D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
LEGGE 19 dicembre 1992, n. 489
Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie
relative al mercato interno.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.  (1)
         Delega al Governo per l'attuazione delle direttive
               comunitarie relative al mercato interno
 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro  il  31  dicembre  1992,
decreti  legislativi  recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive delle Comunita' europee comprese negli elenchi di  cui
agli allegati A e B della presente legge.
  2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del  Ministro  per
il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  e  per  gli  affari
regionali congiuntamente ai  Ministri  con  competenza  istituzionale
prevalente  per  la  materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.
  3. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  comprese  nell'elenco di cui all'allegato B della presente
legge sono trasmessi alla Camera dei  deputati  ed  al  Senato  della
Repubblica  per  l'acquisizione,  entro  venti  giorni  dalla data di
trasmissione, del parere delle commissioni permanenti competenti  per
materia  e,  ove  necessario,  delle  osservazioni  della commissione
parlamentare per le questioni  regionali.  Decorso  tale  termine,  i
decreti sono comunque emanati.  ((1))
----------------
AGGIORNAMENTO  (1)
  La legge 22 febbraio 1994, n. 146 ha disposto che" il termine    di
cui al presente art. 1, e' differito di sei mesi a  decorrere   dalla
data  di   entrata   in   vigore della legge n. 146/94, limitatamente
all'emanazione dei decreti  legislativi di attuazione delle direttive
del Consiglio 91/497/CEE   e 91/498/CEE del 29 luglio 1991, secondo i
criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 19 della medesima
legge ."
                               Art. 2.
                Criteri e principi direttivi generali
                      della delega legislativa
  1.   In  aggiunta  agli  specifici  criteri  e  principi  direttivi
contenuti nelle direttive da attuare ed a quelli  indicati  in  altre
disposizioni  della  presente  legge,  i  decreti  legislativi di cui
all'articolo 1 saranno informati  ai  seguenti  princi'pi  e  criteri
generali:
    a)  le  amministrazioni  direttamente  interessate  provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi  con  le  ordinarie  strutture
amministrative;
    b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e
ordinario  e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano saranno
osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e  l'articolo
6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
    c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
    d)  saranno  previste, ove necessario per assicurare l'osservanza
delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le  norme
penali  vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e amministrative
per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi,  nei  limiti,
rispettivamente,   dell'ammenda   fino  a  lire  duecento  milioni  e
dell'arresto fino a tre anni,  da  comminare  in  via  alternativa  o
congiunta,  e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma fino a lire duecento milioni; le sanzioni penali saranno
previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di  attuazione
delle  direttive  ledano interessi generali dell'ordinamento interno,
individuati in base ai criteri ispiratori  degli  articoli  34  e  35
della  legge  24  novembre  1981,  n. 689; la pena dell'ammenda sara'
comminata  per  le  infrazioni  formali;  la  pena   dell'arresto   e
dell'ammenda  per  le  infrazioni  che espongono a pericolo grave o a
danno l'interesse protetto;
    e) eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e  che  non
riguardino  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali potranno essere previste nei soli limiti per  l'adempimento
degli   obblighi   di   attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con  i  fondi  gia'
assegnati  alle  competenti  amministrazioni,  si provvedera' a norma
degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183,  osservando
altresi'  il  disposto  dell'articolo 11- ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto
1988, n. 362;
    f) i decreti legislativi assicureranno in ogni  caso  che,  nelle
materie  trattate  dalle direttive da attuare, la disciplina disposta
sia pienamente conforme alle prescrizioni delle  direttive  medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il
termine della delega.
  2.  Con  l'entrata  in vigore del decreto legislativo di attuazione
della direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20  giugno  1991,  sono
abrogate:
    a) con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673, rela-
tive agli articoli 2
e  3  della direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973,
modificata dalla  direttiva  76/434/CEE  della  Commissione,  del  13
aprile 1976;
    b)  con decorrenza dal 31 dicembre 1995, le seguenti disposizioni
emanate in attuazione di direttive comunitarie:
    1) decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 593,  relativo  alle
strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate
macchine per cantiere;
    2)  decreto  ministeriale 28 novembre 1987, n. 594, relativo alle
strutture di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS) di  determi-
nate macchine per cantiere;
    3)  decreto  legislativo  10  novembre  1991, n. 304, relativo ai
carrelli semoventi per movimentazione.
                               Art. 3.
                 Attuazione di direttive comunitarie
                        in via regolamentare
 1.  Il  Governo  e'  autorizzato  ad attuare in via regolamentare le
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C  della  presente
legge.
  2.  I  regolamenti  di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro  per   il
coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali,
da  lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure in-
dicate dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il parere
del Consiglio di Stato e' emesso entro venti giorni dall'invio  dello
schema del regolamento.
                               Art. 4.
                 Attuazione di direttive comunitarie
                        in via amministrativa
 1.  Le  direttive  da  attuare  in  via amministrativa sono comprese
nell'elenco di cui all'allegato D della presente legge.
  2. I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre  1992
e  comunicati  immediatamente  in  copia integrale al Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.
                               Art. 5.
                     Accelerazione di procedure
  1.  Nell'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142,
le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle  seguenti:  "venti
giorni".
                               Art. 6.
                      Apparecchiature terminali
               di telecomunicazioni: criteri di delega
  1.  Per  il  caso  di inosservanza delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo di  attuazione  della  direttiva  91/263/CEE  del
Consiglio, del 29 aprile 1991, che abroga, con effetto dal 6 novembre
1992,  la  direttiva  86/361/CEE  del  Consiglio, del 24 luglio 1986,
recepita nell'ordinamento ai sensi dell'articolo 14  della  legge  16
aprile  1987,  n.  183,  possono essere stabilite nel decreto stesso,
oltre a  sanzioni  amministrative  nell'ambito  dei  criteri  fissati
dall'articolo  2 della presente legge, misure cautelari e di confisca
nelle  ipotesi  previste  dall'articolo   3,   paragrafi   2   e   3,
dall'articolo  8, paragrafo 1, e dall'articolo 11, paragrafo 2, della
direttiva 91/263/CEE.
                               Art. 7.
                   Tutela giuridica dei programmi
                 per elaboratori: criteri di delega
  1.  L'attuazione  della  direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14
maggio 1991, deve avvenire nel  rispetto  dei  seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi:
    a)  sara' prevista la nullita' di disposizioni contrattuali poste
in essere in violazione  di  disposizioni  attuative  della  predetta
direttiva;
    b)  alla Societa' italiana degli autori ed editori sara' affidata
la tenuta, anche mediante mezzi informatici, di un registro  pubblico
relativo ai programmi per elaboratore;
    c)  saranno previste la facoltativita' ed onerosita' del deposito
dei programmi per elaboratore;
    d) sara' previsto che la duplicazione abusiva a fini di lucro  di
programmi     per    elaboratore,    nonche'    l'importazione,    la
commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione  per  la
commercializzazione  dei  programmi  dei  quali  si sappia o si abbia
motivo di ritenere che  siano  abusivamente  duplicati  costituiscano
delitto punibile anche con la reclusione da tre mesi a tre anni e con
la  multa  da  lire  un  milione a lire dieci milioni; le stesse pene
saranno previste qualora i fatti di cui sopra concernano mezzi intesi
unicamente  a  consentire  o  facilitare  la  rimozione  o   elusione
arbitraria   dei  dispositivi  di  protezione  di  un  programma  per
elaboratore.
                               Art. 8.
                    Vigilanza su base consolidata
               degli enti creditizi: criteri di delega
  1.  L'attuazione  della  direttiva  92/30/CEE  del Consiglio, del 6
aprile 1992, dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi:
    a) disciplinare  il  "gruppo  creditizio"  in  conformita'  delle
definizioni  ed in armonia con la normativa comunitaria, prevedendone
la sottoposizione a forme di vigilanza su base consolidata di  ordine
informativo, regolamentare ed ispettivo;
    b)  contenere  il  complesso  delle esclusioni del consolidamento
consentite dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva;
    c) includere nella fattispecie  di  influenza  notevole,  di  cui
all'articolo   5,   paragrafo   4,   della  direttiva,  ai  fini  del
consolidamento  proporzionale  anche  la  detenzione  del   controllo
sull'Assemblea straordinaria delle imprese facenti parte del gruppo;
    d)  estendere  alla  violazione degli obblighi introdotti in base
alla direttiva le sanzioni penali ed  amministrative  previste  dalla
vigente  legislazione  nazionale  in materia di vigilanza consolidata
per le analoghe fattispecie;
    e) stabilire che  la  Banca  d'Italia  possa  concordare  con  le
autorita'  competenti  di  altri Paesi la ripartizione dei compiti in
ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata  dei  gruppi
creditizi operanti in piu' Paesi;
    f)   prevedere   il   recepimento   delle   norme   tecniche  con
provvedimenti del Ministro del tesoro, del Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio (CICR) e della Banca d'Italia, adottati
nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dalla legge.
  2.  Ai  fini  dell'esercizio  della  delega,   restano   ferme   le
disposizioni  contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e succes-
sive modificazioni, e nel decreto legislativo 20  novembre  1990,  n.
356,  per  quanto  compatibili  con  la  predetta  direttiva;  a tali
disposizioni  saranno  apportati  eventuali  aggiustamenti  volti  ad
evitare duplicazioni nei controlli.
                               Art. 9.
        Acquisizione e detenzione di armi: criteri di delega
  1.  L'attuazione  della  direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18
giugno 1991, deve avvenire nel  rispetto  dei  seguenti  princi'pi  e
criteri  direttivi e sentita la commissione consultiva centrale delle
armi del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 6 della legge 18
aprile 1975, n. 110, come modificato dalla legge 16 luglio  1982,  n.
452:
    a)  istituire  su  richiesta  dell'interessato  la "carta europea
d'arma da fuoco", quale documento personale in cui  sono  indicati  i
dati  identificativi  delle  armi  da  fuoco  delle categorie B, C, D
dell'allegato I della direttiva, comprese quelle da caccia  e  quelle
per    uso   sportivo,   nonche'   gli   estremi   delle   prescritte
autorizzazioni, nulla osta o licenze,  di  cui  il  titolare  sia  in
possesso in conformita' alle disposizioni di legge o regolamentari in
vigore;
    b)  prevedere  che  il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta,
licenze in materia di armi a favore di cittadini  comunitari  avvenga
alle condizioni previste per i cittadini italiani, ed a quelle di cui
ai criteri indicati dalle lettere c) e d);
    c)  subordinare  l'autorizzazione per l'acquisto di armi da fuoco
delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva a  favore  di
cittadini  comunitari  anche  al  preventivo  accordo  dello Stato di
residenza  laddove  lo  Stato  di  residenza  prevede  autorizzazione
preventiva all'acquisto;
    d) prevedere che il rilascio delle licenze per il trasferimento e
per  il  transito nello Stato, nonche' di quelle per il trasferimento
verso un altro Stato membro delle Comunita' europee di armi comuni da
sparo,  avvenga  con  l'osservanza  anche  delle  modalita'  previste
dall'articolo  11, paragrafo 2, della direttiva, con esclusione della
possibilita' di concedere le autorizzazioni di  cui  al  paragrafo  3
dello  stesso  articolo  e  al  paragrafo  1  dell'articolo  12 della
direttiva medesima;
    e) stabilire che il trasferimento o il  transito  temporaneo  nel
territorio  nazionale  e il trasferimento verso un altro Stato membro
delle Comunita' europee di armi da caccia o sportive per  l'esercizio
della caccia o per la partecipazione a competizioni sportive, possano
essere  consentiti  anche  senza preventiva autorizzazione nei casi e
alle  condizioni  previsti  dall'articolo  12,  paragrafo  2,   della
direttiva,  prevedendo,  a tal fine, l'adeguamento delle disposizioni
adottate a norma degli articoli 15 e 16 della legge 18  aprile  1975,
n. 110;
    f)  prevedere  che, salve le norme penali vigenti, l'inosservanza
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e nelle relative
disposizioni di attuazione sia punita con la reclusione di durata non
inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
  2. Le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo,  comprese
quelle  relative  alle  modalita' di rilascio, aggiornamento e tenuta
della carta europea d'arma da fuoco,  e  quelle  per  il  conseguente
adeguamento  di  disposizioni  di attuazione o regolamentari vigenti,
sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. Le disposizioni  di
esecuzione  relative  allo  scambio di informazioni fra le competenti
autorita' degli Stati membri delle Comunita'  europee  e  gli  organi
dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  sono  stabilite con
decreto del Ministro dell'interno.
  3. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18
aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 12, comma  8,  del
decreto-legge  8  giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono aggiunte, in fine, le parole:
"e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi  da  caccia  resta
valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio
1992, n. 157".
                              Art. 10.
                     Societa': criteri di delega
  1.  L'attuazione  della  direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8
novembre 1990, deve avvenire nel rispetto dei  seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi:
    a)  elevare  gli  importi previsti nell'articolo 2435- bis, primo
comma, lettere a) e b), del codice  civile  entro  i  limiti  di  cui
all'articolo  11 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del
25 luglio 1978,  come  modificato  dall'articolo  1  della  direttiva
90/604/CEE;
    b)  disporre che le societa' le quali si avvalgano dell'esenzione
dall'obbligo sancito nell'articolo 2427, primo comma, numero 2),  del
codice  civile,  prevista  dall'articolo 2435- bis del codice civile,
devono  iscrivere  l'ammortamento  e  le  svalutazioni,   con   segno
negativo, nelle voci B I e B II dello stato patrimoniale;
    c)  consentire alle societa' indicate nell'articolo 2435- bis del
codice civile di redigere la nota integrativa in forma abbreviata nei
limiti  degli  esoneri  previsti  dall'articolo  44  della  direttiva
78/660/CEE,   come   sostituito   dall'articolo   5  della  direttiva
90/604/CEE;
    d) prevedere che le societa' indicate nell'articolo 2435- bis del
codice civile forniscano nella nota integrativa le notizie  richieste
dall'articolo  2428,  secondo  comma,  numeri  3)  e 4), dello stesso
codice qualora si eserciti l'opzione prevista dall'articolo 46  della
direttiva 78/660/CEE, come modificato dall'articolo 6 della direttiva
90/604/CEE;
    e)   prevedere   l'inserimento   nella   nota  integrativa  delle
informazioni previste dall'articolo 2427, primo comma, numero 6), del
codice civile in forma globale per tutte le voci interessate;
    f) consentire a tutte  le  societa'  di  pubblicare  il  bilancio
d'esercizio  e  il  bilancio consolidato, oltre che in lire, anche in
ECU.
                              Art. 11.
              Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE
  1.  Gli  articoli  12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si
applicano dal  1993  anche  alle  procedure  di  appalto  degli  enti
costituiti  in  forma  di  societa'  per azioni di cui alla direttiva
90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990.
  2. La lettera c) dell'articolo 2, paragrafo 1, primo  comma,  della
direttiva  92/13/CEE  del  Consiglio,  del  25  febbraio 1992, non si
applica.
  3. L'attestazione di cui al capitolo 2 della direttiva 92/13/CEE e'
rilasciata, fino alla scadenza del quadriennio previsto dall'articolo
12,  paragrafo  1,  della  medesima  direttiva,  da  una  commissione
composta  da  persone  che  fanno  o  hanno fatto parte del Consiglio
superiore dei lavori  pubblici.  La  commissione  e'  formata  da  un
componente  legale,  che  la  presiede,  un  componente  tecnico e un
componente  amministrativo  nominati  annualmente  con  decreto   del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, senza oneri per il bilancio
dello Stato, ed  e'  indipendente  da  qualsiasi  autorita'  statale,
regionale o locale.
  4.  Il  decreto  legislativo  di cui all'articolo 14 della legge 19
febbraio 1992, n. 142, puo' recare anche ulteriori  disposizioni  per
l'attuazione della predetta direttiva 92/13/CEE.
                              Art. 12.
       Strumenti per pesare non automatici: criteri di delega
  1.  L'attuazione  della  direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20
giugno 1990, deve avvenire nel  rispetto  dei  seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi:
    a) le disposizioni vigenti relative a strumenti metrici anche non
considerati   dalla  predetta  direttiva  saranno,  con  decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  rese
omogenee  a  quelle  da  adottarsi  per  l'attuazione della direttiva
medesima;
    b) le disposizioni che occorrono per eliminare gli ostacoli  alla
libera   circolazione   intracomunitaria   degli  strumenti  metrici,
eccettuate quelle aventi  natura  e  rilevanza  tributaria,  potranno
essere  emanate  mediante  decreto  del  Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
    c) le equipollenze ai bolli metrici nazionali di marchi, bolli  o
contrassegni  applicati in altri Stati membri delle Comunita' europee
saranno determinate con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato.
                              Art. 13.
              Distribuzione all'ingrosso dei medicinali
                  per uso umano: criteri di delega
  1.  L'attuazione  della  direttiva  92/25/CEE del Consiglio, del 31
marzo 1992, deve avvenire  nel  rispetto  dei  seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi:
    a)  saranno  indicate  le  quantita'  minime  dei  farmaci  che i
grossisti  devono  tenere  e  saranno  previste  misure  dirette   ad
assicurare la tempestivita' delle consegne;
    b)  sara'  adottata  una  specifica  disciplina  per  il corretto
trasporto dei medicinali, con possibilita' di rinvio,  per  le  norme
tecniche e di dettaglio, a decreti del Ministro della sanita';
    c)  saranno  previste specifiche disposizioni per l'attivita' dei
depositari   di   medicinali,   da   sottoporre   ad   autorizzazione
ministeriale;
    d)  sara'  disciplinata  la  distribuzione dei gas medicinali, in
correlazione con nuove disposizioni  sulle  attivita'  di  produzione
degli  stessi  gas,  che  tengano  conto  della  peculiarita' di tali
prodotti;
    e)  le  linee  direttrici  in  materia  di   buona   pratica   di
distribuzione di cui all'articolo 10 della predetta direttiva saranno
recepite con decreto del Ministro della sanita'.
                              Art. 14.
                   Classificazione dei medicinali
                  per uso umano: criteri di delega
  1.  L'attuazione  della  direttiva  92/26/CEE del Consiglio, del 31
marzo  1992,  sara'  informata  ai  seguenti  princi'pi   e   criteri
direttivi:
    a)  la  classificazione in materia di fornitura di medicinali per
uso umano dovra' prevedere tutte le categorie enunciate dall'articolo
2  della  direttiva,  con  possibilita'  di  ulteriori   distinzioni,
compatibili con la disciplina comunitaria;
    b)  con  riferimento a taluni tipi di medicinali vendibili dietro
presentazione  di  ricetta  medica,  in  relazione  alla  particolare
pericolosita'  degli  stessi,  potranno  essere  stabilite specifiche
modalita', sia di compilazione della ricetta, sia  di  fornitura  dei
prodotti, per una maggiore tutela della salute pubblica;
     c)  in  relazione  alla  nuova disciplina, saranno modificate le
disposizioni sulla classificazione contenute nell'articolo 19,  comma
4, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
                              Art. 15.
                    Etichettatura dei medicinali
                  per uso umano: criteri di delega
  1.  L'attuazione  della  direttiva  92/27/CEE del Consiglio, del 31
marzo 1992, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) sara' esclusa la possibilita' di riportare sulle  etichette  e
sui  fogli  illustrativi diciture diverse da quelle specificate dallo
stesso decreto legislativo;
    b) sara' previsto che le confezioni contenenti etichetta e  fogli
illustrativi  conformi  alla  previgente  disciplina  possano  essere
mantenute in commercio, ove non ostino specifici motivi di  carattere
sanitario, fino alla scadenza dei prodotti;
    c)  sara'  confermata la possibilita' di apportare modifiche alla
disciplina  sull'etichettatura  e  sul  foglio  illustrativo  con  le
modalita' previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178.
                              Art. 16.
                     Pubblicita' dei medicinali
                  per uso umano: criteri di delega
  1.  L'attuazione  della  direttiva  92/28/CEE del Consiglio, del 31
marzo 1992, sulla pubblicita' dei  medicinali  per  uso  umano  sara'
informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
    a)   la   pubblicita'   presso   il   pubblico,  salvo  eccezioni
tassativamente indicate, dovra'  essere  preventivamente  autorizzata
dal  Ministero  della sanita', con procedure e modalita' che potranno
essere differenziate secondo il tipo di messaggio e il  mezzo  e  che
terranno conto dell'eventuale ricorso a forme di autodisciplina;
    b)  saranno  stabiliti  i  casi in cui il messaggio dovra' essere
sottoposto, prima dell'autorizzazione, al parere della commissione di
esperti prevista  dall'articolo  201  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie,  approvato  con  regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, della quale dovra' essere  disciplinata  la
composizione,  con la previsione di un numero di membri non superiore
a quindici;
    c) sara' confermato il divieto di pubblicita' presso il  pubblico
di  medicinali  erogati  con  onere  a  carico del Servizio sanitario
nazionale, fatte salve eventuali campagne di  vaccinazioni  approvate
dal Ministero della sanita';
   d)  la  disciplina della pubblicita' presso gli operatori sanitari
dovra'  contenere  norme  specifiche  sui  farmaci  vendibili   senza
presentazione di ricetta medica;
    e)  dovranno  essere  stabilite  le  condizioni  per i contributi
finanziari  delle  aziende  farmaceutiche  a  congressi  e   convegni
scientifici attinenti, anche indiretta
mente, ai medicinali, con previsione di eventuali autorizzazioni e di
relative tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanita',
ai  sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n.
407;
     f) saranno indicati i requisiti minimi del servizio  scientifico
da   istituire   presso  ogni  azienda  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali, ai sensi dell'articolo 13
della direttiva;
    g) per i casi di infrazione  alla  disciplina  della  pubblicita'
presso  il  pubblico e presso operatori commerciali saranno previste,
oltre a sanzioni  di  carattere  penale,  conseguenze  amministrative
comprendenti, per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico del
Servizio  sanitario nazionale, la sospensione dal prontuario medesimo
per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni.
                              Art. 17.
               Controlli veterinari: criteri di delega
  1.  L'attuazione  delle direttive 91/412/CEE della Commissione, del
23 luglio  1991,  91/493/CEE  del  Consiglio,  del  22  luglio  1991,
91/628/CEE  del  Consiglio,  del  19  novembre  1991,  91/629/CEE del
Consiglio, del 19 novembre 1991, e 91/630/CEE del Consiglio,  del  19
novembre  1991,  sara'  informata  ai  seguenti  princi'pi  e criteri
direttivi:
    a) stabilire modalita' idonee a garantire  la  salute  umana,  la
sanita'  e  il  benessere  animale, la salubrita' della produzione di
origine   animale,   l'igiene   delle   strutture    zootecniche    e
dell'ambiente;
    b)  prevedere,  attraverso  la loro semplificazione, procedure di
vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;
    c)  individuare  sistemi  di  controllo  piu'  efficaci  per   il
benessere e la protezione degli animali, misure anche piu' vigorose e
sanzioni  amministrative  e  penali  in  armonia  con le disposizioni
vigenti in materia nell'ordinamento interno;
    d) individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, criteri e
modalita' di amministrazione del personale e di riorganizzazione  dei
servizi  pubblici  veterinari, sulla base di criteri di perequazione,
razionalita'  ed  economicita'  disponendo  ove  necessario  atti  di
indirizzo e coordinamento delle regioni.
                              Art. 18.
            Produzione e commercializzazione di prodotti
                 a base di carne: criteri di delega
  1.  L'attuazione  della  direttiva  92/5/CEE  del Consiglio, del 10
febbraio 1992,  sara'  informata  ai  seguenti  princi'pi  e  criteri
direttivi:
    a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute;
    b) prevedere l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione;
    c)  stabilire le modalita' di collaborazione dei servizi sanitari
e veterinari competenti in base alle leggi regionali  ai  fini  degli
accertamenti dell'idoneita' degli stabilimenti;
    d)  prevedere  che  eventuali  norme  integrative e di esecuzione
siano emanate mediante regolamento o atto amministrativo;
    e) prevedere le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafi 1,  2  e
3,  del  testo  della  direttiva  77/99/CEE  allegato  alla  predetta
direttiva 92/5/CEE, per gli stabilimenti che  fabbricano  prodotti  a
base  di  carne  non  aventi  struttura  e  capacita'  di  produzione
industriale, secondo i seguenti criteri:
    1) per l'individuazione degli opifici oggetto  di  deroga  dovra'
farsi  riferimento alla quantita' di materia prima carnea lavorata in
un  anno,  da  individuarsi  nel  limite   massimo   di   cinquecento
tonnellate;  tale  limite  e'  ridotto  del  50  per  cento  per  gli
stabilimenti destinati alla lavorazione di paste farcite  con  carne,
piatti  cucinati,  preparazioni  gastronomiche  e  simili  in  cui la
materia prima carnea costituisca semplicemente un ingrediente  e  non
la componente essenziale del prodotto;
    2)  gli  opifici  di cui al numero 1) dovranno comunque essere in
possesso dei requisiti strutturali di cui agli allegati A e  B  della
citata direttiva 77/99/CEE, ad esclusione dei seguenti:
     2.1) requisti indicati dall'allegato B, capitolo I;
     2.2)  requisiti  indicati  dall'allegato A, capitolo I, punto 2,
lettera g),  per  quanto  riguarda  i  rubinetti,  e  punto  11,  per
sostituirvi gli armadi agli spogliatoi;
     2.3)  requisiti  indicati  dall'allegato A, capitolo I, punto 3,
relativamente ai locali di magazzinaggio delle materie  prime  e  dei
prodotti  finiti;  in tal caso, tuttavia, lo stabilimento, qualora vi
vengano  effettuati  magazzinaggi,  dovra'  disporre  di   locali   o
dispositivi  per  il  magazzinaggio  se  del caso refrigerati, di cui
almeno uno per le materie prime e uno per i prodotti finiti;
     f)  prevedere  l'esclusione   dall'applicazione   della   citata
direttiva  77/99/CEE,  ai  sensi  dell'articolo 1, paragrafo 2, della
medesima, per la preparazione o il magazzinaggio di prodotti  a  base
di  carne o di altri prodotti di origine animale destinati al consumo
umano nei negozi per la vendita al minuto o nei laboratori  artigiani
che effettuino la vendita in locali contigui a quelli di produzione.
                              Art. 19.
                       Scambi intracomunitari
                 di carni fresche: criteri di delega
  1.  L'attuazione  delle  direttive 91/497/CEE del Consiglio, del 29
luglio 1991, e 91/498/CEE del Consiglio, del 29  luglio  1991,  sara'
informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
    a)  per l'individuazione degli stabilimenti di macellazione e dei
laboratori di sezionamento  a  ridotta  capacita'  operativa  oggetto
della  deroga  di  cui agli articoli 4 e 13 del testo della direttiva
64/433/CEE, allegato alla predetta direttiva 91/497/CEE, dovra' farsi
riferimento, per gli stabilimenti di macellazione ad una quantita' di
capi suini abbattuti non inferiore a sessanta unita' alla settimana e
per i laboratori di sezionamento ad una quantita'  di  materia  prima
carnea  non  inferiore alle sei tonnellate alla settimana, sempreche'
siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b), c)  e  d)
dell'articolo   13,   secondo   capoverso,   della  citata  direttiva
64/433/CEE;
    b) per l'individuazione dell'ambito locale di commercializzazione
relativo  agli  stabilimenti  di  macellazione  e  ai  laboratori  di
sezionamento  a ridotta capacita' operativa, dovra' farsi riferimento
al mercato nazionale, purche' il trasporto venga effettuato con mezzi
adeguati a garantire il perfetto stato di conservazione delle carni.
                              Art. 20.
Norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla
   commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri di delega.
  1.  L'attuzione  della  direttiva  91/492/CEE del Consiglio, del 15
luglio  1991,  sara'  informata  ai  seguenti  principi   e   criteri
direttivi:
    a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;
    b)  prevedere  la  emanazione  di un regolamento di esecuzione ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    c) stabilire le modalita'  di  collaborazione  con  il  Ministero
della  sanita' dei servizi sanitari e veterinari competenti, ai sensi
delle leggi regionali, ai fini dell'accertamento  dell'idoneita'  dei
centri di spedizione e dei centri di depurazione.
                              Art. 21.
                 Animali di razza: criteri di delega
  1.  L'attuazione  della  direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25
marzo 1991, deve avvenire  nel  rispetto  dei  seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi:
    a)  migliorare le condizioni di allevamento e di produzione degli
animali di razza, attraverso la istituzione di  libri  genealogici  o
registri anagrafici;
    b)  istituire nuovi libri genealogici o nuovi registri anagrafici
per specie che si riveleranno di interesse zootecnico;
    c) prevedere il riconoscimento delle associazioni  di  allevatori
od enti che tengano i libri genealogici o registri anagrafici;
    d)  prevedere  i  criteri  di iscrizione o di registrazione degli
animali da  compagnia  nei  relativi  libri  genealogici  o  registri
anagrafici;
    e) prevedere i criteri di ammissione alla riproduzione di animali
di razza ed all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;
    f) prevedere il certificato per la commercializzazione di animali
di razza, nonche' di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;
    g)  rispettare la liberta' di commercializzazione all'interno dei
Paesi comunitari degli animali di razza, nonche' di sperma, ovuli  ed
embrioni   dei   medesimi,   evitando  qualsiasi  discriminazione  in
relazione alla provenienza degli stessi,  fatti  salvi  i  motivi  di
ordine sanitario.
                              Art. 22.
                Piante ornamentali: criteri di delega
  1.  L'attuazione  della  direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19
dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei  seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi:
    a)  individuare  presso  il  Ministero  dell'agricoltura  e delle
foreste  una  autorita'  unica  e  centrale   responsabile   per   le
prestazioni concernenti la qualita';
    b)    individuare    organismi   abilitati   responsabili   della
conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;
    c)  prevedere  un  controllo  ufficiale,  effettuato  almeno  per
sondaggio,  destinato  ad  accertare  che  siano  state rispettate le
prescrizioni e  le  condizioni  fissate  dalla  direttiva  stessa  ed
applicate le relative misure sanzionatorie;
    d)   prevedere  che  i  fornitori  autorizzati  di  materiali  di
moltiplicazione o di piante ornamentali vengano abilitati a garantire
che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.
                              Art. 23.
           Organismi nocivi ai vegetali: criteri di delega
  1.  L'attuazione  della  direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19
dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei  seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi:
    a)  individuare  presso  il  Ministero  dell'agricoltura  e delle
foreste  una  autorita'  fitosanitaria  unica  e  centrale   per   la
protezione  dei  vegetali  al  fine  del coordinamento e dei contatti
relativi alle questioni fitosanitarie;
    b) articolare e razionalizzare in ogni  regione  organicamente  i
servizi  fitosanitari regionali ai fini dell'applicazione delle nuove
procedure fitosanitarie nell'ambito del Mercato interno;
    c) regolamentare le attivita' da espletare da parte degli  uffici
competenti   dell'autorita'   centrale  e  dei  servizi  fitosanitari
regionali ai fini: del rilascio del "passaporto delle piante";  della
libera  circolazione  dei  vegetali;  della  costituzione  delle zone
protette; della  registrazione  dei  produttori;  dei  controlli  nei
luoghi  di  produzione  e  nelle  fasi  di commercializzazione; della
definizione del sistema sanzionatorio per gli inadempimenti.
                              Art. 24.
                           Z u c c h e r o
  1.  All'articolo  74 del decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modifiche:
    a)  nel comma 1, le parole: "in quantita' superiore a chilogrammi
10"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "in  quantita'  superiore  a
chilogrammi   50";   le   parole:  "dello  zucchero,  dello  zucchero
invertito, del  glucosio  e  del  levulosio,  del  melasso  ed  altre
sostanze zuccherine" sono sostituite dalle seguenti: "del saccarosio,
escluso  lo  zucchero a velo, del glucosio e isoglucosio"; le parole:
"a madre e tre figlie" sono sostituite dalle seguenti: "a madre e due
figlie";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. Delle due figlie, la prima deve  essere  inviata,  a  cura  del
venditore o dello spedizioniere, all'ufficio per la repressione delle
frodi  del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per
territorio. L'invio puo' avvenire a mezzo di raccomandata o  recapito
manuale, e deve avvenire non oltre il giorno successivo, non festivo,
al  rilascio.  La  seconda  figlia  accompagna la merce e deve essere
consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto.  La  madre  e'
trattenuta dal venditore o spedizioniere.";
    c)  nei  commi  3 e 4, la parola: "speditore" e' sostituita dalla
seguente: "spedizioniere";
    d)  nel  comma  7,  le  parole:  "di  sostanze  zuccherine"  sono
sostituite dalle seguenti: "dei prodotti sopramenzionati".
                              Art. 25.
                              B i r r a
  1.  La  lettera  c)  del primo comma dell'articolo 4 della legge 16
agosto 1962, n. 1354, e' sostituita dalla seguente:
   " c) aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati  dal
Ministero  della  sanita'  ai  sensi  dell'articolo  5,  primo comma,
lettera g), e dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;".
  2. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 16 agosto  1962,  n.
1354, e' sostituito dal seguente:
  "La  birra  importata  dai Paesi extracomunitari deve corrispondere
alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge".
                              Art. 26.
                     Soppressione dei controlli
                   alle frontiere intracomunitarie
  1. A decorrere dal 1  gennaio 1993, fatte salve le disposizioni em-
anate  in  attuazione  di  norme  comunitarie, e' abrogata ogni altra
disposizione normativa che preveda controlli di  merci  a  causa  del
loro attraversamento di frontiera intracomunitaria.
                              Art. 27.
                    Igiene e sicurezza del lavoro
  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  1,  comma  3,  della  legge 19
febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della presente
legge, si applicano anche alle  direttive  in  materia  di  igiene  e
sicurezza del lavoro indicate nell'articolo 43 della legge e comprese
nell'allegato A della legge stessa.
                              Art. 28.
                    Entrata in vigore della legge
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 19 dicembre 1992
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  COSTA,      Ministro     per     il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 669):
             Presentato  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
          (AMATO) e dal Ministro per il coordinamento delle politiche
          comunitarie (COSTA) il 5 ottobre 1992.
             Assegnato alla 1a commissione  (Affari  costituzionali),
          in  sede  referente,  il  9  ottobre 1992, con pareri delle
          commissioni 2a, 3a, 5a, 6a, 8a, 9a, 10a, 12a e 13a, e della
          giunta per gli affari delle Comunita' europee.
             Esaminato dalla 1a commissione il 21, 22 ottobre 1992; 4
          novembre 1992.
             Relazione scritta annunciata l'11 novembre 1992 (atto n.
          669//A relatore sen. SAPORITO).
             Esaminato in aula il 12, 17 novembre 1992 e approvato il
          18 novembre 1992.
          Camera dei deputati (atto n. 1933):
             Assegnato alla commissione per le politiche comunitarie,
          in sede referente, il 30 novembre 1992,  con  pareri  delle
          commissioni I, II, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.
             Esaminato dalla commissione per le politiche comunitarie
          il 9 dicembre 1992.
             Relazione scritta annunciata l'11 dicembre 1992 (atto n.
          1933/ A - relatore on. GARESIO).
             Esaminato  in  aula l'11 dicembre 1992 e approvato il 17
          dicembre 1992.
                                                           ALLEGATO A
                                                (Articolo 1, comma 1)
                       ELENCO DELLE DIRETTIVE
                  OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA
  Direttiva   90/384/CEE   del   Consiglio,   del   20  giugno  1990,
sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in  materia
di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
  Direttiva  91/174/CEE  del  Consiglio,  del 25 marzo 1991, relativa
alle  condizioni  zootecniche  e  genealogiche  che  disciplinano  la
commercializzazione   degli  animali  di  razza  e  che  modifica  le
direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE.
  Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14  maggio  1991,  relativa
alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.
  Direttiva  91/263/CEE  del  Consiglio,  del  29 aprile 1991, per il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative  alle
apparecchiature   per  terminali  di  telecomunicazione,  incluso  il
reciproco riconoscimento delle loro conformita'.
  Direttiva  91/368/CEE  del  Consiglio,  del  20  giugno  1991,  che
modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
  Direttiva  91/412/CEE  della  Commissione,  del 23 luglio 1991, che
stabilisce  i  princi'pi  e  le  direttrici  sulle  buone  prassi  di
fabbricazione dei medicinali veterinari.
  Direttiva  91/492/CEE  del  Consiglio,  del  15  luglio  1991,  che
stabilisce le norme sanitarie  applicabili  alla  produzione  e  alla
commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.
  Direttiva  91/493/CEE  del  Consiglio,  del  22  luglio  1991,  che
stabilisce le norme sanitarie  applicabili  alla  produzione  e  alla
commercializzazione dei prodotti della pesca.
  Direttiva  91/497/CEE  del  Consiglio,  del  29  luglio  1991,  che
modifica e codifica  la  direttiva  64/433/CEE  relativa  a  problemi
sanitari  in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, onde
estenderla  alla  produzione  ed  immissione  sul  mercato  di  carni
fresche.
  Direttiva  91/498/CEE  del  Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa
alla  concessione  di  deroghe  temporanee  e  limitate  alle   norme
sanitarie  specifiche  della  Comunita'  in  materia di produzione ed
immissione sul mercato di carni fresche.
  Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991,  relativa
alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica
delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE.
  Direttiva  91/629/CEE  del  Consiglio,  del  19  novembre 1991, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
  Direttiva 91/630/CEE del  Consiglio,  del  19  novembre  1991,  che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
  Direttiva  91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa
alla  commercializzazione  dei  materiali  di  moltiplicazione  delle
piante ornamentali e delle piante ornamentali.
  Direttiva  91/683/CEE  del  Consiglio,  del  19  dicembre 1991, che
modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure  di  protezione
contro  l'introduzione  negli  Stati  membri  di  organismi nocivi ai
vegetali e ai prodotti vegetali.
  Direttiva  92/5/CEE  del  Consiglio,  del  10  febbraio  1992,  che
modifica e  aggiorna  la  direttiva  77/99/CEE  relativa  a  problemi
sanitari  in  materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di
carne e modifica la direttiva 64/433/CEE.
  Direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo  1992,  riguardante
la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano.
  Direttiva  92/26/CEE  del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente
la classificazione in materia di fornitura  dei  medicinali  per  uso
umano.
  Direttiva  92/27/CEE  del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente
l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali  per  uso
umano.
  Direttiva  92/28/CEE  del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente
la pubblicita' dei medicinali per uso umano.
                                                           ALLEGATO B
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA PER LE QUALI
   SI  RICHIEDE  IL  PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI
   COMPETENTI  PER  MATERIA  SUGLI  SCHEMI   DEI   RELATIVI   DECRETI
   LEGISLATIVI.
  Direttiva  90/604/CEE  del  Consiglio,  dell'8  novembre  1990, che
modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti  annuali  e  la  direttiva
83/3z49/CEE  sui  conti  consolidati per quanto riguarda le deroghe a
favore delle piccole e medie societa', nonche' la  pubblicazione  dei
conti in ECU.
  Direttiva  91/477/CEE  del  Consiglio,  18 giugno 1991, relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
  Direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla
vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.
                                                           ALLEGATO C
                                                (Articolo 3, comma 1)
                       ELENCO DELLE DIRETTIVE
                   DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE
  Direttiva  91/67/CEE  del  Consiglio,  del  28  gennaio  1991,  che
stabilisce le norme di polizia sanitaria per  la  commercializzazione
di animali e prodotti d'acquacoltura.
  Direttiva  91/68/CEE  del  Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa
alle condizioni  di  polizia  sanitaria  da  applicare  negli  scambi
intracomunitari di ovini e caprini.
  Direttiva  91/69/CEE  del  Consiglio,  del  28  gennaio  1991,  che
modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi  sanitari  e  di
polizia  sanitaria  all'importazione di animali delle specie bovina e
suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza
dai Paesi terzi,  integrandovi  gli  animali  delle  specie  ovina  e
caprina.
  Direttiva  91/494/CEE  del  Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa
alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari  e  le
importazioni  in  provenienza  dai  Paesi  terzi  di carni fresche di
volatili da cortile.
  Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990,  relativa
ai  problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione
e di  commercializzazione  di  carni  di  coniglio  e  di  selvaggina
d'allevamento.
  Direttiva   91/670/CEE   del   Consiglio,  del  16  dicembre  1991,
concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di
funzioni nel settore dell'aviazione civile.
  Direttiva 92/11/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1992,  che  modifica
la   direttiva   89/396/CEE  relativa  alle  diciture  o  marche  che
consentono di identificare  la  partita  alla  quale  appartiene  una
derrata alimentare.
                                                           ALLEGATO D
                                                (Articolo 4, comma 1)
                       ELENCO DELLE DIRETTIVE
                  DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA
  Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa
le  percentuali  massime di residui di antiparassitari su e in alcuni
prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.
  Direttiva  92/7/CEE  del  Consiglio,  del  10  febbraio  1992,  che
modifica  la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a
certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
  Quattordicesima  Direttiva  92/78/CEE  della  Commissione,  del  18
febbraio  1992,  che adegua al processo tecnico gli allegati III, IV,
VI e VII della direttiva  76/768/CEE  del  Consiglio  concernente  il
riavvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati membri relative ai
prodotti cosmetici.

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47