D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 518
Attuazione   della   direttiva  91/250/CEE  relativa  alla   tutela
giuridica dei programmi per elaboratore.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 7 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega
al Governo per l'attuazione della direttiva 91/250/CEE del  Consiglio
del  14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1992;
  Sulla  proposta  del  Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie e per gli affari regionali, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
 
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
 
  1.  All'art.  1  della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Sono altresi' protetti i  programmi  per  elaboratore  come  opere
letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle
opere  letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge
20 giugno 1978, n. 399".
          AVVERTENZA:
             Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione  delle
          note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8,
          comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico
          delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
                               Art. 2.
 
  1. Dopo il n. 7) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
aggiunto il seguente numero:
   "8) i programmi  per  elaboratore,  in  qualsiasi  forma  espressi
purche'   originali   quale   risultato  di  creazione  intellettuale
dell'autore. Restano esclusi dalla tutela  accordata  dalla  presente
legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento
di  un  programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il
termine programma comprende anche il materiale  preparatorio  per  la
progettazione del programma stesso".
                               Art. 3.
 
  1. Dopo l'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e'  inserito
il seguente:
  "Art.  12-  bis.  - Salvo patto contrario, qualora un programma per
elaboratore sia  creato  dal  lavoratore  dipendente  nell'esecuzione
delle  sue  mansioni  o  su  istruzioni  impartite  dal suo datore di
lavoro, questi e' titolare dei  diritti  esclusivi  di  utilizzazione
economica del programma creato".
                               Art. 4.
 
  1. Dopo l'art. 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e'  inserito
il seguente:
  "Art.  27-  bis. - La durata dei diritti di utilizzazione economica
del programma  per  elaboratore  prevista  dalle  disposizioni  della
presente  Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1
gennaio dell'anno successivo a quello in  cui  si  verifica  l'evento
considerato dalla norma".
                               Art. 5.
 
  1. Dopo la sezione V del capo IV del titolo I della legge 22 aprile
1941, n. 633, e' aggiunta la seguente sezione:
 
                "Sezione VI - PROGRAMMI PER ELABORATORE
 
  Art. 64- bis . - 1. Fatte  salve  le  disposizioni  dei  successivi
articoli  64-  ter  e  64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla
presente legge sui programmi per elaboratore comprendono  il  diritto
di effettuare o autorizzare:
    a)  la  riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale,
del programma per elaboratore con  qualsiasi  mezzo  o  in  qualsiasi
forma.  Nella  misura  in  cui  operazioni  quali  il caricamento, la
visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione  o  la  memorizzazione
del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali
operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
    b)  la  traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra
modificazione del programma per elaboratore, nonche' la  riproduzione
dell'opera  che  ne  risulti,  senza  pregiudizio  dei diritti di chi
modifica il programma;
    c) qualsiasi forma di  distribuzione  al  pubblico,  compresa  la
locazione,  del  programma per elaboratore originale o di copie dello
stesso. La prima vendita di una copia del programma  nella  Comunita'
Economica  Europea  da  parte  del titolare dei diritti, o con il suo
consenso, esaurisce  il  diritto  di  distribuzione  di  detta  copia
all'interno  della Comunita', ad eccezione del diritto di controllare
l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
  Art. 64- ter . -  1.  Salvo  patto  contrario,  non  sono  soggette
all'autorizzazione  del  titolare  dei  diritti le attivita' indicate
nell'art. 64- bis, lettere a) e b),  allorche'  tali  attivita'  sono
necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla
sua  destinazione  da  parte  del  legittimo  acquirente,  inclusa la
correzione degli errori.
   2. Non puo' essere impedito per contratto, a chi ha il diritto  di
usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia
di  riserva  del  programma,  qualora  tale  copia sia necessaria per
l'uso.
   3. Chi ha  il  diritto  di  usare  una  copia  del  programma  per
elaboratore  puo',  senza  l'autorizzazione del titolare dei diritti,
osservare,  studiare  o  sottoporre  a  prova  il  funzionamento  del
programma,  allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui e'
basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli  compia  tali
atti  durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione,
trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di
eseguire.  Gli  accordi  contrattuali  conclusi  in  violazione   del
presente comma sono nulli.
  Art. 64-quater . - 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non
e'  richiesta  qualora  la  riproduzione  del codice del programma di
elaboratore e la traduzione della sua forma ai  sensi  dell'art.  64-
bis,  lettere  a)  e  b), compiute al fine di modificare la forma del
codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni  necessarie
per  conseguire  l'interoperabilita',  con  altri  programmi,  di  un
programma  per  elaboratore  creato   autonomamente   purche'   siano
soddisfatte le seguenti condizioni:
    a)  le  predette  attivita' siano eseguite dal licenziatario o da
altri che abbia il diritto di usare una copia del  programma  oppure,
per loro conto, da chi e' autorizzato a tal fine;
    b)  le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita'
non siano gia'  facilmente  e  rapidamente  accessibili  ai  soggetti
indicati alla lettera a);
    c)  le predette attivita' siano limitate alle parti del programma
originale necessarie per conseguire l'interoperabilita'.
   2. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  consentono  che  le
informazioni ottenute in virtu' della loro applicazione:
    a)   siano   utilizzate   a   fini   diversi   dal  conseguimento
dell'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
    b) siano  comunicate  a  terzi,  fatta  salva  la  necessita'  di
consentire l'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
    c)   siano  utilizzate  per  lo  sviluppo,  la  produzione  o  la
commercializzazione di un programma per  elaboratore  sostanzialmente
simile  nella  sua  forma  espressiva, o per ogni altra attivita' che
violi il diritto di autore.
   3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2
sono nulli.
   4. Conformemente alla convenzione  di  Berna  sulla  tutela  delle
opere  letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge
20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni  del  presente  articolo  non
possono  essere  interpretate  in  modo  da  consentire  che  la loro
applicazione  arrechi  indebitamente   pregiudizio   agli   interessi
legittimi  del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale
sfruttamento del programma".
                               Art. 6.
 
  1. All'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono  apportate
le seguenti integrazioni:
    a) Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
  "Alla  Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  e' affidata,
altresi', la tenuta di un registro pubblico speciale per i  programmi
per  elaboratore.  In  tale  registro  viene  registrato  il nome del
titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e  la  data
di  pubblicazione  del  programma,  intendendosi per pubblicazione il
primo atto di esercizio dei diritti esclusivi".
    b) Dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
  "I registri di cui  al  presente  articolo  possono  essere  tenuti
utilizzando mezzi e strumenti informatici".
                               Art. 7.
 
  1. Dopo il secondo comma dell'art. 105 della legge 22 aprile  1941,
n. 633, e' inserito il seguente:
  "Per i programmi per elaboratore la registrazione e' facoltativa ed
onerosa".
                               Art. 8.
 
  1. All'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
  "Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a  chi  mette
in  circolazione  in  qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali
copie  non  autorizzate  di  programmi  e  qualsiasi   mezzo   inteso
unicamente  a  consentire  o  facilitare  la  rimozione  arbitraria o
l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di  un
programma per elaboratore".
                               Art. 9.
 
  1. Al primo comma dell'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono pemesse le seguenti parole:  "Salvo  quanto  previsto  dall'art.
171- bis".
                              Art. 10.
 
  1. Dopo l'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'  inserito
il seguente:
  "Art.  171-  bis  .  -  1.  Chiunque abusivamente duplica a fini di
lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi  fini  e  sapendo  o
avendo  motivo  di  sapere  che  si  tratta di copie non autorizzate,
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o  concede
in  locazione  i  medesimi  programmi,  e'  soggetto  alla pena della
reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L.  500.000  a  L.
6.000.000.  Si  applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi
mezzo inteso  unicamente  a  consentire  o  facilitare  la  rimozione
arbitraria  o  l'elusione  funzionale  dei  dispositivi  applicati  a
protezione di un programma per elaboratore. La pena non e'  inferiore
nel  minimo  a sei mesi di reclusione e la multa a L. 1.000.000 se il
fatto e'  di  rilevante  gravita'  ovvero  se  il  programma  oggetto
dell'abusiva   duplicazione,  importazione,  distribuzione,  vendita,
detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato  precedentemente
distribuito,   venduto   o   concesso   in   locazione   su  supporti
contrassegnati dalla Societa' italiana degli  autori  ed  editori  ai
sensi  della  presente legge e del relativo regolamento di esecuzione
approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
   2. La condanna per  i  reati  previsti  al  comma  1  comporta  la
pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani e in uno o piu'
periodici specializzati".
                              Art. 11.
 
  1. Dopo l'art. 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'  inserito
il seguente:
  "Art.  199-  bis.  -  1.  Le  disposizioni  della presente legge si
applicano anche ai  programmi  creati  prima  della  sua  entrata  in
vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti
anteriormente a tale data".
                              Art. 12.
 
  1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  da
emanarsi, sentita la Societa' italiana degli autori ed editori, entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno determi-
nate  le  caratteristiche del registro, le modalita' di registrazione
di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1992
 
                              SCALFARO
 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  COSTA,      Ministro     per     il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie   e   per   gli  affari
                                  regionali
                                  COLOMBO, Ministro  per  gli  affari
                                  esteri
                                  MARTELLI,   Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

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