 febbraio 1994.
             Esaminato in aula e approvato il 9 febbraio 1994.
                                                           Allegato A
                                                (articolo 1, comma 1)
                       ELENCO DELLE DIRETTIVE
                  OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA
                         LIBERA CIRCOLAZIONE
92/50/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
92/51/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992,  relativa  ad
un  secondo  sistema  generale  di  riconoscimento  della  formazione
professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.
92/100/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,   del   19   novembre   1992,
concernente  il  diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni
diritti connessi al  diritto  di  autore  in  materia  di  proprieta'
intellettuale.
92/101/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del  23  novembre  1992, che
modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda  la  costituzione
della  societa' per azioni nonche' la salvaguardia e le modificazioni
del capitale sociale della stessa.
                            ASSICURAZIONI
91/674/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre  1991,  relativa
ai   conti   annuali   e   ai  conti  consolidati  delle  imprese  di
assicurazione.
92/49/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che  coordina
le   disposizioni   legislative,   regolamentari   ed  amministrative
riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione  sulla
vita  e  che  modifica  le  direttive  73/239/CEE e 88/357/CEE (terza
direttiva assicurazione non vita).
92/96/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del  10  novembre  1992,  che
coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti  l'assicurazione  diretta  sulla  vita  e che modifica le
direttive 79/267/CEE  e  90/619/CEE  (terza  direttiva  assicurazione
vita.
                     PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
90/314/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente
i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".
                               SANITA'
91/414/CEE: Direttiva del Consiglio, del  15  luglio  1991,  relativa
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
92/65/CEE:   Direttiva   del  Consiglio,  del  13  luglio  1992,  che
stabilisce norme sanitarie per gli scambi  e  la  importazione  nella
Comunita'  di  animali,  sperma,  ovuli  e embrioni non soggetti, per
quanto riguarda le condizioni di polizia  sanitaria,  alle  normative
comunitarie  specifiche  di  cui  all'allegato  A,  sezione  I, della
direttiva 90/425/CEE.
92/73/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia
il campo di  applicazione  delle  direttive  65/65/CEE  e  75/319/CEE
concernenti   il   ravvicinamento   delle  disposizioni  legislative,
regolamentari ed amministrative relative ai medicinali  e  che  fissa
disposizioni complementari per i medicinali omeopatici.
92/74/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia
il  campo  di  applicazione della direttiva 81/851/CEE concernenti il
ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari   ed
amministrative   relative   ai  medicinali  veterinari  e  che  fissa
disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari.
92/109/CEE:  Direttiva  del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa
alla fabbricazione e all'immissione in commercio di  talune  sostanze
impiegate  nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze
psicotrope.
92/118/CEE: Direttiva  del  Consiglio,  del  17  dicembre  1992,  che
stabilisce  le  condizioni  sanitarie  e di polizia sanitaria per gli
scambi e le importazioni nella Comunita' di  prodotti  non  soggetti,
per  quanto  riguarda  tali  condizioni,  alle  normative comunitarie
specifiche  di  cui  all'allegato  A,  capitolo  I,  della  direttiva
89/662/CEE   e,  per  quanto  riguarda  i  patogeni,  alla  direttiva
90/425/CEE.
                               LAVORO
91/383/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa
le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della
salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di  lavoro
a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale.
91/533/CEE:  Direttiva  del  Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa
all'obbligo del datore di lavoro di  informare  il  lavoratore  delle
condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.
92/57/CEE:  Direttiva  del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante
le prescrizioni minime di  sicurezza  e  di  salute  da  attuare  nei
cantieri  temporanei  o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
92/58/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno  1992,  recanti  le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul
luogo  di  lavoro  (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
92/85/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 ottobre 1992,  concernente
l'attuazione  di  misure  volte  a  promuovere il miglioramento della
sicurezza e della  salute  sul  lavoro  delle  lavoratrici  gestanti,
puerpere  o  in periodo di allattamento (decima direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
92/91/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1992,  relativa  a
prescrizioni  minime  intese  al  miglioramento  della  tutela  della
sicurezza e della salute dei lavoratori  nelle  industrie  estrattive
per   trivellazione   (undicesima   direttiva  particolare  ai  sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
92/104/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa  a
prescrizioni  minime  intese  al  miglioramento  della  tutela  della
sicurezza della salute dei lavoratori nelle  industrie  estrattive  a
cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
                       AMBIENTE E AGRICOLTURA
87/217/CEE:  Direttiva  del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente
la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato
dall'amianto.
91/156/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, che  modifica
la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.
91/271/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente
il trattamento delle acque reflue urbane.
91/676/CEE:  Direttiva  del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato  dai  nitrati
provenienti da fonti agricole.
91/689/CEE:  Direttiva  del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa
ai rifiuti pericolosi.
                       PRODUZIONE INDUSTRIALE
90/388/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa
alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.
92/44/CEE:   Direttiva   del   Consiglio,   del   5   giugno    1992,
sull'applicazione  della  fornitura  di una rete aperta (Open Network
Provision-ONP) alle linee affittate.
92/59/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla
sicurezza generale dei prodotti.
93/15/CEE: Direttiva del  Consiglio,  del  5  aprile  1993,  relativa
all'armonizzazione  delle  disposizioni  relative  all'immissione sul
mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.
                                                           ALLEGATO B
                                                (articolo 1, comma 4)
ELENCO  DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA PER LE QUALI
SI RICHIEDE  IL  PARERE  DELLE  COMMISSIONI  PARLAMENTARI  PERMANENTI
COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI
                         LIBERA CIRCOLAZIONE
92/50/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
                            ASSICURAZIONI
91/674/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre  1991,  relativa
ai   conti   annuali   ed  ai  conti  consolidati  delle  imprese  di
assicurazione.
92/49/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che  coordina
le   disposizioni   legislative,   regolamentari   e   amministrative
riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione  sulla
vita  e  che  modifica  le  direttive  73/239/CEE e 88/357/CEE (terza
direttiva assicurazione non vita).
92/96/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del  10  novembre  1992,  che
coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti  l'assicurazione  diretta  sulla  vita  e che modifica le
direttive 79/267/CEE  e  90/619/CEE  (terza  direttiva  assicurazione
vita).
                               SANITA'
91/414/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del 15 luglio 1991, relativa
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
                               LAVORO
91/383/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa
le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della
salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di  lavoro
a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale.
91/533/CEE:  Direttiva  del  Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa
all'obbligo del datore di lavoro di  informare  il  lavoratore  delle
condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.
92/57/CEE:  Direttiva  del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante
le prescrizioni minime di  sicurezza  e  di  salute  da  attuare  nei
cantieri  temporanei  o mobili (ottava direttiva particolare ai densi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
92/58/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno  1992,  recante  le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul
luogo  di  lavoro  (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
92/85/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 ottobre 1992,  concernente
l'attuazione  di  misure  volte a   promuovere il miglioramento della
sicurezza e della  salute  sul  lavoro  delle  lavoratrici  gestanti,
puerpere  o  in periodo di allattamento (decima direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
92/91/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1992,  relativa  a
prescrizioni  minime  intese  al  miglioramento  della  tutela  della
sicurezza e della salute dei lavoratori  nelle  industrie  estrattive
per   trivellazione   (undicesima   direttiva  particolare  ai  sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).
92/104/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a
prescrizioni  minime  intese  al  miglioramento  della  tutela  della
sicurezza  della  salute  dei lavoratori nelle industrie estrattive a
cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
                       AMBIENTE E AGRICOLTURA
87/217/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 marzo  1987,  concernente
la  prevenzione  e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causa
dall'amianto.
91/156/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, che  modifica
la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.
91/271/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernenti
il trattamento delle acque reflue urbane.
91/676/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre  1991,  relativa
alla  protezione  delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole.
91/689/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre  1991,  relativa
ai rifiuti pericolosi.
                       PRODUZIONE INDUSTRIALE
90/388/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa
alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.
92/59/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla
sicurezza generale dei prodotti.
                                                           ALLEGATO C
                                                (articolo 4, comma 1)
                       ELENCO DELLE DIRETTIVE
                   DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE
89/360/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 maggio 1989, che modifica
la  direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e
l'abolizione dell'esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi
di suini.
89/392/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989,  concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine.
91/269/CEE:  Direttiva  della  Commissione,  del  30 aprile 1991, che
adegua al progresso tecnico la  direttiva  82/130/CEE  del  Consiglio
riguardante  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al materiale elettrico destinato  ad  essere  utilizzato  in
atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisutose.
91/342/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica
la  direttiva  83/643/CEE  relativa  all'agevolazione  dei  controlli
fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di  merci  tra
Stati membri.
91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica
la   direttiva   89/392/CEE   concernente   il  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
91/440/CEE: Direttiva del Consiglio, del  29  luglio  1991,  relativa
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
91/499/CEE: Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1991, che modifica
la  direttiva  64/432/CEE in relazione alla diagnosi della brucellosi
bovina e della leucosi bovina enzootica.
91/672/CEE: Direttiva  del  Consiglio,  del  16  dicembre  1991,  sul
riconoscimento  reciproco  dei certificati nazionali di conduzione di
navi per il trasporto  di  merci  e  di  persone  nel  settore  della
navigazione interna.
91/685/CEE:  Direttiva  del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, recante
modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie
di lotta contro la peste suina classica.
91/687/CEE: Direttiva  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  1991,  che
modifica  le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto
riguarda talune misure concernenti la peste suina classica.
92/33/CEE: Direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla
commercializzazione delle piantine di  ortaggi  e  dei  materiali  di
moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.
92/34/CEE: Direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla
commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle piante da
frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
92/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa  le
norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.
92/40/CEE:   Direttiva   del  Consiglio,  del  19  maggio  1992,  che
istituisce delle  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'influenza
aviaria.
92/42/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i
requisiti   di  rendimento  per  le  nuove  caldaie  ad  acqua  calda
alimentate con combustibili liquidi o gassosi.
92/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione  degli  habitat naturali o seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche.
92/45/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992,  relativa  ai
problemi  sanitari  e di polizia sanitaria in materia di uccisione di
selvaggina e di commercializzazione delle relative carni.
92/46/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del  16  giugno   1992,   che
stabilisce    le   norme   sanitarie   per   la   produzione   e   la
commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente  e
di prodotti a base di latte.
92/47/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla
concessione  di  deroghe  temporanee  e limitate alle norme sanitarie
specifiche della Comunita' in materia di produzione e immissione  sul
mercato di latte e di prodotti a base di latte.
92/66/CEE:   Direttiva   del  Consiglio,  del  14  luglio  1992,  che
istituisce  misure  comunitarie  di  lotta  contro  la  malattia   di
Newcastle.
92/75/CEE:   Direttiva   del   Consiglio,   del  22  settembre  1992,
concernente l'indicazione del consumo di energia e di  altre  risorse
degli  apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni
uniformi relative ai prodotti.
92/90/CEE: Direttiva della Commissione,  del  3  novembre  1992,  che
stabilisce  gli  obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli
importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e  che  fissa
norme dettagliate per la loro registrazione.
92/102/CEE:  Direttiva  del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali.
92/105/CEE:  Direttiva  della  Commissione,  del  3  dicembre   1992,
relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da
utilizzare   per  il  trasporto  di  determinati  vegetali,  prodotti
vegetali od altre voci all'interno della Comunita' e  che  stabilisce
le procedure per il rilascio di tali passaporti nonche' le condizioni
e le procedure per la loro sostituzione.
92/110/CEE:  Direttiva  del  Consiglio, del 14 dicembre 1992, recante
modifica della direttiva 88/657/CEE che fissa  i  requisiti  relativi
alla  produzione  ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in
pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni.
91/116/CEE: Direttiva  del  Consiglio,  del  17  dicembre  1992,  che
modifica  e  aggiorna  la  direttiva  71/118/CEE  relativa a problemi
sanitari in materia  di  scambi  di  carni  fresche  di  volatili  da
cortile.
91/117/CEE:   Direttiva   del   Consiglio,   del  17  dicembre  1992,
riguardante le misure di protezione dalle  zoonosi  specifiche  e  la
lotta  contro  gli  agenti  zoonotici  specifici  negli animali e nei
prodotti  di  origine  animale  allo  scopo  di  evitare  focolai  di
infezioni e intossicazioni alimentari.
92/119/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che intro-
duce  misure  generali  di lotta contro alcune malattie degli animali
nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.
92/120/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre  1992,  relativa
alla   concessione  di  deroghe  temporanee  e  limitate  alle  norme
sanitarie specifiche per la produzione e  la  commercializzazione  di
alcuni prodotti di origine animale.
93/44/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica
la  direttiva  89/392/CEE   concernente   il   ravvicinamento   delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
93/68/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica
le  direttive  del   Consiglio   87/404/CEE   (recipienti   semplici,
pressione),   88/378/CEE   (sicurezza   dei  giocattoli),  89/106/CEE
(prodotti     da     costruzione),     89/336/CEE     (compatibilita'
elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE ) dispositivi di
protezione   individuale),   90/384/CEE   (strumenti   per  pesare  a
funzionamento non automatico), 90/385/CEE  (dispositivi  impiantabili
attivi),  90/396/CEE  (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature
terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove  caldaie  ad  acqua
calda  alimentate  con  combustibili  liquidi  o gassosi) e 73/23/CEE
(materiale elettrico  destinato  ad  essere  adoperato  entro  taluni
limiti di tensione).
                                                           ALLEGATO D
                                                (articolo 4, comma 2)
 ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE PER LE QUALI
   SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI
    COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI REGOLAMENTI
89/392/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine.
91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica
la  direttiva  89/392/CEE   concernente   il   ravvicinamento   delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
91/440/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del 29 luglio 1991, relativa
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
92/46/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del  16  giugno   1992,   che
stabilisce    le   norme   sanitarie   per   la   produzione   e   la
commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente  e
di prodotti a base di latte.
92/47/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla
concessione  di  deroghe  temporanee  e limitate alle norme sanitarie
specifiche della Comunita' in materia di produzione ed immissione sul
mercato di latte e di prodotti a base di latte.
92/75/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,   del   22   settembre   1992,
concernente  l'indicazione  del consumo di energia e di altre risorse
degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed  informazioni
uniformi relative ai prodotti.
92/105/CEE:   Direttiva  della  Commissione,  del  3  dicembre  1992,
relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da
utilizzare  per  il  trasporto  di  determinati  vegetali,   prodotti
vegetali  od  altre voci all'interno della Comunita' e che stabilisce
le procedure per il rilascio di tali passaporti nonche' le condizioni
e le procedure per la loro sostituzione.
92/116/CEE: Direttiva  del  Consiglio,  del  17  dicembre  1992,  che
modifica  e  aggiorna  la  direttiva  71/118/CEE  relativa a problemi
sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile
92/120/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre  1992,  relativa
alla   concessione  di  deroghe  temporanee  e  limitate  alle  norme
sanitarie specifiche per la produzione e  la  commercializzazione  di
alcuni prodotti di origine animale.
                                                           ALLEGATO E
                                                         (articolo 5)
                       ELENCO DELLE DIRETTIVE
                  DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA
88/599/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle pro-
cedure  uniformi  concernenti  l'applicazione  del regolamento CEE n.
3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada  e  del  regolamento  CEE
n.3821/85  relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel  settore dei
trasporti su strada.
89/338/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1989, che modifica
la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle  dimensioni  e  a  certe
altre caratteristiche  tecniche di alcuni veicoli stradali.
89/369/CEE:  Direttiva del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente
la prevenzione  dell'inquinamento  atmosferico  provocato  dai  nuovi
impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.
89/429/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente
la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato  dagli  impianti
esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.
90/211/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica
la   direttiva   80/390/CEE,   per   quanto   riguarda  il  reciproco
riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica  come  prospetti  di
ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori.
90/487/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del  17  settembre 1990, che
modifica la direttiva 79/196/CEE riguardante il ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al  materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per  il  quale
si applicano taluni metodi di protezione.
91/31/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante
modifica  della  definizione  tecnica  di  "banche  multilaterali  di
sviluppo" di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa  al
coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi.
91/126/CEE:  Direttiva  della  Commissione, del 13 febbraio 1991, che
modifica  gli  allegati  della  direttiva  74/63/CEE  del   Consiglio
relativa   alle   sostanze   ed   ai  prodotti  indesiderabili  nella
alimentazione degli animali.
91/127/CEE: Direttiva della Commissione, del 14  febbraio  1991,  che
modifica  la  direttiva  66/403/CEE relativa alla commercializzazione
dei tuberi-seme di patate.
91/157/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle
pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.
91/188/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 marzo  1991,  recante
quinta   modifica   dell'allegato   della  direttiva  79/117/CEE  del
Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio  e  impiegare
prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive.
91/224/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, che modifica
la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni  per
taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.
92/226/CEE:  Direttiva  del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative  ai
dispositivi  antispruzzi  di  alcuni  veicoli  a  motore  e  dei loro
rimorchi.
91/287/CEE:  Direttiva  del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda
di  frequenza  da  assegnare  per  l'introduzione  coordinata   nella
Comunita'  di  un  sistema  digitale  di telecomunicazioni senza filo
(DECT).
91/296/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 maggio 1991,  concernente
il transito di gas naturale sulle grandi reti.
91/321/CEE:  Direttiva  della  Commissione, del 14 maggio 1991, sugli
alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.
91/325/CEE: Direttiva della Commissione, del 1› marzo  1991,  recante
dodicesimo   adeguamento   al   progresso   tecnico  della  direttiva
67/548/CEE  del  Consiglio  concernente   il   ravvicinamento   delle
disposizioni  legislative,  regolamentari  ed amministrative relative
alla  classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura   delle
sostanze pericolose (limitatamente all'allegato V).
91/334/CEE:  Direttiva  della Commissione, del 6 giugno 1991, recante
modifica  della  direttiva  82/475/CEE  che  fissa  le  categorie  di
ingredienti  che  possono  essere  utilizzate per l'indicazione della
composizione degli alimenti composti per gli animali familiari.
91/336/CEE: Direttiva della Commissione,  del  10  giugno  1991,  che
modifica  gli  allegati  della  direttiva  70/524/CEE  del  consiglio
relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
91/356/CEE: Direttiva della Commissione,  del  13  giugno  1991,  che
stabilisce   i  principi  e  le  direttrici  sulle  buone  prassi  di
fabbricazione dei medicinali per uso umano.
91/357/CEE: Direttiva della Commissione,  del  13  giugno  1991,  che
stabilisce  le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate
per  l'indicazione  della  composizione   degli   alimenti   composti
destinati ad animali diversi da quelli familiari.
91/410/CEE:  Direttiva della Commissione, del 22 luglio 1991, recante
quattordicesimo adeguamento  al  progresso  tecnico  della  direttiva
67/548/CEE   del   Consiglio   concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative  relative
alla   classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura  delle
sostanze pericolose.
91/412/CEE: Direttiva della Commissione,  del  23  luglio  1991,  che
stabilisce   i  principi  e  le  direttrici  sulle  buone  prassi  di
fabbricazione dei medicinali veterinari.
91/632/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 ottobre 1991, recante
quindicesimo  adeguamento  al  progresso  tecnico   della   direttiva
67/548/CEE   del   Consiglio   concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura  delle  sostanze
pericolose.
91/659/CEE:  Direttiva  della  Commissione,  del 3 dicembre 1991, che
adegua al progresso tecnico l'allegato 1 della  direttiva  76/769/CEE
del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legis-
lative,  regolamentari  ed amministrative degli Stati membri relative
alle restrizioni in materia  di  immissione  sul  mercato  di  talune
sostanze e preparati pericolosi (amianto).
91/662/CEE:  Direttiva  della  Commissione,  del 6 dicembre 1991, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 74/297/CEE del Consiglio  in
relazione  al  comportamento del volante e della colonna di sterzo in
caso di urto.
91/671/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del 16 dicembre 1991, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso
obbligatorio delle cinture di sicurezza  sugli  autoveicoli  di  peso
inferiore a 3,5 tonnellate.
91/681/CEE:  Direttiva  del  Consiglio, del 19 dicembre 1991, recante
modifica  della  direttiva  90/44/CEE  che  modifica   la   direttiva
79/373/CEE  relativa alla commercializzazione degli alimenti composti
per animali.
91/688/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  1991, che
modifica la direttiva 72/462/CEE  relativa a problemi sanitari  e  di
polizia  sanitaria  all'importazione  di animali della specie bovina,
suina, ovina e caprina, di carni fresche o  di  prodotti  a  base  di
carne provenienti da Paesi terzi.
91/692/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del 23 dicembre 1991, per la
standardizzazione e la  razionalizzazione  delle  relazioni  relative
all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente.
92/1/CEE:  Direttiva  della  Commissione,  del  13  gennaio 1992, sul
controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e  nei  locali  di
immagazzinamento   e   di   conservazione  degli  alimenti  surgelati
destinati all'alimentazione umana.
92/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa
le modalita' di campionamento e il metodo comunitario di analisi  per
il  controllo  delle  temperature  degli alimenti surgelati destinati
all'alimentazione umana.
92/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992,  concernente
il  montaggio  e  l'impiego  dei limitatori di velocita'   per talune
categorie di autoveicoli nella Comunita'.
92/7/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica
la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle  dimensioni  e  a  certe
altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
92/14/CEE:   Direttiva   del  Consiglio,  del  2  marzo  1992,  sulla
limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato
16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume  1,
parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).
92/19/CEE:  Direttiva  della  Commissione,  del  23  marzo  1992, che
modifica la direttiva 66/401/CEE  relativa  alla  commercializzazione
delle sementi di piante foraggere.
92/21/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa alle
masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1.
92/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo  1992,  relativa  ai
vetri  di  sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e
sui loro rimorchi.
92/23/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo  1992,  relativa  ai
pneumatici  dei  veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' al loro
montaggio.
92/24/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo  1992,  relativa  ai
dispositivi  di  limitazione  della  velocita'  o sistemi analoghi di
limitazione della velocita' montati a bordo di  talune  categorie  di
veicoli a motore.
92/32/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del  30  aprile 1992, recante
settima  modifica   della   direttiva   67/548/CEE   concernente   il
ravvicinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative  relative  alla  classificazione,  all'imballaggio   e
all'etichettatura delle sostanze pericolose.
92/37/CEE:  Direttiva  della Commissione, del 30 aprile 1992, recante
sedicesimo  adeguamento  al   progresso   tecnico   della   direttiva
67/548/CEE   del   Consiglio   concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari  ed  amministrative  relative
alla   classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura  delle
sostanze pericolose.
92/52/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del  18  giugno  1992,  sugli
alimenti   per   lattanti   e  alimenti  di  proseguimento  destinati
all'esportazione verso Paesi terzi.
92/53/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che  modifica
la   direttiva   70/156/CEE   concernente   il  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi.
92/54/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che  modifica
la   direttiva   77/143/CEE   concernente   il  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative  al  controllo  tecnico  dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura).
92/55/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica
la  direttiva  77/143/CEE   concernente   il   ravvicinamento   delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative al controllo tecnico dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi (emissione dei gas di scarico).
92/61/CEE: Direttiva del Consiglio,  del  30  giugno  1992,  relativa
all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.
92/62/CEE:  Direttiva  della  Commissione,  del  2  luglio  1992, per
l'adeguamento al progresso tecnico  della  direttiva  70/311/CEE  del
Consiglio  relativa  al  dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi.
92/63/CEE: Direttiva della  Commissione,  del  10  luglio  1992,  che
modifica   gli  allegati  della  direttiva  74/63/CEE  del  Consiglio
relativa   alle    sostanze    ed    ai    prodotti    indesiderabili
nell'alimentazione degli animali.
92/64/CEE:  Direttiva  della  Commissione,  del  13  luglio 1992, che
modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi
nell'alimentazione degli animali.
92/69/CEE: Direttiva della Commissione, del 31 luglio  1992,  recante
diciassettesimo  adeguamento  al  progresso  tecnico  della direttiva
67/548/CEE  del  Consiglio  concernente   il   ravvicinamento   delle
disposizioni  legislative,  regolamentari  ed amministrative relative
alla  classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura   delle
sostanze pericolose.
92/71/CEE:  Direttiva  della  Commissione,  del 2 settembre 1992, che
stabilisce  la  percentuale  delle  partite  soggette  ad   ispezione
fitosanitaria,  a  controlli sui documenti e a controlli di identita'
nel passaggio da uno Stato membro all'altro.
92/72/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,   del   21   settembre   1992,
sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono.
92/76/CEE:  Direttiva della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa
al riconoscimento di zone protette esposte a  particolari  rischi  in
campo fitosanitario nella Comunita'.
92/86/CEE:  Quindicesima  direttiva della Commissione, del 21 ottobre
1992, recante adattamento al progresso  tecnico  degli  allegati  II,
III,  IV,  V,  VI  e  VII  della  direttiva  76/768/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  stati  membri
relative ai prodotti cosmetici.
92/87/CEE:  Direttiva  della  Commissione,  del  26 ottobre 1992, che
stabilisce  un  elenco  non  esclusivo  dei  principali   ingredienti
normalmente  impiegati  e  commercializzati  per  la  preparazione di
mangimi  composti  destinati  ad  animali   diversi   dagli   animali
familiari.
92/88/CEE: Direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1992, che modifica
la   direttiva   74/63/CEE  relative  alle  sostanze  e  ai  prodotti
indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
92/89/CEE: Direttiva della Commissione,  del  3  novembre  1992,  che
modifica  l'allegato  I della quarta direttiva 73/46/CEE, che fissa i
metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti
per gli animali.
92/95/CEE: Direttiva della Commissione,  del  9  novembre  1992,  che
modifica  l'allegato  della  settima direttiva 76/372/CEE che fissa i
metodi  di  analisi  comunitari  per  il  controllo  ufficiale  degli
alimenti per animali.
92/97/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del  10  novembre  1992,  che
modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento  delle
legislazioni   degli   Stati   membri   relative  al  livello  sonoro
ammissibile al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.
92/98/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del  16  novembre  1992,  che
modifica l'allegato V della direttiva 77/93/CEE concernente le misure
di  protezione  contro  l'introduzione  nella  Comunita' di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunita'.
92/99/CEE: Direttiva della Commissione, del  17  novembre  1992,  che
modifica  gli  allegati  della  direttiva  70/524/CEE  del  Consiglio
relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
92/103/CEE: Direttiva della Commissione, del 1›  dicembre  1992,  che
modifica  gli  allegati  da  I  a  IV  della  direttiva 77/93/CEE del
Consiglio concernente le misure di protezione  contro  l'introduzione
nella  Comunita'  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai prodotti
vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
92/106/CEE: Direttiva del Consiglio, del 7  dicembre  1992,  relativa
alla  fissazione  di  norme  comuni per taluni trasporti combinati di
merci tra Stati membri.
92/107/CEE:  Direttiva  della  Commissione,  dell'11  dicembre  1992,
recante  modifica  della  direttiva 69/208/CEE del Consiglio relativa
alla commercializzazione delle sementi  di  piante  oleaginose  e  da
fibra.
92/112/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa
le modalita' di armonizzazione dei programmi  per  la  riduzione,  al
fine   dell'eliminazione,  dell'inquinamento  provocato  dai  rifiuti
dell'industria del biossido di carbonio.
92/114/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre  1992,  relativa
alle  sporgenze  esterne  poste  anteriormente al pannello posteriore
della cabina dei veicoli a motore della categoria N.
92/115/CEE: Direttiva  del  Consiglio,  del  17  dicembre  1992,  che
modifica   per   la   prima   volta   la   direttiva  88/344/CEE  sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  riguardanti  i
solventi  da  estrazione  impiegati  nella  preparazione dei prodotti
alimentari e dei loro ingredienti.
92/121/CEE: Direttiva del Consiglio,  del  21  dicembre  1992,  sulla
vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi.
93/1/CEE:  Direttiva  della  Commissione,  del  21  gennaio 1993, che
modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento  delle
legislazioni  degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e
di analisi dei concimi (Metodi di analisi per gli oligoelementi).
93/2/CEE: Direttiva della  Commissione,  del  28  gennaio  1993,  che
modifica  l'allegato  II  della  direttiva  66/402/CEE  del Consiglio
relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.
93/3/CEE: Direttiva della  Commissione,  del  5  febbraio  1993,  che
modifica  la  direttiva  66/403/CEE relativa alla commercializzazione
dei tuberi-seme di patate.
93/4/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che modifica
la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure  di  aggiudicazione
degli appalti di lavori pubblici.
93/5/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente
l'assistenza alla Commissione e la cooperazione  degli  Stati  membri
nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari.
93/8/CEE:  Direttiva  della  Commissione,  del 15 marzo 1993, recante
modificazione della direttiva 82/711/CEE del Consiglio che  fissa  le
norme  di  base  necessarie  per  la  verifica  della  migrazione dei
costituenti  dei  materiali  o  degli  oggetti  di  materia  plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
93/9/CEE:  Direttiva  della  Commissione,  del 15 marzo 1993, recante
modificazione della direttiva  90/128/CEE  relativa  ai  materiali  e
oggetti  di  materia  plastica  destinati  a  venire a contatto con i
prodotti alimentari.
93/10/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo  1993,  relativa
ai materiali e oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati
a venire a contatto con i prodotti alimentari.
93/11/CEE:   Direttiva   della   Commissione,   del  15  marzo  1993,
concernente  la  liberazione  di  N-nitrosammine  e  di  sostanze  N-
nitrosabili  da  succhiotti  e  tettarelle  di  elastomero o di gomma
naturale.
93/12/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 marzo  1993,  relativa  al
tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.
93/17/CEE:  Direttiva  della  Commissione,  del  30  marzo  1993, che
determina classi comunitarie di tuberi seme  di  base  delle  patate,
nonche' i relativi requisiti e le relative denominazioni.
93/18/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 aprile 1993, che adegua
per  la  terza volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle  disposizioni  legisla-
tive,  regolamentari  ed  amministrative  degli Stati membri relative
alla  classificazione,  all'imballaggio   e   all'etichettatura   dei
preparati pericolosi.
93/76/CEE:  Direttiva  del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a
limitare  le  emissioni   di   biossido   di   carbonio   migliorando
l'efficienza energetica.

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47