DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 518
Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega
al Governo per l'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio
del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il
seguente comma:
"Sono altresi' protetti i programmi per elaboratore come opere
letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle
opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge
20 giugno 1978, n. 399".
AVVERTENZA:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Art. 2.
1. Dopo il n. 7) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
aggiunto il seguente numero:
"8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi
purche' originali quale risultato di creazione intellettuale
dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente
legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento
di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il
termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la
progettazione del programma stesso".
Art. 3.
1. Dopo l'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito
il seguente:
"Art. 12- bis. - Salvo patto contrario, qualora un programma per
elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione
delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di
lavoro, questi e' titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica del programma creato".
Art. 4.
1. Dopo l'art. 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito
il seguente:
"Art. 27- bis. - La durata dei diritti di utilizzazione economica
del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della
presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1
gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento
considerato dalla norma".
Art. 5.
1. Dopo la sezione V del capo IV del titolo I della legge 22 aprile
1941, n. 633, e' aggiunta la seguente sezione:
"Sezione VI - PROGRAMMI PER ELABORATORE
Art. 64- bis . - 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi
articoli 64- ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla
presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto
di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale,
del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi
forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la
visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione
del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali
operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra
modificazione del programma per elaboratore, nonche' la riproduzione
dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi
modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la
locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello
stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunita'
Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo
consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia
all'interno della Comunita', ad eccezione del diritto di controllare
l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
Art. 64- ter . - 1. Salvo patto contrario, non sono soggette
all'autorizzazione del titolare dei diritti le attivita' indicate
nell'art. 64- bis, lettere a) e b), allorche' tali attivita' sono
necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla
sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la
correzione degli errori.
2. Non puo' essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di
usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia
di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per
l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per
elaboratore puo', senza l'autorizzazione del titolare dei diritti,
osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del
programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui e'
basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali
atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione,
trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di
eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione del
presente comma sono nulli.
Art. 64-quater . - 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non
e' richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di
elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-
bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del
codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie
per conseguire l'interoperabilita', con altri programmi, di un
programma per elaboratore creato autonomamente purche' siano
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attivita' siano eseguite dal licenziatario o da
altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure,
per loro conto, da chi e' autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita'
non siano gia' facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti
indicati alla lettera a);
c) le predette attivita' siano limitate alle parti del programma
originale necessarie per conseguire l'interoperabilita'.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le
informazioni ottenute in virtu' della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento
dell'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessita' di
consentire l'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la
commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente
simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attivita' che
violi il diritto di autore.
3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2
sono nulli.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle
opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge
20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non
possono essere interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi
legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale
sfruttamento del programma".
Art. 6.
1. All'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate
le seguenti integrazioni:
a) Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata,
altresi', la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi
per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del
titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data
di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il
primo atto di esercizio dei diritti esclusivi".
b) Dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
"I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti
utilizzando mezzi e strumenti informatici".
Art. 7.
1. Dopo il secondo comma dell'art. 105 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e' inserito il seguente:
"Per i programmi per elaboratore la registrazione e' facoltativa ed
onerosa".
Art. 8.
1. All'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette
in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali
copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso
unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un
programma per elaboratore".
Art. 9.
1. Al primo comma dell'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono pemesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dall'art.
171- bis".
Art. 10.
1. Dopo l'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito
il seguente:
"Art. 171- bis . - 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di
lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o
avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate,
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede
in locazione i medesimi programmi, e' soggetto alla pena della
reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 500.000 a L.
6.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi
mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione
arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratore. La pena non e' inferiore
nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 1.000.000 se il
fatto e' di rilevante gravita' ovvero se il programma oggetto
dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita,
detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente
distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti
contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori ai
sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione
approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la
pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani e in uno o piu'
periodici specializzati".
Art. 11.
1. Dopo l'art. 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito
il seguente:
"Art. 199- bis. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in
vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti
anteriormente a tale data".
Art. 12.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanarsi, sentita la Societa' italiana degli autori ed editori, entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno determi-
nate le caratteristiche del registro, le modalita' di registrazione
di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
COSTA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie e per gli affari
regionali
COLOMBO, Ministro per gli affari
esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI |