LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 1993.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI
ART. 1. (2)
(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. ((2))
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre
dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive
comprese nell'elenco e' modificata, senza che siano introdotte nuove
norme di principio, la scadenza del termine e' prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai
Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e
del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di
essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione,
il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale
termine i decreti sono adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la
procedura indicata nei commi 3 e 4.
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AGGIORNAMENTO (2)
La legge 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto che "il termine di cui
al presente articolo 1, e' sostituito dal termine previsto dal comma
1 dell'articolo 1 della legge n. 52/96 e cioe' di un anno dalla
data di entrata in vigore della stessa."
ART. 2.
(Criteri e principi direttivi generali
della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi dettati negli
articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno
informati ai seguenti principi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno
osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo
6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
d) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per
le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni
penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire
duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in
via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento
interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la
pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che
espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che
recano un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non
superiore a lire duecento milioni sara' prevista per le infrazioni
che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entita' tenendo
conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che
ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita'
personali del colpevole, comprese quelle che impongano particolari
doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai
limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative
identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti
per violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni medesime;
e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardino l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera'
a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
osservando altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge
23 agosto 1988, n. 362;
f) sara' previsto, se non in contrasto con la disciplina
comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a
cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare
sia posto a carico dei soggetti interessati;
g) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia' attuate con legge o decreto legislativo si provvedera', se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta
sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega.
ART. 3.
(Modificazione dell'articolo 4
della legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e'
sostituito dal seguente:
" 4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del
regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel
termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine,
i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere".
ART. 4.
(Attuazione di direttive comunitarie
in via regolamentare).
1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a
norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo
1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C,
applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima
legge n. 86 del 1989.
2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere
delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4,
comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito
dall'articolo 3 della presente legge.
ART. 5.
(Attuazione di direttive comunitarie
in via amministrativa).
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n.
86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese
nell'elenco di cui all'allegato E.
ART. 6. (2)
(Delega al Governo per il completamento
dell'attuazione delle leggi 29 dicembre 1990, n. 428,
19 febbraio 1992, n. 142, e 19
dicembre 1992, n. 489).
1. La disposizione dettata dall'articolo 1, comma 5, si applica
anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe
conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e succes-
sive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive
modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489.
2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1992,
n. 489, e' differito di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, limitatamente all'emanazione dei decreti
legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 91/497/CEE e
91/498/CEE del 29 luglio 1991, secondo i criteri ed i principi
direttivi di cui all'articolo 19 della medesima legge.
3. La delega legislativa conferita ai sensi degli articoli 1, 2 e
41 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni,
e' estesa all'attuazione delle direttive 90/641/EURATOM del Consiglio
del 4 dicembre 1990 e 92/3/EURATOM del Consiglio del 3 febbraio 1992.
4. La delega per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato
B della legge 30 luglio 1990, n. 212, non si estende alla disciplina
in materia di localizzazione degli impianti nucleari.
5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 19
febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, per quanto attiene
alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e
65 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge. ((2))
6. All'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142,
come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489,
le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta
giorni".
7. Il termine di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 19
febbraio 1992, n. 142, e' prorogato fino a sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
8. Restano fermi i criteri di delega di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' i
principi di cui all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.
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AGGIORNAMENTO (2)
La legge 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto che "il termine di cui
al presente articolo 6 e' sostituito dal termine di cui all'articolo
1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della
direttiva di cui all'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n.
142."
ART. 7.
(Delega al Governo
per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme
penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di direttive delle
Comunita' europee, attuate ai sensi della presente legge in via
regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delega sara' esercitata con decreti legislativi adottati a
norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei
Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della
presente legge.
ART. 8.
(Riordinamento normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione della delega prevista
dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie
ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni
necessarie al predetto coordinamento.
2. I testi unici di cui al comma 1 potranno disporre, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
delegificazione di materie oggetto di discipline comunitarie, escluse
quelle di competenza regionale.
3. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere
delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorsi
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico e'
emanato anche in mancanza di detto parere.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO I
LIBERA CIRCOLAZIONE
ART. 9.
(Riconoscimento dei titoli professionali:
criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire i parametri per individuare i titoli e le attivita'
professionali che rientrano tra quelle contemplate dalla direttiva
con particolare riferimento alla lettera f) dell'articolo 1 della
direttiva stessa, nonche' i parametri che individuano una formazione
regolamentata;
b) prevedere l'estensione delle discipline dettate dalle direttive
di cui all'allegato B della direttiva 92/51/CEE, relative ad
attivita' non salariate, all'esercizio delle medesime attivita' a
titolo subordinato;
c) per le procedure di riconoscimento, ai fini dell'ammissione
dell'esercizio delle corrispondenti attivita' professionali da parte
di cittadini comunitari, provvedere in analogia a quanto previsto dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
d) nei casi in cui si rimette allo Stato membro la scelta del
meccanismo compensativo, dare, in linea di massima, la preferenza
alla prova attitudinale in luogo di tirocinio di adattamento;
e) indicare le attivita' professionali il cui esercizio richieda
una precisa conoscenza del diritto nazionale e in cui un elemento
essenziale e costante dell'attivita' consista nel fornire consulenza
o assistenza concernenti il diritto nazionale e, in relazione ad
esse, prevedere, quale condizione d'accesso per i cittadini
comunitari, il superamento di una prova attitudinale.
ART. 10.
(Equiparazione dei cittadini comunitari
ai cittadini italiani nel settore
delle professioni).
1. I cittadini degli Stadi membri della Comunita' europea sono
equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione negli Albi
dei procuratori e degli avvocati di cui agli articoli 17 e 27 del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante
ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. Ai fini
dell'esercizio in Italia dell'attivita' di investigatore privato, ai
sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i
cittadini degli Stati membri della Comunita' europea sono equiparati
ai cittadini italiani.
ART. 11.
(Appalti di servizi).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/50/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le attivita' oggetto della direttiva e gli ambiti
oggettivi di esclusione della sua applicabilita';
b) individuare i soggetti pubblici, nonche' i requisiti di quelli
ad essi assimilati, destinatari della direttiva;
c) stabilire le modalita' per il calcolo dell'importo stimato dei
contratti soggetti alla disciplina della direttiva;
d) disciplinare i criteri di aggiudicazione degli appalti di
servizi definendo quelli utilizzabili nel caso di aggiudicazione
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, e definendo i criteri
per l'esclusione delle offerte anomale;
e) definire i criteri per l'ammissione dei soggetti concorrenti,
nel caso di ricorso alla procedura ristretta;
f) definire natura e funzione dei concorsi di progettazione,
tracciando le linee guida relative a possibilita', modalita' e limiti
della loro utilizzazione;
g) disciplinare le procedure di appalto di servizi e i concorsi di
progettazione garantendo trattamenti non discriminatori, anche in
relazione alla natura giuridica dei soggetti concorrenti;
h) stabilire, ai sensi dell'articolo 29 della direttiva stessa, i
criteri di selezione qualitativa dei prestatori di servizi, anche con
riferimento alla possibilita' di istituire appositi elenchi ufficiali
di prestatori;
i) prevedere l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli
12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, anche agli appalti di
servizi;
l) prevedere l'incompatibilita' tra l'affidamento della
progettazione e l'aggiudicazione, allo stesso affidatario, degli
appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati.
ART. 12.
(Diritti di noleggio e prestito e altri diritti
connessi in materia di diritto di autore:
criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) saranno disciplinati l'appartenenza, l'esercizio e
l'esaurimento dei diritti di noleggio, prestito e distribuzione;
b) dovra' essere disciplinato il prestito da parte delle
istituzioni pubbliche e regolamentata la remunerazione spettante in
tal caso all'autore;
c) dovranno essere riconosciuti e disciplinati, nel quadro dei
diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla
protezione del diritto d'autore, i diritti esclusivi, di cui al capo
II della direttiva, a favore dei produttori di fonogrammi, dei
produttori di opere cinematografiche o audiovisive, degli organismi
di radiodiffusione e degli artisti interpreti o esecutori;
d) saranno introdotte disposizioni per assicurare ad autori ed
artisti interpreti o esecutori una irrinunciabile equa remunerazione
in caso di cessione del diritto di noleggio in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 4 della direttiva; saranno altresi' attuate,
fatte salve clausole contrattuali contrarie, le disposizioni in
materia di presunzione di cessione dei diritti degli artisti
interpreti o esecutori;
e) dovranno essere previste disposizioni transitorie per atti e
contratti fatti o stipulati prima del 1› luglio 1994.
ART. 13.
(Soppressione di riserve o preferenze per i
prodotti nazionali nelle forniture pubbliche).
1. L'articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440,
introdotto con l'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e' sostituito dal seguente:
"ART. 5-bis. - 1. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli,
mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti
dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro
della Comunita' europea, nonche' per l'acquisto di carburanti,
lubrificanti e ossigeno liquido avio destinati alle Forze armate e
forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato
membro della Comunita' europea, non si applica il disposto del
precedente articolo 5 e quello del successivo articolo 6, secondo
comma".
2. Sono abrogati gli articoli 113 e 114 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e il quarto comma
dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
ART. 14.
(Salvaguardia del capitale delle societa'
per azioni: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/101/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'applicazione della direttiva anche in caso di
controllo indiretto;
b) avere preminente riguardo all'esigenza di tutela del capitale
della societa' controllante e di quella controllata;
c) prevedere un regime transitorio che consenta il graduale
adattamento alle prescrizioni della direttiva nei limiti consentiti
dalla medesima;
d) prevedere che, nel caso di partecipazioni reciproche, che
intercorrano fra societa' in rapporto di controllo, si applichino i
limiti percentuali previsti dalla direttiva, in luogo di quelli
stabiliti dall'articolo 5, comma ottavo, del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno
1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 90.
ART. 15. (4)
((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 24 APRILE 1998, N. 128))
ART. 16.
(Abrogazione di norme discriminatorie in
danno dei cittadini italiani nei confronti
dei cittadini stranieri in materia di licenze
aeronautiche comunitarie).
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, e' abrogato.
2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "attenendosi peraltro alle valutazioni riportate nel
documento elaborato in attuazione del confronto di cui al primo comma
dello stesso articolo 4".
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO II
ASSICURAZIONI
ART. 17.
(Assicurazione vita: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/96/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) dovra' prevedersi l'obbligo delle imprese aventi sede legale
nel territorio della Repubblica, ai fini del rispetto delle
disposizioni relative ai principi attuariali, della comunicazione
sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle
tariffe e delle riserve tecniche, senza che cio' possa costituire una
condizione preliminare per l'esercizio delle loro attivita';
b) dovra' prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di
sottoporre all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP) l'approvazione degli statuti,
nonche' la facolta' per tale istituto di richiedere alle imprese
stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di
qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;
c) dovra' prevedersi la possibilita' per l'ISVAP di ottenere
informazioni sui contratti detenuti da intermediari;
d) dovra' prevedersi, nel caso del trasferimento di tutto o parte
del portafoglio dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati
in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, il diritto
del contraente di recedere dal contratto quando il trasferimento
avvenga da una impresa avente sede legale in Italia ad una impresa
avente sede legale in un altro Stato membro, nonche' quando l'impresa
cessionaria non sia stabilita in Italia;
e) sara' prevista la decadenza dell'autorizzazione quando
l'impresa non eserciti la propria attivita' per un periodo superiore
a sei mesi ovvero rinunci espressamente all'autorizzazione;
f) dovra' prevedersi la possibilita', per le imprese autorizzate
ad esercitare l'attivita' nei rami vita, di essere autorizzate
all'esercizio nei rami infortuni e malattia e, per le imprese
autorizzate ad esercitare unicamente l'attivita' nei rami infortuni e
malattia, la possibilita' di essere autorizzate anche all'esercizio
dei rami vita;
g) dovra' prevedersi che le imprese autorizzate ad esercitare i
rami vita ed i rami infortuni e malattia rispettino le regole
contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione sulla vita e
che le attivita' relative ai rischi infortuni e malattia siano
disciplinate, per quanto concerne le regole per la liquidazione
dell'impresa, dalle norme applicabili alle attivita' inerenti
all'assicurazione sulla vita;
h) sara' prevista la possibilita', su richiesta dell'impresa e
previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli
attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di
Paesi terzi;
i) dovra' prevedersi la facolta' per le imprese di investire le
attivita' a copertura delle riserve tecniche negli attivi indicati
alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 21 della
direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa, prevedendo
altresi' opportune garanzie per i prestiti, nonche' fissando, con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, i limiti massimi per le
singole categorie di investimenti; i terreni e i fabbricati saranno
ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da
ipoteche; prevedere, infine, la possibilita' che, in circostanze
eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere
dell'ISVAP, abbia facolta' di autorizzare, temporaneamente e con
decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a
copertura delle riserve tecniche;
l) dovra' prevedersi, per quanto attiene alle regole di
diversificazione e di dispersione, la facolta', in circostanze
eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere
dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe
temporanee;
m) sara' regolamentata la possibilita' per le imprese di non
applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili
in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, nonche' di
derogare alle regole della congruenza per la copertura delle riserve
tecniche, in particolare delle riserve matematiche, ove
l'applicazione delle stesse regole comporti che l'impresa debba
detenere attivita' in una valuta per un importo non superiore al 7
per cento delle attivita' esistenti in altra valuta;
n) verra' previsto che, qualora un impegno debba essere
rappresentato da attivita' espresse nella valuta di uno Stato membro,
l'obbligo sia considerato rispettato qualora tali attivita' siano
espresse in ECU;
o) verranno regolamentati i casi di non applicazione del diritto
di recesso in funzione della durata del contratto e della tutela del
contraente;
p) sara' previsto che l'ISVAP possa imporre la trasmissione, da
parte delle imprese, di informazioni supplementari al contraente, se
necessarie alla comprensione degli elementi essenziali del contratto;
q) sara' prevista la possibilita' per l'ISVAP di esigere, per ogni
impresa operante sul territorio della Repubblica, la comunicazione
non sistematica delle condizioni di polizza e degli altri documenti
che essa intenda applicare, senza che costituisca per l'impresa una
condizione preliminare per l'esercizio della sua attivita';
r) verra' previsto che le imprese aventi sede legale nel
territorio della Repubblica ed i cui immobili e terreni
rappresentativi delle riserve tecniche superino alla data del 27
novembre 1992 la percentuale prevista dall'articolo 22, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva si conformino a tale disposizione entro
il 31 dicembre 1998.
ART. 18.
(Assicurazione nei rami diversi da quelli
relativi alla vita: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/49/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) dovra' prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di
sottoporre all'ISVAP l'approvazione degli statuti, nonche' la
facolta' per l'Istituto di richiedere alle imprese stabilite nel
territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento
necessario all'esercizio del controllo;
b) dovra' prevedersi la possibilita' per l'ISVAP di ottenere
informazioni sui contratti detenuti da intermediari;
c) dovra' prevedersi la facolta' dell'assicurato di recedere dal
contratto in caso di trasferimento di tutto o di parte del
portafoglio dei contratti di assicurazione contro i danni, stipulati
in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione dei servizi,
da parte di un'impresa avente la propria sede legale nel territorio
della Repubblica ad un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso
da quello di prestazioni di servizi;
d) sara' prevista la decadenza dell'autorizzazione quando
l'impresa non eserciti la propria attivita' per un periodo superiore
a sei mesi ovvero rinunzi espressamente all'autorizzazione;
e) sara' prevista la possibilita', su richiesta dell'impresa e
previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli
attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di
paesi terzi;
f) sara' prevista la possibilita' per l'ISVAP di esigere la
comunicazione non sistematica delle condizioni generali e speciali di
polizza, delle tariffe, delle maggiorazioni eventuali delle stesse,
nonche' di formulari ed altri stampati che le imprese utilizzano o
intendono utilizzare nelle loro relazioni con i contraenti;
g) dovra' prevedersi che le imprese possano investire le riserve
tecniche secondo le categorie di attivi di cui al paragrafo 1
dell'articolo 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze
di cassa; per quanto attiene ai prestiti, dovra' stabilirsi che
saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche soltanto i
prestiti garantiti da ipoteca su beni immobili; i terreni e i
fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la
parte libera da ipoteche; quanto ai crediti verso i riassicuratori,
nonche' verso assicurati ed intermediari, resta in vigore il disposto
dall'articolo 31, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295.
Dovra' comunque prevedersi la possibilita' che, in circostanze
eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere
dell'ISVAP, abbia facolta' di autorizzare, temporaneamente e con
decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a
copertura delle riserve tecniche;
h) dovra' prevedersi, per quanto attiene alle regole di
diversificazione e di dispersione, la facolta', in circostanze
eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere
dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe
temporanee;
i) dovra' prevedersi che gli atti a copertura delle riserve
tecniche da esprimersi in una delle valute CEE possano essere
espressi anche in ECU;
l) sara' previsto che, per le assicurazioni obbligatorie ai sensi
della legge italiana, le imprese comunichino preventivamente
all'ISVAP le condizioni generali e speciali di assicurazione;
m) per le imprese che si propongono di coprire nel territorio
della Repubblica, in regime di prestazione di servizi, i rischi
classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato alla direttiva
73/239/CEE, esclusa la responsabilita' del vettore, saranno previste
la comunicazione del nominativo e dell'indirizzo del rappresentante
per la gestione dei servizi, nonche' l'adesione all'Ufficio nazionale
e al Fondo di garanzia per le vittime della strada;
n) sul contratto o qualsiasi documento che conceda la copertura,
nonche' sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il
contraente, dovranno figurare altresi' il nome e l'indirizzo del
rappresentante dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo
12-bis, paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE.
ART. 19.
(Accesso all'esercizio dell'assicurazione da
parte di imprese aventi sede in Svizzera).
1. In attuazione della direttiva del Consiglio 91/371/CEE, le
imprese aventi la loro sede sociale in Svizzera sono ammesse ad
esercitare le assicurazioni private contro i danni in regime di
liberta' di stabilimento, nel rispetto delle norme dettate dalla
legge 10 giugno 1978, n. 295, previa autorizzazione del Ministero
dell'industria , del commercio e dell'artigianato.
ART. 20.
(Conti annuali e consolidati delle imprese
assicuratrici: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/674/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa dovra' fornire con
chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) andra' realizzato l'obiettivo della completezza ed analiticita'
dell'informazione del bilancio volte alla tutela dei soci, dei terzi
e degli assicurati, perseguendo altresi' condizioni di compatibilita'
dei bilanci all'interno della Comunita' europea. In particolare:
1) non dovra' prevedersi alcun raggruppamento di voci del bilancio
di cui all'articolo 5 della direttiva;
2) dovranno essere stabilite le modalita' di presentazione delle
informazioni da fornire nella nota integrativa;
3) dovra' essere prevista una suddivisione piu' particolareggiata
delle voci di bilancio e dovranno essere aggiunte nuove voci qualora
il contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi,
ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 4 della direttiva del
Consiglio 78/660/CEE, richiamato dall'articolo 1, paragrafo 1, della
direttiva 91/674/CEE, ferma restando la possibilita' per l'Autorita'
di vigilanza di richiedere informazioni integrative o piu'
dettagliate per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;
c) si dovra' stabilire che le imprese esercenti esclusivamente la
riassicurazione utilizzino il conto tecnico per il ramo "non vita"
per la totalita' delle loro operazioni;
d) si dovra' garantire la salvaguardia dell'integrita'
patrimoniale e della stabilita' dell'impresa o ente assicurativo,
anche mediante la previsione di criteri di valutazione improntati a
particolare prudenza, procedendo tra l'altro a:
1) prevedere che l'Autorita' di vigilanza possa autorizzare la
deduzione delle spese di acquisto dei contratti di assicurazione
poliennale dalla riserva premi e, per il ramo "vita", dalle riserve
matematiche;
2) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci di cui
alla voce C dell'attivo dello stato patrimoniale, di cui all'articolo
6 della direttiva, regole basate sul criterio del prezzo di
acquisizione o del costo di produzione;
3) indicare il valore corrente degli investimenti nella nota
integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1997,
salvo che per i terreni e fabbricati, per i quali il valore corrente
andra' indicato nella nota integrativa relativa all'esercizio 1999;
4) prevedere che, qualora il costo di acquisizione delle
obbligazioni e di altri titoli a reddito fisso contemplati alle voci
C.II e C.III, di cui al predetto articolo 6, dell'attivo sia
superiore al loro prezzo di rimborso, la differenza potra' essere
ammortizzata per quote entro e non oltre la data di rimborso dei
titoli stessi;
5) prevedere la possibilita' di utilizzare metodi statistici e
matematici nel calcolo della riserva per l'assicurazione vita
subordinatamente ad una autorizzazione preventiva dell'Autorita' di
vigilanza;
6) stabilire che la riserva sinistri del ramo "non vita" sia
calcolata per ciascun sinistro in misura pari al costo ultimo
prevedibile dello stesso. Per il calcolo di detta riserva l'Autorita'
di vigilanza potra' autorizzare anche l'impiego di metodi statistici.
Nella determinazione del costo si potra' tenere conto dei proventi
netti derivanti dagli investimenti alle condizioni previste dalla
lettera g) dell'articolo 60 della direttiva;
7) prevedere l'applicazione del secondo dei metodi indicati
all'articolo 61 della direttiva, qualora per la natura del ramo e del
tipo di assicurazione, nel momento di redazione del bilancio, le
informazioni sui premi e sui sinistri siano insufficienti per
permettere una valutazione accurata ed una rappresentazione completa;
e) nell'individuazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio
consolidato si dovra' tenere conto di quanto previsto dal paragrafo 3
dell'articolo 66 della direttiva.
ART. 21.
(Albo dei mediatori di assicurazione).
1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 1984, n.
792, e' sostituito dal seguente:
"Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini
di uno Stato membro della Comunita' europea, che provino, attraverso
un attestato rilasciato dalla competente Autorita' di controllo, di
aver svolto per quattro anni, in uno qualsiasi degli Stati membri
della Comunita' europea, l'attivita' di mediatore di assicurazione e
riassicurazione, come indipendenti o in qualita' di dirigenti di
impresa esercente detta attivita', ovvero l'attivita' di agente di
assicurazione".
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO III
PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
ART. 22.
(Norme per l'informazione del consumatore).
1. Alla legge 10 aprile 1991, n. 126, sono apportate le seguenti
modificazioni e integrazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
" 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia,
sono emanate le norme di attuazione del comma 1 anche al fine di
assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una
applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario,
precisando le categorie di prodotti o le modalita' di presentazione
per le quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1. Tali disposizioni di attuazione
disciplineranno inoltre i casi in cui sara' consentito riportare in
lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui
al comma 1";
b) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole "di cui al comma 1"
sono aggiunte le parole: "e le norme di attuazione di cui al comma
2";
c) il comma 5 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"5. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle
confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono
posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera
e) del comma 1 possono essere riportate, anziche' sulle confezioni o
sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa
che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi";
d) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"ART. 1-bis. (Deroga). - 1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si
applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre
disposizioni comunitarie e alle relative norme nazionali di
recepimento";
e) il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi
prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme
chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'articolo
1, secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione di cui al
comma 2 del medesimo articolo 1".
Art. 23 (5)
Divieto di immissione in commercio di alcuni prodotti
del tabacco per uso orale, nonche' disposizioni in
materia di etichettatura degli altri prodotti da fumo
1. In attuazione della direttiva del Consiglio 92/41/CEE, e'
vietata l'immissione in commercio di prodotti del tabacco destinati
ad uso orale, eccettuati i prodotti da fumare o masticare, costituiti
interamente o parzialmente da tabacco, presentato sotto forma di
polvere o di particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste
presentazioni, oppure sotto una forma che richiami un prodotto
commestibile.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 ))
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 ))
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 ))
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 ))
ART. 24.
(Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso:
criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'offerta del servizio "tutto compreso" ed il relativo
contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni piu'
favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio
dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;
b) il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona,
derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni,
sara' ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n.
1084;
c) l'organizzazione ed il venditore, in relazione alle rispettive
responsabilita', sono tenuti a stipulare un contratto di
assicurazione per il risarcimento dei danni derivanti da
inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, per il rimborso dei
fondi depositati ed il rimpatrio.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO IV
SANITA'
ART. 25.
(Medicinali omeopatici per uso umano:
criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/73/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una procedura semplificata di registrazione per i
medicinali omeopatici per uso umano che soddisfano le condizioni di
cui all'articolo 7 della direttiva;
b) vietare qualsiasi forma di pubblicita' presso il pubblico dei
medicinali omeopatici sottoposti a procedura semplificata di
registrazione;
c) prevedere che gli originali delle documentazioni di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e di
quelle presentate ai fini della procedura semplificata di
registrazione dei medicinali omeopatici possano, dopo verifica della
loro regolarita' e completezza, essere restituiti alle imprese
farmaceutiche, con obbligo di custodia; le predette imprese
forniranno al Ministero della sanita' supporti informatici contenenti
gli stessi elementi documentali, rispondenti alle caratteristiche
tecniche che saranno stabilite con decreto del Ministro della
sanita';
d) presso il Ministero della sanita' e' istituita una Commissione
avente lo scopo di definire norme specifiche per l'autorizzazione e
l'etichettatura dei medicinali omeopatici non contemplati
dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva. Tali norme devono
essere conformi alle caratteristiche della tradizione omeopatica o
antroposofica italiana;
e) i medicinali omeopatici prodotti in Italia o importati da Paesi
della Comunita' europea, presenti sul mercato italiano al 31 dicembre
1992, sono automaticamente e con la medesima presentazione
autorizzati.
ART. 26.
(Stupefacenti e sostanze psicotrope:
criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/109/CEE, relativa
alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze
impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze
psicotrope, sara' informata ai seguenti criteri direttivi:
a) armonizzare le norme nazionali relative alla fabbricazione e
all'immissione in commercio delle sostanze suscettibili di impiego
nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
b) prevedere misure concrete per la realizzazione di una efficace
cooperazione tra le autorita' competenti e gli operatori, con la
determinazione di obblighi di comunicazione e informazione delle
operazioni effettuate, nonche' delle operazioni sospette;
c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, prevedendo le necessarie sanzioni penali e amministrative;
d) prevedere l'obbligo di un'adeguata etichettatura delle sostanze
e di una idonea documentazione della movimentazione delle stesse;
e) prevedere strumenti per il tempestivo recepimento delle
modifiche e integrazioni delle tipologie delle sostanze suscettibili
di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze
psicotrope, nonche' delle altre misure tecniche adottate in sede
comunitaria;
f) dettare le connesse e occorrenti disposizioni integrative dei
regolamenti CEE n. 3677/90, n. 900/92 e n. 3769/92, recanti misure
intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la
fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
ART. 27.
(Attuazione di direttive comunitarie in materia
di divieti e limitazioni d'uso di sostanze
e preparati pericolosi).
1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 904, e' aggiunto il seguente:
"ART. 1-bis. - 1. L'allegato di cui all'articolo 1 puo' essere
modificato con decreto del Ministro della sanita' per assicurarne la
conformita' alle direttive comunitarie".
ART. 28.
(Direttive in materia di sanita' pubblica
veterinaria: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/65/CEE, 92/74/CEE
e 92/118/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) stabilire modalita' idonee a tutelare la salute umana, la
sanita' animale e la salubrita' delle relative produzioni;
b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo
razionali, efficaci e tempestivi;
c) assicurare il controllo sulla idoneita' delle strutture di
produzione dei medicinali;
d) disporre procedure e prove idonee a dimostrare l'efficacia e
l'innocuita' del prodotto.
ART. 29.
(Commercializzazione dei volatili
da cortile e di altri prodotti di
origine animale).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/116/CEE e
92/120/CEE sara' informata ai seguenti criteri:
a) fissare le condizioni sanitarie minime per gli impianti con
limitata capacita' lavorativa per la macellazione e la
commercializzazione dei volatili da cortile;
b) definire le norme per le strutture di macellazione operanti in
ambiti territoriali locali e per quelle con limitata capacita'
lavorativa ai fini delle deroghe temporanee alla produzione e alla
commercializzazione dei prodotti di origine animale.
ART. 30.
(Identificazione e registrazione
degli animali).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/102/CEE, relativa
alla identificazione e alla registrazione degli animali, sara'
informata ai seguenti criteri:
a) coordinare la legislazione vigente in materia di anagrafe del
bestiame e, piu' in generale, di obblighi di registrazione posti a
carico degli allevamenti;
b) disciplinare la tenuta dei registri in modo da garantire la
semplificazione degli adempimenti e lo snellimento delle procedure,
anche attraverso lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle
ordinarie misure di controllo.
ART. 31.
(Prodotti fitosanitari: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/414/CEE, relativa
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, sara informata
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana;
b) prevedere appositi piani nazionali per la valutazione ed il
controllo di eventuali effetti di natura sanitaria o ambientale
derivanti dall'impiego dei fitofarmaci;
c) istituire la fitofarmacopea ufficiale;
d) prevedere la riorganizzazione della Commissione consultiva di
cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3
agosto 1968, n. 1255, anche al fine di dare attuazione ai programmi
comunitari di valutazione o revisione delle sostanze attive dei
fitofarmaci;
e) prevedere che le spese di funzionamento della Commissione di
cui alla lettera d) siano a carico dei titolari della registrazione
di fitofarmaci, secondo le tariffe e le modalita' stabilite con
decreto del Ministro della sanita';
f) prevedere che con decreto del Ministro della sanita' siano
attuate le disposizioni tecniche contenute negli allegati, nonche',
in adempimento di disposizioni comunitarie, siano fissati i criteri
per l'applicazione delle prescrizioni relative alle prove e agli
esperimenti a scopo di ricerca e sviluppo di prodotti fitosanitari
non autorizzati e le caratteristiche del sistema standardizzato delle
informazioni fra gli Stati membri;
g) prevedere che il Ministro della sanita', sentita la Commissione
di cui alla lettera d), con proprio decreto determini le quantita'
massime di residui di sostanze attive dei fitofarmaci tollerate negli
alimenti e nelle bevande, tenendo conto degli eventuali orientamenti
comunitari relativi alla presenza simultanea di residui di piu'
sostanze attive.
ART. 32.
(Assistenza e cooperazione
con la Commissione CEE e gli Stati membri
in materia di prodotti alimentari).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione, in via amministrativa ai
sensi dell'articolo 5, della direttiva 93/5/CEE, del Consiglio del 25
febbraio 1993, si fara' fronte con i proventi delle tariffe per le
prestazioni rese dal Ministero della sanita' in applicazione
dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO V
LAVORO
ART. 33.
(Informazione sulle condizioni applicabili
al rapporto di lavoro: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/533/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare i mezzi di informazione attraverso i quali il
datore di lavoro e' tenuto a portare a conoscenza del lavoratore
nonche', in conformita' alle norme dei contratti collettivi, delle
organizzazioni sindacali, in forma scritta, gli elementi minimi del
rapporto di lavoro, prevedendo apposite e idonee forme di
semplificazione, per i rapporti occasionali o particolari,
principalmente nell'ambito dell'artigianato, dell'agricoltura e delle
piccole imprese;
b) prevedere che al lavoratore invitato a svolgere il suo lavoro
fuori del territorio nazionale siano preventivamente consegnati
documenti informativi integrati degli elementi di conoscenza
supplementari di cui all'articolo 4 della direttiva;
c) prevedere adeguate forme di tutela dei diritti assicurati al
lavoratore dalla direttiva.
ART. 34. (2)
(Sicurezza e salute dei lavoratori
durante il lavoro).
1. Il Governo e' delegato ad emanare i decreti legislativi di
attuazione delle direttive particolari gia' adottate successivamente
alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, ad
eccezione delle direttive 92/57/CEE, 92/58/CEE, 92/85/CEE, 92/91/CEE
e 92/104/CEE, comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B
richiamati dall'articolo 1 della presente legge, o che saranno
adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge dal Consiglio delle Comunita' europee, ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, con le stesse modalita'
e con gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 43 della legge
19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, nonche'
all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.
2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari
gia' adottate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, e
successive modificazioni, sono emanati entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi di
attuazione delle direttive particolari che saranno adottate entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal
Consiglio delle Comunita' europee, ai sensi del citato articolo 16,
paragrafo 1, della stessa direttiva 89/391/CEE, sono emanati entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((2))
3. All'articolo 43, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142,
dopo le parole: "90/679/CEE" sono aggiunte le seguenti: "nonche'
91/383/CEE".
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
La legge 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto che " i termini di cui
al presente articolo 34, sono differiti di nove mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge n. 52/96, salvo per
quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione
delle quali dovra' provvedersi con decreto legislativo da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 52/96".
ART. 35.
(Impiego del benzene e suoi omologhi
nelle attivita' lavorative).
1. Le disposizioni di cui al presente articolo relative
all'impiego del benzene, del toluene e dello xilene si applicano a
tutte le attivita' alle quali siano addetti prestatori di lavoro, ivi
compresi quelli che svolgono attivita' artigiane.
2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le
competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro quaranta
giorni dalla comunicazione dei relativi schemi, sono stabiliti, in
conformita' alla normativa comunitaria, i divieti o le limitazioni di
uso del benzene, del toluene e dello xilene nelle attivita'
lavorative.
3. I recipienti che contengono, per la conservazione o per
l'impiego da parte del lavoratore, benzene, toluene o xilene, tal
quali o sotto forma di preparati, devono essere etichettati in
conformita' alle disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e
successive modificazioni e integrazioni.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque viola
i divieti d'uso nelle attivita' lavorative stabiliti nel decreto
ministeriale di cui al comma 2 e' punito con l'ammenda da lire 2
milioni a lire 20 milioni o con l'arresto fino ad un anno.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene
alle limitazioni d'uso nelle attivita' lavorative stabilite nel
decreto ministeriale di cui al comma 2 e' assoggettato alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma pecuniaria da
lire 1 milione a lire 6 milioni, elevabile, nei casi di particolare
gravita', fino a lire 9 milioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono le
disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 245, e saranno applicate a
decorrere dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al
comma 2 del presente articolo e, comunque, non oltre 18 mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VI
AMBIENTE E AGRICOLTURA
ART. 36.
(Tutela dell'ambiente: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione dei rifiuti di cui all'allegato A
sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) recupero e conservazione delle condizioni ambientali in difesa
degli interessi fondamentali della qualita' della vita, della
conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio
naturale attraverso:
1) misure volte alla prevenzione e alla riparazione del danno
ambientale secondo le norme vigenti in materia;
2) previsioni di verifiche periodiche della efficacia di piani e
programmi di azione onde assicurarne adeguata e tempestiva
realizzazione;
3) misure volte ad assicurare la tempestivita' ed efficacia dei
controlli ed il monitoraggio ambientale;
4) informazione specifica del pubblico nei casi previsti;
b) mantenimento dei livelli di protezione ambientale previsti
dalla normativa nazionale, ove piu' rigorosi di quelli derivanti
dalla normativa comunitaria;
c) adeguamento della normativa vigente alla disciplina
comunitaria, apportando alla prima ogni necessaria modifica ed
integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico
delle disposizioni di settore.
ART. 37.
(Tutela delle acque: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/271/CEE,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sara' informata
ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) promuovere gli interventi necessari per proteggere l'ambiente
dalle ripercussioni negative degli scarichi delle acque reflue ur-
bane;
b) assicurare la realizzazione, la ristrutturazione ed il
completamento di reti fognarie e degli impianti di depurazione per il
convogliamento ed il trattamento delle acque reflue urbane;
c) individuare nel decreto di recepimento, sulla base dei criteri
di cui all'allegato II della direttiva, un primo elenco di aree
sensibili per le quali risultino gia' disponibili i dati per la
caratterizzazione qualitativa, nonche' determinare i criteri di
indirizzo per la successiva individuazione delle ulteriori aree
sensibili da parte delle regioni e delle province autonome;
d) definire i criteri generali per l'ottimale programmazione degli
interventi di disinquinamento dal punto di vista del rapporto tra
costi e benefici;
e) prevedere che le regioni e le province autonome promuovano per
le finalita' di cui alle lettere a) e b) una programmazione su base
pluriennale di interventi corredata da relativi costi di investimento
e di esercizio, da finanziare attraverso l'adeguamento, previsto
dagli articoli 2 e 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e nelle
forme di gestione previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e dal citato articolo 12 della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di
depurazione.
2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE, relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole, sara' informata ai seguenti ulteriori
principi e criteri direttivi:
a) individuare le acque inquinate dai nitrati per una prima
definizione di zone vulnerabili, sulla base dei dati disponibili
derivanti dai piani di campionamento, relativi alle predette zone,
effettuati in esecuzione della legislazione vigente; predisporre ed
effettuare ulteriori piani di campionamento atti a consentire una
delimitazione piu' puntuale delle zone vulnerabili;
b) predisporre e realizzare, per le zone vulnerabili, programmi di
azione da parte delle regioni e delle province autonome sulla base
dei criteri stabiliti dai Ministri competenti;
c) predisporre da parte delle regioni e delle province autonome,
sulla base di criteri generali fissati con decreto del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro della sanita', in relazione alle
caratteristiche del territorio, ed al rapporto tra numero dei capi e
superficie disponibile, codici di buona pratica agricola che
consentano lo spandimento delle deiezioni zootecniche e la
fertilizzazione senza la necessita' di preventive autorizzazioni o di
comunicazioni di attivita';
d) predisporre programmi di formazione e di informazione per gli
agricoltori, a valere sulle risorse comunitarie concernenti la
formazione agricola;
e) predisporre programmi periodici di verifica dell'efficacia dei
programmi di azione attuati nelle zone vulnerabili;
f) coordinare le azioni di risanamento svolte ai sensi della
direttiva con quelle da adottare in conformita' con la direttiva del
Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue
urbane, e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236.
ART. 38.
(Rifiuti: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/156/CEE, relativa
ai rifiuti, e della direttiva del Consiglio 91/689/CEE, relativa ai
rifiuti pericolosi, sara' informata ai seguenti ulteriori principi e
criteri direttivi:
a) uniformare la normativa nazionale alle definizioni e alle
classificazioni dei rifiuti individuati come tali dalla normativa
comunitaria;
b) promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione e
della pericolosita' dei rifiuti, soprattutto attraverso lo sviluppo
di tecnologie pulite;
c) adottare forme separate di conferimento e raccolta
differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili;
d) prescrivere, ai fini dell'attuazione degli articoli 4 e 10
della direttiva 91/156/CEE, l'obbligo dell'autorizzazione per le
imprese che effettuano il recupero dei rifiuti come materia e come
fonte di energia, prevedendo inoltre l'esonero dall'obbligo medesimo
nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della citata direttiva, nel
rispetto delle condizioni indicate dai medesimi articoli e
dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE;
e) prevedere che i rifiuti destinati al recupero esonerati
dall'obbligo dell'autorizzazione ai sensi della lettera d), debbano
essere accompagnati durante il trasporto esclusivamente dalla bolla
di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, integrata dalla
descrizione merceologica e dalle caratteristiche dei rifiuto;
f) prevedere che i rifiuti inerti provenienti da costruzioni e da
demolizioni non possano essere riutilizzati attraverso l'immissione
diretta nell'ambiente senza trattamento o preselezione effettuati
mediante impianti regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 6,
secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
g) prevedere l'obbligatorieta' dello smaltimento definitivo dei
rifiuti non recuperabili in ambiti territoriali definiti per il
conseguimento dell'autosufficienza e lo sviluppo di forme di
autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo;
h) prevedere che a livello regionale siano definiti i criteri per
l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla
realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti;
i) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le
caratteristiche delle medesime, incentivando le iniziative di
autosmaltimento;
l) adottare o adeguare i piani di gestione dei rifiuti ai principi
e ai criteri che saranno stabiliti dal Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato in conformita' all'articolo 7 della direttiva
91/156/CEE e all'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE;
m) assicurare il necessario coordinamento della disciplina del
trasporto dei rifiuti con il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo
alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti
all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata ed in uscita
dal suo territorio;
n) introdurre a livello regionale procedure amministrative inte-
grate per il rilascio delle autorizzazioni, previste dalla normativa
in materia di tutela ambientale, relative agli impianti di
smaltimento dei rifiuti, prevedendo a tal fine il ricorso a
conferenze di servizi, cui partecipino i responsabili delle
amministrazioni interessate.
2. Il Governo e' autorizzato ad adottare entro il 1› maggio 1994
un regolamento di attuazione della disciplina dei rifiuti destinati
alle operazioni che comportano una possibilita' di recupero di cui
all'allegato II B della citata direttiva del Consiglio 91/156/CEE e
indicati nella lista verde di cui all'allegato II al citato
regolamento (CEE) n. 259/93.
ART. 39. (4)
(Istituzione di servizi pubblici integrativi
per la gestione di rifiuti).
1. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 APRILE 1998, N. 128))
2. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 APRILW 1998, N. 128))
3. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, le parole: "ed equiparati ad ogni
effetto ai sensi dell'articolo 60" sono soppresse;
b) l'articolo 60 e' abrogato;
c) all'articolo 61, commi 1 e 3, le parole: "ed equiparati" sono
soppresse;
d) all'articolo 77, comma 1, le parole "o equiparati" sono
soppresse;
e) all'articolo 79, il comma 1 e' abrogato.
ART. 40
(Valutazione di impatto ambientale.
Procedimenti integrati).
1. In attesa della approvazione della legge sulla procedura di
valutazione di impatto ambientale, il Governo, con atto di indirizzo
e coordinamento da adottare a norma dell'articolo 9 della legge 9
marzo 1989, n. 86, definisce, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme
tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai
progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio
85/337/CEE, con particolare riferimento alla necessita' di
individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure
semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata,
realizzati da artigiani o piccole imprese.
2. Qualora per un medesimo progetto, oltre alla valutazione di
impatto ambientale, sia previsto il rilascio di altri provvedimenti
autorizzati, si procede alla unificazione e all'integrazione dei
relativi procedimenti secondo le modalita' definite, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
ART. 41.
(Amianto: criteri di delega).
1. All'attuazione della direttiva del Consiglio 87/217/CEE,
concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
dell'ambiente causato dall'amianto, si provvedera' in conformita'
alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel rispetto delle disposizioni
piu' restrittive vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente.
ART. 42. (3)
(Produzione agricola con metodo biologico:
criteri di delega).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le norme per dare attuazione alle
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n.
2092/91, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di
produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.
2. I decreti legislativi sono adottati, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma
4, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e dei
seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) individuazione dell'autorita' di controllo, d'intesa con le
regioni, per le attivita' amministrative e tecnico-scientifiche
inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari;
b) disciplina degli organismi pubblici e privati incaricati delle
attivita' di controllo della produzione agricola e della
trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il
metodo dell'agricoltura biologica, con la specificazione dei
requisiti dei medesimi;
c) disciplina del riconoscimento delle autorita' e degli organismi
preposti alla ricezione delle notifiche;
d) individuazione dei criteri per la formazione degli Albi degli
operatori e dei controllori del processo di produzione
dell'agricoltura biologica.
(( 3. Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo
15 del regolamento CEE del Consiglio numero 2092/91 indicati
nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie C, n. 284, del
21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e
sono fatti salvi gli atti gia' adottati dai medesimi organismi. ))
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VII
PRODUZIONE INDUSTRIALE
ART. 43.
(Sicurezza generale dei prodotti:
criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/59/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) saranno previste le modalita' per individuare i prodotti e i
settori non assoggettabili alla normativa generale di attuazione
della direttiva;
b) saranno determinati gli obblighi dei diversi operatori
economici, con particolare riguardo a quelli del produttore e, per le
parti di loro competenza, gli obblighi dei distributori;
c) il controllo della conformita' dei prodotti agli obblighi di
sicurezza sara' assegnato ad organi che gia' presentino tra le
proprie competenze analoghe attribuzioni; detti organi, per
l'eventuale accertamento dei requisiti tecnici dei prodotti, dovranno
avvalersi di laboratori di prova accreditati secondo la vigente
normativa comunitaria;
d) saranno previste e regolate le misure volte all'accertamento
della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e alla prevenzione
dei rischi, anche mediante sospensione o ritiro dal mercato, nonche'
l'informazione alle persone che potrebbero essere esposte a rischio
nei casi urgenti in cui la presenza dei prodotti costituisca un
pericolo per la pubblica incolumita';
e) sara' assicurato il necessario coordinamento tra i vari organi
operanti in materia di sicurezza dei prodotti ai fini anche degli
adempimenti previsti dagli articoli 7 e 8 della direttiva.
ART. 44.
(Pane parzialmente cotto)
1. L'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, gia'
sostituito dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"ART. 14. - 1. E' denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla
cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata,
preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza
aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).
2. Il prodotto di cui al comma 1 ottenuto da una cottura parziale,
se destinato al consumatore finale deve essere contenuto in
imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le
indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente,
la denominazione "pane" completata dalla menzione "parzialmente
cotto" o altra equivalente, nonche' l'avvertenza che il prodotto deve
essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle rela-
tive modalita' della stessa.
3. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal
comma 2, l'etichetta dovra' riportare le indicazioni previste dalla
normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati,
nonche' la menzione "surgelato".
4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane
parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo
in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le
indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti
alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie
indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.
5. Per il prodotto non destinato al consumatore finale si
applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109".
ART. 45. (1)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 APRILE 1994, N. 260 NEL TESTO
INTRODOTTO DALLA L. DI CONVERSIONE 27 GIUGNO 1994, N. 413))
ART. 46.
(Produzione e commercializzazione
di prodotti a base di latte).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/46/CEE e
92/47/CEE sara' informata ai seguenti criteri:
a) in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e, occorrendo,
dell'articolo 31 della direttiva, sara' dettata apposita disciplina,
anche nel senso della esclusione o limitazione dei prodotti ottenuti
a partire da ingredienti a base di latte preparati conformemente alle
indicazioni della direttiva stessa, nonche' dei prodotti a base di
latte, ivi compresa la pasticceria fresca e da forno e la gelateria,
destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei
locali adiacenti al punto vendita, dove la preparazione viene
effettuata unicamente per la vendita diretta al consumatore, nei
pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n.287, negli
stabilimenti e nei laboratori di produzione e preparazione di
prodotti destinati alla ristorazione collettiva ed alla
somministrazione, ovvero dei prodotti destinati alla vendita diretta
al consumatore allo stato fuso non confezionati o preincartati;
b) nell'individuazione dei prodotti oggetto delle deroghe di cui
all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, dovra' farsi
riferimento, fatto salvo l'articolo 31 della direttiva, alle
produzioni tipiche che godono della tutela della denominazione di
origine o delle caratteristiche produttive, nonche' alle produzioni
che, pur non essendo esplicitamente tutelate, risultano analoghe alle
medesime in ragione delle peculiari modalita' di lavorazione;
c) per l'individuazione degli stabilimenti oggetto della deroga di
cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, dovra' farsi
riferimento, fatto salvo l'articolo 31 della direttiva, ad una
quantita' massima di latte lavorato giornalmente non inferiore a
duecento quintali e ad una quantita' di prodotto finito non inferiore
ai trenta quintali giornalieri.
d) sara' previsto un adeguamento graduale delle strutture
produttive e dei requisiti del latte, diversificando il regime delle
aziende di ridotte dimensioni e di quelle situate nelle zone di
montagna o in quelle svantaggiate, nonche' delle produzioni destinate
a prodotti a denominazione di origine o tipici.
ART. 47.
(Vendita dei prodotti sfusi).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
individua, con proprio decreto, lo schema del cartello unico di cui
all'articolo 16, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109.
ART. 48.
(Materiali ed oggetti destinati a venire
a contatto con gli alimenti).
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito
dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, e'
sostituita dalla seguente:
"c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale,
oppure il marchio depositato, del fabbricante o del trasformatore o
di un venditore stabilito nella Comunita'".
2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, come sostituito dall'articolo 4 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, dopo il comma 8 e' inserito il
seguente:
"8-bis. Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di
materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono
manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari".
ART. 49.
(Attuazione della direttiva 92/115/CEE
in materia di solventi).
1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.
246, e' abrogato.
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni da emanare in via amministrativa
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n.
64, e ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, per l'attuazione
della direttiva del Consiglio 92/115/CEE.
ART. 50.
(Regolamentazione dei prodotti).
1. Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese a
rivedere e riordinare la materia della produzione e
commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche
se disciplinata con legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura
prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.
3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei
prodotti alimentari conservati o trasformati:
a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con
particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto
conto dell'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea:
b) tutela gli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla
protezione del consumatore e alla qualita' dei prodotti, alla sanita'
degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori
della legislazione vigente.
4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni
vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera a) del
comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione
della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti
ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche.
ART. 51.
(Esportazioni di carburanti).
1. Nel primo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n.
613, le parole: "Essi non possono essere esportati" sono sostituite
dalle seguenti: "Essi non possono essere esportati in Paesi
extracomunitari".
ART. 52.
(Licenza obbligatoria in seguito
a mancata utilizzazione del brevetto).
1. L'articolo 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e'
sostituito dal seguente:
"ART. 53. - 1. L'introduzione o la vendita nel territorio dello
Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della
Comunita' europea non costituisce attuazione dell'invenzione".
2. Il primo comma dell'articolo 54 del regio decreto 29 giugno
1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente:
"Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro
anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade
successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il
suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari,
non abbia attuato l'invenzione brevettata, sotto forma di produzione
nel territorio dello Stato o sotto forma di importazione da uno degli
Stati membri della Comunita' europea ovvero l'abbia attuata in misura
tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, puo'
essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo
dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia
richiesta".
ART. 53.
(Fornitura di linee affittate su reti pubbliche
di telecomunicazione: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/44/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire, in ragione della domanda, la realizzazione e la
fornitura di un insieme minimo di linee affittate da mettere a
disposizione dell'utenza in condizioni di libero accesso;
b) disciplinare, nel rispetto di criteri di trasparenza, la
procedura per la cessazione delle offerte di linee affittate di cui
all'articolo 5 della direttiva e la procedura di controllo di cui
all'articolo 8 della direttiva stessa;
c) disciplinare, per quanto riguarda gli aspetti relativi
all'ordinamento nazionale, la procedura di conciliazione di cui
all'articolo 12 della direttiva, anche in rapporto agli ordinari
rimedi giurisdizionali.
ART. 54.
(Concorrenza nei mercati dei servizi
di telecomunicazioni: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva della Commissione 90/388/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'adozione di misure atte a garantire l'accesso alla
rete pubblica per la fornitura, mediante collegamenti commutati o
diretti della predetta rete, dei servizi di telecomunicazioni diversi
da quello di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di
radioavviso e di comunicazioni via satellite;
b) prevedere la possibilita' di limitare l'accesso per il rispetto
delle esigenze fondamentali rappresentate:
1) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica;
2) dal mantenimento dell'integrita' della rete stessa;
3) dalla interoperabilita' dei servizi di telecomunicazioni e
dalla protezione dei dati qualora ricorrano comprovati motivi di
interesse pubblico generale non di natura economica;
c) stabilire che le condizioni commerciali e tariffarie per
l'accesso alla rete pubblica siano rese note mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni;
d) prevedere la preventiva autorizzazione del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni per l'offerta al pubblico dei servizi di
cui alla lettera a) anche da parte del gestore della rete pubblica,
quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica
stessa, e per l'offerta di servizi di trasmissione dati a
commutazione di pacchetto o di circuito;
e) consentire l'offerta al pubblico dei servizi di cui alla
lettera a) quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete
pubblica decorsi sessanta giorni dalla presentazione all'Ispettorato
generale delle telecomunicazioni di una relazione descrittiva dei
servizi e dei collegamenti;
f) subordinare l'autorizzazione per l'offerta di servizi di
trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito ai
seguenti obblighi oggettivi, non discriminatori e trasparenti,
oggetto di un capitolato d'oneri da approvare con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concernente:
1) le esigenze fondamentali di cui alla lettera b);
2) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati
a commutazione;
3) le condizioni di permanenza, di disponibilita' e di qualita'
dei servizi sotto l'aspetto commerciale;
4) le prescrizioni tecniche riguardanti: l'accesso ai servizi di
trasmissione dati a commutazione da parte di terzi;
l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni; la
compatibilita' di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni;
5) le condizioni per la salvaguardia dei compiti di interesse
economico generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto
concerne la trasmissione dati a commutazione, con particolare
riguardo alla graduale estensione della copertura geografica sul
territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza;
6) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della
difesa nazionale;
g) consentire l'interconnessione di collegamenti diretti per
servizi di trattamento delle informazioni e per servizi di
trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito tra di
loro e con la rete pubblica di telecomunicazioni, alle condizioni
tecniche e commerciali stabilite dalle disposizioni vigenti in
materia;
h) non ammettere restrizioni relative al trattamento dei segnali
prima della loro trasmissione sulla rete pubblica o dopo la loro
ricezione, diverse da quelle occorrenti per la salvaguardia delle
esigenze connesse all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica ed
alla difesa nazionale;
i) prevedere che i provvedimenti del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni con i quali non sono accolte richieste di accesso
alla rete pubblica di telecomunicazioni o di locazione di
collegamenti diretti siano motivati e che avverso i suddetti
provvedimenti sia ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale;
l) consentire la semplice rivendita di capacita', costituita dalla
fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione
dati, su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento,
l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono compresi
solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in
partenza e a destinazione della rete pubblica commutata, fatta
eccezione per l'espletamento dei servizi di telefonia vocale, di
telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni
via satellite;
m) prevedere che all'atto della presentazione della domanda per
l'autorizzazione di cui alla lettera d) il richiedente rilasci
apposita dichiarazione con la quale si impegna a non effettuare la
semplice rivendita di capacita' sulle linee affittate per le quali e'
fatta eccezione ai sensi della lettera a);
n) prevedere l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie o la
sospensione del collegamento utilizzato per un periodo da definire,
nonche', nel caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione in caso
di violazione dell'obbligo di chiedere preventivamente
l'autorizzazione ai sensi della lettera d);
o) prevedere l'adeguamento delle convenzioni per la concessione
dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, e
successive modificazioni;
p) prevedere l'obbligo, per i titolari delle autorizzazioni, di
versare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, al momento
del rilascio e del rinnovo, un contributo a rimborso degli oneri
sostenuti dal citato Ispettorato, nonche' l'obbligo, per i titolari
di autorizzazione per l'offerta di servizi di trasmissione dati a
commutazione di pacchetto o di circuito, ivi compreso il gestore
della rete pubblica, di versare all'Ispettorato generale delle
telecomunicazioni un contributo annuo per le spese dallo stesso
sostenute per verifiche e controlli tecnici ed amministrativi.
ART. 55.
(Transito di gas naturale
sulle grandi reti).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti
per gli enti italiani inseriti nell'allegato alla direttiva del
Consiglio 91/296/CEE, e successive modifiche e integrazioni, atte a
garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e
alla informazione comunitaria previsti dalla stessa direttiva.
ART. 56.
(Tariffe ferroviarie agevolate
per il trasporto di minerali
e altri prodotti dalle isole).
1. In esecuzione della decisione della Commissione delle Comunita'
europee 91/523/CEE del 18 settembre 1991, le riduzioni delle tariffe
ferroviarie per il trasporto dalle isole di sostanze minerali e di
altre sostanze prodotte e lavorate nelle isole, previste
dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
sono soppresse.
ART. 57.
(Esplosivi per uso civile: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 93/15/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi;
a) prevedere il divieto di introduzione nel territorio nazionale
di esplosivi o di munizioni provenienti da altri Stati della
Comunita' europea che non soddisfino i requisiti della direttiva;
b) prevedere che la licenza di cui all'articolo 9 della direttiva
sia rilasciata dal prefetto della provincia di destinazione in
armonia con le disposizioni della direttiva stessa;
c) prevedere che ciascuna operazione di trasferimento di esplosivi
o di munizioni verso altri Stati della Comunita' europea sia
soggetta, per la parte del transito sul territorio nazionale, ad
autorizzazione del prefetto della provincia di partenza, in armonia
con le disposizioni vigenti in materia e con le disposizioni della
direttiva;
d) prevedere che, oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di
sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio possa
sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni, o imporre
particolari prescrizioni, conformemente all'articolo 11 della
direttiva;
e) prevedere che il registro delle operazioni giornaliere, di cui
all'articolo 55 del citato testo unico, approvato con regio decreto
n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sia conservato per un
periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita';
f) prevedere che il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
necessarie alla produzione, al trasporto ed al trasferimento degli
esplosivi o munizioni per usi civili, fatti salvi i requisiti
soggettivi previsti dalle leggi vigenti, sia subordinato alla
verifica dei requisiti essenziali di sicurezza elencati dall'allegato
I della direttiva;
g) disciplinale la domanda ed il procedimento di accertamento
della conformita' degli esplosivi ai requisiti di sicurezza elencati
dall'allegato I della direttiva nel rispetto delle prescrizioni di
cui agli allegati II e III della direttiva medesima;
h) prevedere che gli esami e le verifiche tecniche necessari
all'accertamento dei requisiti di sicurezza siano effettuati con le
modalita' stabilite dal decreto di cui alla lettera r);
i) prevedere che il riconoscimento e la classificazione degli
esplosivi ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico, approvato
con regio decreto n. 773 del 1931, siano subordinati all'esito
dell'accertamento previsto alla lettera h del presente comma;
l) prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione del
principio di cui alla lettera i) anche agli esplosivi gia'
riconosciuti e classificati alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
m) prevedere che non siano consentiti la detenzione, la vendita,
il trasporto ed il trasferimento di esplosivi non muniti della
marcatura CE di conformita', la quale deve corrispondere al modello
previsto dall'allegato IV della direttiva e dovra' essere apposta nei
modi indicati dall'articolo 7 della direttiva medesima;
n) prevedere che, nel caso in cui non venga riconosciuta la
conformita' dell'esplosivo ai requisiti di sicurezza previsti dalla
direttiva, il richiedente possa chiedere alla stessa autorita' il
riesame della domanda;
o) prevedere la possibilita' che, con provvedimento del Ministro
dell'interno, siano adottate le misure di cui all'articolo 8 della
direttiva nei confronti degli esplosivi che, pur muniti di marcatura
CE di conformita' e impiegati conformemente alla propria
destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza;
p) prevedere l'obbligo che gli esplosivi siano conformi alle
prescrizioni delle Convenzioni internazionali in materia, ratificate
e rese esecutive in Italia, nonche' l'adozione di misure idonee a
rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e
dell'impiego di esplosivi per commettere gravi delitti;
q) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti
in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per
gli usi civili;
r) prevedere che, con decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e della
difesa, siano dettate le disposizioni di esecuzione del decreto
legislativo, nonche' quelle per il conseguente adeguamento di
disposizioni regolamentari vigenti;
s) prevedere che con decreto del Ministro dell'interno siano
dettate le norme per assicurare lo scambio di informazioni di cui
all'articolo 12 della direttiva.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
Capo VIII
RELAZIONI DELLA COMUNITA'
Art. 58.
(Sviluppo della formazione
comunitaria).
1. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
il Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria, con lo
scopo di assumere iniziative dirette a diffondere e incrementare, nel
personale pubblico e nel settore privato, la conoscenza e
l'esperienza delle attivita' delle Comunita' europee, anche con
riguardo alla loro incidenza sulla funzione pubblica e sull'economia
nazionale.
2. Il Comitato e' assistito dalle strutture del Dipartimento e
puo' valersi di risorse ordinarie di bilancio del Dipartimento
medesimo, oltre che di contributi di altri organismi pubblici e
privati e di istituzioni comunitarie.
3. I contributi privati di cui al comma 2, da versarsi all'entrata
del bilancio statale, sono riassegnati, con decreto del Ministro del
tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinati al
funzionamento del predetto Comitato.
4. Con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono regolati la composizione, l'organizzazione
e il funzionamento del Comitato, prevedendo la partecipazione di
Amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici o privati,
con particolare riguardo alle organizzazioni imprenditoriali
dell'industria, del commercio, dell'artigianato nonche' alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale ed aderenti ad unioni europee, che contribuiscano alle
attivita' del Comitato.
Art. 59.
(Maggiori risorse determinate
dalla variazione del cambio
da versare alla CEE per mancato utilizzo).
1. Le maggiori risorse da versare alla CEE per effetto della
conversione in ECU, a tasso variato, delle somme restituite dagli
assegnatari, per mancato od irregolare utilizzo, fanno carico agli
assegnatari stessi per la parte afferente la perdita di cambio
accertata tra la data di trasferimento delle somme del Fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
quella di riversamento al Fondo medesimo.
2. Eventuali perdite di cambio determinatesi nel periodo di
permanenza delle risorse comunitarie presso il Fondo di rotazione
gravano sulle disponibilita' del Fondo medesimo.
Art. 60.
(Rapporti tra le regioni
e le province autonome
e le istituzioni della Comunita' europea).
1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica, per quanto
riguarda l'intesa governativa, ai rapporti tra le regioni, le prov-
ince autonome e gli organismi comunitari, anche se tenuti in sede
diversa da quella delle istituzioni della Comunita' europea.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
PALADIN, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
Visto, il Guardasigilli: CONSO
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1381) :
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(CIAMPI) e dal Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie (PALADIN) il 12 luglio 1993.
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 27 luglio 1993, con pareri delle
commissioni 2a, 5a, 6a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a e della
giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 1a commissione il 19, 20, 26 e 27
ottobre 1993; 4, 5, 9, 10 e 12 novembre 1993.
Esaminato in aula e approvato il 25 novembre 1993.
Camera dei deputati (atto n. 3411):
Assegnato alla commissione per le politiche comunitarie,
in sede referente, il 3 dicembre 1993, con pareri delle
commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII e XIII.
Esaminato dalla commissione per le politiche comunitarie
il 14, 15 e 16 dicembre 1993.
Esaminato in aula il 25 gennaio 1994 e approvato, con
modificazioni, il 26 gennaio 1994.
Senato della Repubblica (atto n. 1381/ B):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 26 gennaio 1994, con pareri delle
commissioni 2a, 6a, 8a, 9a, 11a, 13a e della giunta per gli
affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 1a commissione l'8 febbraio 1994.
Esaminato in aula e approvato il 9 febbraio 1994.
Allegato A
(articolo 1, comma 1)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA
LIBERA CIRCOLAZIONE
92/50/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
92/51/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad
un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione
professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.
92/100/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1992,
concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni
diritti connessi al diritto di autore in materia di proprieta'
intellettuale.
92/101/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1992, che
modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione
della societa' per azioni nonche' la salvaguardia e le modificazioni
del capitale sociale della stessa.
ASSICURAZIONI
91/674/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa
ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di
assicurazione.
92/49/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza
direttiva assicurazione non vita).
92/96/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che
coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le
direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione
vita.
PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
90/314/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente
i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".
SANITA'
91/414/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
92/65/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1992, che
stabilisce norme sanitarie per gli scambi e la importazione nella
Comunita' di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per
quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative
comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della
direttiva 90/425/CEE.
92/73/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia
il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE
concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa
disposizioni complementari per i medicinali omeopatici.
92/74/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia
il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE concernenti il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa
disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari.
92/109/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa
alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze
impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze
psicotrope.
92/118/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che
stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli
scambi e le importazioni nella Comunita' di prodotti non soggetti,
per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie
specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva
89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva
90/425/CEE.
LAVORO
91/383/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa
le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della
salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro
a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale.
91/533/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa
all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle
condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.
92/57/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante
le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
92/58/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, recanti le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul
luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
92/85/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
92/91/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a
prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive
per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
92/104/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a
prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della
sicurezza della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a
cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
AMBIENTE E AGRICOLTURA
87/217/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente
la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato
dall'amianto.
91/156/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica
la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.
91/271/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente
il trattamento delle acque reflue urbane.
91/676/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole.
91/689/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa
ai rifiuti pericolosi.
PRODUZIONE INDUSTRIALE
90/388/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa
alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.
92/44/CEE: Direttiva del Consiglio, del 5 giugno 1992,
sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network
Provision-ONP) alle linee affittate.
92/59/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla
sicurezza generale dei prodotti.
93/15/CEE: Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa
all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul
mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.
ALLEGATO B
(articolo 1, comma 4)
ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA PER LE QUALI
SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI
COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI
LIBERA CIRCOLAZIONE
92/50/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
ASSICURAZIONI
91/674/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa
ai conti annuali ed ai conti consolidati delle imprese di
assicurazione.
92/49/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza
direttiva assicurazione non vita).
92/96/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che
coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le
direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione
vita).
SANITA'
91/414/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
LAVORO
91/383/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa
le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della
salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro
a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale.
91/533/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa
all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle
condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.
92/57/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante
le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai densi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
92/58/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul
luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
92/85/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
92/91/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a
prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive
per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).
92/104/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a
prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della
sicurezza della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a
cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
AMBIENTE E AGRICOLTURA
87/217/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente
la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causa
dall'amianto.
91/156/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica
la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.
91/271/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernenti
il trattamento delle acque reflue urbane.
91/676/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole.
91/689/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa
ai rifiuti pericolosi.
PRODUZIONE INDUSTRIALE
90/388/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa
alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.
92/59/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla
sicurezza generale dei prodotti.
ALLEGATO C
(articolo 4, comma 1)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE
89/360/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 maggio 1989, che modifica
la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e
l'abolizione dell'esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi
di suini.
89/392/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine.
91/269/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 aprile 1991, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 82/130/CEE del Consiglio
riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in
atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisutose.
91/342/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica
la direttiva 83/643/CEE relativa all'agevolazione dei controlli
fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci tra
Stati membri.
91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica
la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
91/440/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
91/499/CEE: Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1991, che modifica
la direttiva 64/432/CEE in relazione alla diagnosi della brucellosi
bovina e della leucosi bovina enzootica.
91/672/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul
riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di
navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della
navigazione interna.
91/685/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, recante
modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie
di lotta contro la peste suina classica.
91/687/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che
modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto
riguarda talune misure concernenti la peste suina classica.
92/33/CEE: Direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla
commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di
moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.
92/34/CEE: Direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da
frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
92/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le
norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.
92/40/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 maggio 1992, che
istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria.
92/42/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i
requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda
alimentate con combustibili liquidi o gassosi.
92/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali o seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche.
92/45/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai
problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di
selvaggina e di commercializzazione delle relative carni.
92/46/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che
stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la
commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e
di prodotti a base di latte.
92/47/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla
concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie
specifiche della Comunita' in materia di produzione e immissione sul
mercato di latte e di prodotti a base di latte.
92/66/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 luglio 1992, che
istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di
Newcastle.
92/75/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992,
concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse
degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni
uniformi relative ai prodotti.
92/90/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 novembre 1992, che
stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli
importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa
norme dettagliate per la loro registrazione.
92/102/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali.
92/105/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1992,
relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da
utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti
vegetali od altre voci all'interno della Comunita' e che stabilisce
le procedure per il rilascio di tali passaporti nonche' le condizioni
e le procedure per la loro sostituzione.
92/110/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1992, recante
modifica della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi
alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in
pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni.
91/116/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che
modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi
sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da
cortile.
91/117/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992,
riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la
lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei
prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di
infezioni e intossicazioni alimentari.
92/119/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che intro-
duce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali
nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.
92/120/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa
alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme
sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di
alcuni prodotti di origine animale.
93/44/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica
la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
93/68/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica
le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici,
pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE
(prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilita'
elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE ) dispositivi di
protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a
funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi impiantabili
attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature
terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua
calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE
(materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni
limiti di tensione).
ALLEGATO D
(articolo 4, comma 2)
ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE PER LE QUALI
SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI
COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI REGOLAMENTI
89/392/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine.
91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica
la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
91/440/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
92/46/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che
stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la
commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e
di prodotti a base di latte.
92/47/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla
concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie
specifiche della Comunita' in materia di produzione ed immissione sul
mercato di latte e di prodotti a base di latte.
92/75/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992,
concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse
degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni
uniformi relative ai prodotti.
92/105/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1992,
relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da
utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti
vegetali od altre voci all'interno della Comunita' e che stabilisce
le procedure per il rilascio di tali passaporti nonche' le condizioni
e le procedure per la loro sostituzione.
92/116/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che
modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi
sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile
92/120/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa
alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme
sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di
alcuni prodotti di origine animale.
ALLEGATO E
(articolo 5)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA
88/599/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle pro-
cedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento CEE n.
3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento CEE
n.3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada.
89/338/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1989, che modifica
la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe
altre caratteristiche tecniche di alcuni veicoli stradali.
89/369/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente
la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi
impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.
89/429/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente
la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti
esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.
90/211/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica
la direttiva 80/390/CEE, per quanto riguarda il reciproco
riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di
ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori.
90/487/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1990, che
modifica la direttiva 79/196/CEE riguardante il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale
si applicano taluni metodi di protezione.
91/31/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante
modifica della definizione tecnica di "banche multilaterali di
sviluppo" di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al
coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi.
91/126/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 febbraio 1991, che
modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio
relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nella
alimentazione degli animali.
91/127/CEE: Direttiva della Commissione, del 14 febbraio 1991, che
modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione
dei tuberi-seme di patate.
91/157/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle
pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.
91/188/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 marzo 1991, recante
quinta modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE del
Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare
prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive.
91/224/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, che modifica
la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per
taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.
92/226/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro
rimorchi.
91/287/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda
di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella
Comunita' di un sistema digitale di telecomunicazioni senza filo
(DECT).
91/296/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente
il transito di gas naturale sulle grandi reti.
91/321/CEE: Direttiva della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli
alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.
91/325/CEE: Direttiva della Commissione, del 1› marzo 1991, recante
dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva
67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze pericolose (limitatamente all'allegato V).
91/334/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 giugno 1991, recante
modifica della direttiva 82/475/CEE che fissa le categorie di
ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della
composizione degli alimenti composti per gli animali familiari.
91/336/CEE: Direttiva della Commissione, del 10 giugno 1991, che
modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del consiglio
relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
91/356/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che
stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di
fabbricazione dei medicinali per uso umano.
91/357/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che
stabilisce le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate
per l'indicazione della composizione degli alimenti composti
destinati ad animali diversi da quelli familiari.
91/410/CEE: Direttiva della Commissione, del 22 luglio 1991, recante
quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva
67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze pericolose.
91/412/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 luglio 1991, che
stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di
fabbricazione dei medicinali veterinari.
91/632/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 ottobre 1991, recante
quindicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva
67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze
pericolose.
91/659/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1991, che
adegua al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE
del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legis-
lative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
alle restrizioni in materia di immissione sul mercato di talune
sostanze e preparati pericolosi (amianto).
91/662/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 dicembre 1991, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 74/297/CEE del Consiglio in
relazione al comportamento del volante e della colonna di sterzo in
caso di urto.
91/671/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso
obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso
inferiore a 3,5 tonnellate.
91/681/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, recante
modifica della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva
79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti
per animali.
91/688/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che
modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di
polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina,
suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di
carne provenienti da Paesi terzi.
91/692/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la
standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative
all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente.
92/1/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, sul
controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di
immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati
destinati all'alimentazione umana.
92/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa
le modalita' di campionamento e il metodo comunitario di analisi per
il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati
all'alimentazione umana.
92/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente
il montaggio e l'impiego dei limitatori di velocita' per talune
categorie di autoveicoli nella Comunita'.
92/7/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica
la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe
altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
92/14/CEE: Direttiva del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla
limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato
16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1,
parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).
92/19/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 marzo 1992, che
modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione
delle sementi di piante foraggere.
92/21/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa alle
masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1.
92/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai
vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e
sui loro rimorchi.
92/23/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai
pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' al loro
montaggio.
92/24/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai
dispositivi di limitazione della velocita' o sistemi analoghi di
limitazione della velocita' montati a bordo di talune categorie di
veicoli a motore.
92/32/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 aprile 1992, recante
settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose.
92/37/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 aprile 1992, recante
sedicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva
67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze pericolose.
92/52/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, sugli
alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati
all'esportazione verso Paesi terzi.
92/53/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica
la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi.
92/54/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica
la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura).
92/55/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica
la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi (emissione dei gas di scarico).
92/61/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa
all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.
92/62/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 luglio 1992, per
l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/311/CEE del
Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi.
92/63/CEE: Direttiva della Commissione, del 10 luglio 1992, che
modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio
relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali.
92/64/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 luglio 1992, che
modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi
nell'alimentazione degli animali.
92/69/CEE: Direttiva della Commissione, del 31 luglio 1992, recante
diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva
67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze pericolose.
92/71/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 settembre 1992, che
stabilisce la percentuale delle partite soggette ad ispezione
fitosanitaria, a controlli sui documenti e a controlli di identita'
nel passaggio da uno Stato membro all'altro.
92/72/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 settembre 1992,
sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono.
92/76/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa
al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in
campo fitosanitario nella Comunita'.
92/86/CEE: Quindicesima direttiva della Commissione, del 21 ottobre
1992, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II,
III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri
relative ai prodotti cosmetici.
92/87/CEE: Direttiva della Commissione, del 26 ottobre 1992, che
stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti
normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di
mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali
familiari.
92/88/CEE: Direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1992, che modifica
la direttiva 74/63/CEE relative alle sostanze e ai prodotti
indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
92/89/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 novembre 1992, che
modifica l'allegato I della quarta direttiva 73/46/CEE, che fissa i
metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti
per gli animali.
92/95/CEE: Direttiva della Commissione, del 9 novembre 1992, che
modifica l'allegato della settima direttiva 76/372/CEE che fissa i
metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli
alimenti per animali.
92/97/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che
modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro
ammissibile al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.
92/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 novembre 1992, che
modifica l'allegato V della direttiva 77/93/CEE concernente le misure
di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunita'.
92/99/CEE: Direttiva della Commissione, del 17 novembre 1992, che
modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio
relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
92/103/CEE: Direttiva della Commissione, del 1› dicembre 1992, che
modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del
Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione
nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
92/106/CEE: Direttiva del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa
alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di
merci tra Stati membri.
92/107/CEE: Direttiva della Commissione, dell'11 dicembre 1992,
recante modifica della direttiva 69/208/CEE del Consiglio relativa
alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra.
92/112/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa
le modalita' di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al
fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti
dell'industria del biossido di carbonio.
92/114/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa
alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore
della cabina dei veicoli a motore della categoria N.
92/115/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che
modifica per la prima volta la direttiva 88/344/CEE sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i
solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti
alimentari e dei loro ingredienti.
92/121/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla
vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi.
93/1/CEE: Direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1993, che
modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e
di analisi dei concimi (Metodi di analisi per gli oligoelementi).
93/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 gennaio 1993, che
modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio
relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.
93/3/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 febbraio 1993, che
modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione
dei tuberi-seme di patate.
93/4/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che modifica
la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti di lavori pubblici.
93/5/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente
l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri
nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari.
93/8/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, recante
modificazione della direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le
norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei
costituenti dei materiali o degli oggetti di materia plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
93/9/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, recante
modificazione della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e
oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari.
93/10/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa
ai materiali e oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati
a venire a contatto con i prodotti alimentari.
93/11/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993,
concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-
nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma
naturale.
93/12/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al
tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.
93/17/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 marzo 1993, che
determina classi comunitarie di tuberi seme di base delle patate,
nonche' i relativi requisiti e le relative denominazioni.
93/18/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 aprile 1993, che adegua
per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legisla-
tive, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei
preparati pericolosi.
93/76/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a
limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando
l'efficienza energetica. |