LEGGE 19 dicembre 1992, n. 489
Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie
relative al mercato interno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1. (1)
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive
comunitarie relative al mercato interno
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992,
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive delle Comunita' europee comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari
regionali congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente
legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica per l'acquisizione, entro venti giorni dalla data di
trasmissione, del parere delle commissioni permanenti competenti per
materia e, ove necessario, delle osservazioni della commissione
parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine, i
decreti sono comunque emanati. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La legge 22 febbraio 1994, n. 146 ha disposto che" il termine di
cui al presente art. 1, e' differito di sei mesi a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge n. 146/94, limitatamente
all'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive
del Consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE del 29 luglio 1991, secondo i
criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 19 della medesima
legge ."
Art. 2.
Criteri e principi direttivi generali
della delega legislativa
1. In aggiunta agli specifici criteri e principi direttivi
contenuti nelle direttive da attuare ed a quelli indicati in altre
disposizioni della presente legge, i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princi'pi e criteri
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e
ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno
osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo
6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza
delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme
penali vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e amministrative
per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti,
rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e
dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o
congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma fino a lire duecento milioni; le sanzioni penali saranno
previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione
delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno,
individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35
della legge 24 novembre 1981, n. 689; la pena dell'ammenda sara'
comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto e
dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave o a
danno l'interesse protetto;
e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardino l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali potranno essere previste nei soli limiti per l'adempimento
degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma
degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando
altresi' il disposto dell'articolo 11- ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto
1988, n. 362;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta
sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il
termine della delega.
2. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione
della direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, sono
abrogate:
a) con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673, rela-
tive agli articoli 2
e 3 della direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973,
modificata dalla direttiva 76/434/CEE della Commissione, del 13
aprile 1976;
b) con decorrenza dal 31 dicembre 1995, le seguenti disposizioni
emanate in attuazione di direttive comunitarie:
1) decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 593, relativo alle
strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate
macchine per cantiere;
2) decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 594, relativo alle
strutture di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS) di determi-
nate macchine per cantiere;
3) decreto legislativo 10 novembre 1991, n. 304, relativo ai
carrelli semoventi per movimentazione.
Art. 3.
Attuazione di direttive comunitarie
in via regolamentare
1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare le
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente
legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali,
da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure in-
dicate dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il parere
del Consiglio di Stato e' emesso entro venti giorni dall'invio dello
schema del regolamento.
Art. 4.
Attuazione di direttive comunitarie
in via amministrativa
1. Le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese
nell'elenco di cui all'allegato D della presente legge.
2. I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre 1992
e comunicati immediatamente in copia integrale al Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.
Art. 5.
Accelerazione di procedure
1. Nell'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142,
le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti
giorni".
Art. 6.
Apparecchiature terminali
di telecomunicazioni: criteri di delega
1. Per il caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/263/CEE del
Consiglio, del 29 aprile 1991, che abroga, con effetto dal 6 novembre
1992, la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986,
recepita nell'ordinamento ai sensi dell'articolo 14 della legge 16
aprile 1987, n. 183, possono essere stabilite nel decreto stesso,
oltre a sanzioni amministrative nell'ambito dei criteri fissati
dall'articolo 2 della presente legge, misure cautelari e di confisca
nelle ipotesi previste dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3,
dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'articolo 11, paragrafo 2, della
direttiva 91/263/CEE.
Art. 7.
Tutela giuridica dei programmi
per elaboratori: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14
maggio 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e
criteri direttivi:
a) sara' prevista la nullita' di disposizioni contrattuali poste
in essere in violazione di disposizioni attuative della predetta
direttiva;
b) alla Societa' italiana degli autori ed editori sara' affidata
la tenuta, anche mediante mezzi informatici, di un registro pubblico
relativo ai programmi per elaboratore;
c) saranno previste la facoltativita' ed onerosita' del deposito
dei programmi per elaboratore;
d) sara' previsto che la duplicazione abusiva a fini di lucro di
programmi per elaboratore, nonche' l'importazione, la
commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione per la
commercializzazione dei programmi dei quali si sappia o si abbia
motivo di ritenere che siano abusivamente duplicati costituiscano
delitto punibile anche con la reclusione da tre mesi a tre anni e con
la multa da lire un milione a lire dieci milioni; le stesse pene
saranno previste qualora i fatti di cui sopra concernano mezzi intesi
unicamente a consentire o facilitare la rimozione o elusione
arbitraria dei dispositivi di protezione di un programma per
elaboratore.
Art. 8.
Vigilanza su base consolidata
degli enti creditizi: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6
aprile 1992, dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi:
a) disciplinare il "gruppo creditizio" in conformita' delle
definizioni ed in armonia con la normativa comunitaria, prevedendone
la sottoposizione a forme di vigilanza su base consolidata di ordine
informativo, regolamentare ed ispettivo;
b) contenere il complesso delle esclusioni del consolidamento
consentite dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva;
c) includere nella fattispecie di influenza notevole, di cui
all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva, ai fini del
consolidamento proporzionale anche la detenzione del controllo
sull'Assemblea straordinaria delle imprese facenti parte del gruppo;
d) estendere alla violazione degli obblighi introdotti in base
alla direttiva le sanzioni penali ed amministrative previste dalla
vigente legislazione nazionale in materia di vigilanza consolidata
per le analoghe fattispecie;
e) stabilire che la Banca d'Italia possa concordare con le
autorita' competenti di altri Paesi la ripartizione dei compiti in
ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata dei gruppi
creditizi operanti in piu' Paesi;
f) prevedere il recepimento delle norme tecniche con
provvedimenti del Ministro del tesoro, del Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio (CICR) e della Banca d'Italia, adottati
nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dalla legge.
2. Ai fini dell'esercizio della delega, restano ferme le
disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e succes-
sive modificazioni, e nel decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, per quanto compatibili con la predetta direttiva; a tali
disposizioni saranno apportati eventuali aggiustamenti volti ad
evitare duplicazioni nei controlli.
Art. 9.
Acquisizione e detenzione di armi: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18
giugno 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e
criteri direttivi e sentita la commissione consultiva centrale delle
armi del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 6 della legge 18
aprile 1975, n. 110, come modificato dalla legge 16 luglio 1982, n.
452:
a) istituire su richiesta dell'interessato la "carta europea
d'arma da fuoco", quale documento personale in cui sono indicati i
dati identificativi delle armi da fuoco delle categorie B, C, D
dell'allegato I della direttiva, comprese quelle da caccia e quelle
per uso sportivo, nonche' gli estremi delle prescritte
autorizzazioni, nulla osta o licenze, di cui il titolare sia in
possesso in conformita' alle disposizioni di legge o regolamentari in
vigore;
b) prevedere che il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta,
licenze in materia di armi a favore di cittadini comunitari avvenga
alle condizioni previste per i cittadini italiani, ed a quelle di cui
ai criteri indicati dalle lettere c) e d);
c) subordinare l'autorizzazione per l'acquisto di armi da fuoco
delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva a favore di
cittadini comunitari anche al preventivo accordo dello Stato di
residenza laddove lo Stato di residenza prevede autorizzazione
preventiva all'acquisto;
d) prevedere che il rilascio delle licenze per il trasferimento e
per il transito nello Stato, nonche' di quelle per il trasferimento
verso un altro Stato membro delle Comunita' europee di armi comuni da
sparo, avvenga con l'osservanza anche delle modalita' previste
dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva, con esclusione della
possibilita' di concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 3
dello stesso articolo e al paragrafo 1 dell'articolo 12 della
direttiva medesima;
e) stabilire che il trasferimento o il transito temporaneo nel
territorio nazionale e il trasferimento verso un altro Stato membro
delle Comunita' europee di armi da caccia o sportive per l'esercizio
della caccia o per la partecipazione a competizioni sportive, possano
essere consentiti anche senza preventiva autorizzazione nei casi e
alle condizioni previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, della
direttiva, prevedendo, a tal fine, l'adeguamento delle disposizioni
adottate a norma degli articoli 15 e 16 della legge 18 aprile 1975,
n. 110;
f) prevedere che, salve le norme penali vigenti, l'inosservanza
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e nelle relative
disposizioni di attuazione sia punita con la reclusione di durata non
inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
2. Le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, comprese
quelle relative alle modalita' di rilascio, aggiornamento e tenuta
della carta europea d'arma da fuoco, e quelle per il conseguente
adeguamento di disposizioni di attuazione o regolamentari vigenti,
sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. Le disposizioni di
esecuzione relative allo scambio di informazioni fra le competenti
autorita' degli Stati membri delle Comunita' europee e gli organi
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono stabilite con
decreto del Ministro dell'interno.
3. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18
aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 12, comma 8, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono aggiunte, in fine, le parole:
"e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta
valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio
1992, n. 157".
Art. 10.
Societa': criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8
novembre 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e
criteri direttivi:
a) elevare gli importi previsti nell'articolo 2435- bis, primo
comma, lettere a) e b), del codice civile entro i limiti di cui
all'articolo 11 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del
25 luglio 1978, come modificato dall'articolo 1 della direttiva
90/604/CEE;
b) disporre che le societa' le quali si avvalgano dell'esenzione
dall'obbligo sancito nell'articolo 2427, primo comma, numero 2), del
codice civile, prevista dall'articolo 2435- bis del codice civile,
devono iscrivere l'ammortamento e le svalutazioni, con segno
negativo, nelle voci B I e B II dello stato patrimoniale;
c) consentire alle societa' indicate nell'articolo 2435- bis del
codice civile di redigere la nota integrativa in forma abbreviata nei
limiti degli esoneri previsti dall'articolo 44 della direttiva
78/660/CEE, come sostituito dall'articolo 5 della direttiva
90/604/CEE;
d) prevedere che le societa' indicate nell'articolo 2435- bis del
codice civile forniscano nella nota integrativa le notizie richieste
dall'articolo 2428, secondo comma, numeri 3) e 4), dello stesso
codice qualora si eserciti l'opzione prevista dall'articolo 46 della
direttiva 78/660/CEE, come modificato dall'articolo 6 della direttiva
90/604/CEE;
e) prevedere l'inserimento nella nota integrativa delle
informazioni previste dall'articolo 2427, primo comma, numero 6), del
codice civile in forma globale per tutte le voci interessate;
f) consentire a tutte le societa' di pubblicare il bilancio
d'esercizio e il bilancio consolidato, oltre che in lire, anche in
ECU.
Art. 11.
Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE
1. Gli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si
applicano dal 1993 anche alle procedure di appalto degli enti
costituiti in forma di societa' per azioni di cui alla direttiva
90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990.
2. La lettera c) dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della
direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, non si
applica.
3. L'attestazione di cui al capitolo 2 della direttiva 92/13/CEE e'
rilasciata, fino alla scadenza del quadriennio previsto dall'articolo
12, paragrafo 1, della medesima direttiva, da una commissione
composta da persone che fanno o hanno fatto parte del Consiglio
superiore dei lavori pubblici. La commissione e' formata da un
componente legale, che la presiede, un componente tecnico e un
componente amministrativo nominati annualmente con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri per il bilancio
dello Stato, ed e' indipendente da qualsiasi autorita' statale,
regionale o locale.
4. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 della legge 19
febbraio 1992, n. 142, puo' recare anche ulteriori disposizioni per
l'attuazione della predetta direttiva 92/13/CEE.
Art. 12.
Strumenti per pesare non automatici: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20
giugno 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e
criteri direttivi:
a) le disposizioni vigenti relative a strumenti metrici anche non
considerati dalla predetta direttiva saranno, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rese
omogenee a quelle da adottarsi per l'attuazione della direttiva
medesima;
b) le disposizioni che occorrono per eliminare gli ostacoli alla
libera circolazione intracomunitaria degli strumenti metrici,
eccettuate quelle aventi natura e rilevanza tributaria, potranno
essere emanate mediante decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
c) le equipollenze ai bolli metrici nazionali di marchi, bolli o
contrassegni applicati in altri Stati membri delle Comunita' europee
saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
Art. 13.
Distribuzione all'ingrosso dei medicinali
per uso umano: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31
marzo 1992, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e
criteri direttivi:
a) saranno indicate le quantita' minime dei farmaci che i
grossisti devono tenere e saranno previste misure dirette ad
assicurare la tempestivita' delle consegne;
b) sara' adottata una specifica disciplina per il corretto
trasporto dei medicinali, con possibilita' di rinvio, per le norme
tecniche e di dettaglio, a decreti del Ministro della sanita';
c) saranno previste specifiche disposizioni per l'attivita' dei
depositari di medicinali, da sottoporre ad autorizzazione
ministeriale;
d) sara' disciplinata la distribuzione dei gas medicinali, in
correlazione con nuove disposizioni sulle attivita' di produzione
degli stessi gas, che tengano conto della peculiarita' di tali
prodotti;
e) le linee direttrici in materia di buona pratica di
distribuzione di cui all'articolo 10 della predetta direttiva saranno
recepite con decreto del Ministro della sanita'.
Art. 14.
Classificazione dei medicinali
per uso umano: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31
marzo 1992, sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri
direttivi:
a) la classificazione in materia di fornitura di medicinali per
uso umano dovra' prevedere tutte le categorie enunciate dall'articolo
2 della direttiva, con possibilita' di ulteriori distinzioni,
compatibili con la disciplina comunitaria;
b) con riferimento a taluni tipi di medicinali vendibili dietro
presentazione di ricetta medica, in relazione alla particolare
pericolosita' degli stessi, potranno essere stabilite specifiche
modalita', sia di compilazione della ricetta, sia di fornitura dei
prodotti, per una maggiore tutela della salute pubblica;
c) in relazione alla nuova disciplina, saranno modificate le
disposizioni sulla classificazione contenute nell'articolo 19, comma
4, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Art. 15.
Etichettatura dei medicinali
per uso umano: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31
marzo 1992, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) sara' esclusa la possibilita' di riportare sulle etichette e
sui fogli illustrativi diciture diverse da quelle specificate dallo
stesso decreto legislativo;
b) sara' previsto che le confezioni contenenti etichetta e fogli
illustrativi conformi alla previgente disciplina possano essere
mantenute in commercio, ove non ostino specifici motivi di carattere
sanitario, fino alla scadenza dei prodotti;
c) sara' confermata la possibilita' di apportare modifiche alla
disciplina sull'etichettatura e sul foglio illustrativo con le
modalita' previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178.
Art. 16.
Pubblicita' dei medicinali
per uso umano: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31
marzo 1992, sulla pubblicita' dei medicinali per uso umano sara'
informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) la pubblicita' presso il pubblico, salvo eccezioni
tassativamente indicate, dovra' essere preventivamente autorizzata
dal Ministero della sanita', con procedure e modalita' che potranno
essere differenziate secondo il tipo di messaggio e il mezzo e che
terranno conto dell'eventuale ricorso a forme di autodisciplina;
b) saranno stabiliti i casi in cui il messaggio dovra' essere
sottoposto, prima dell'autorizzazione, al parere della commissione di
esperti prevista dall'articolo 201 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, della quale dovra' essere disciplinata la
composizione, con la previsione di un numero di membri non superiore
a quindici;
c) sara' confermato il divieto di pubblicita' presso il pubblico
di medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario
nazionale, fatte salve eventuali campagne di vaccinazioni approvate
dal Ministero della sanita';
d) la disciplina della pubblicita' presso gli operatori sanitari
dovra' contenere norme specifiche sui farmaci vendibili senza
presentazione di ricetta medica;
e) dovranno essere stabilite le condizioni per i contributi
finanziari delle aziende farmaceutiche a congressi e convegni
scientifici attinenti, anche indiretta
mente, ai medicinali, con previsione di eventuali autorizzazioni e di
relative tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanita',
ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n.
407;
f) saranno indicati i requisiti minimi del servizio scientifico
da istituire presso ogni azienda titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali, ai sensi dell'articolo 13
della direttiva;
g) per i casi di infrazione alla disciplina della pubblicita'
presso il pubblico e presso operatori commerciali saranno previste,
oltre a sanzioni di carattere penale, conseguenze amministrative
comprendenti, per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico del
Servizio sanitario nazionale, la sospensione dal prontuario medesimo
per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni.
Art. 17.
Controlli veterinari: criteri di delega
1. L'attuazione delle direttive 91/412/CEE della Commissione, del
23 luglio 1991, 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991,
91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, 91/629/CEE del
Consiglio, del 19 novembre 1991, e 91/630/CEE del Consiglio, del 19
novembre 1991, sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri
direttivi:
a) stabilire modalita' idonee a garantire la salute umana, la
sanita' e il benessere animale, la salubrita' della produzione di
origine animale, l'igiene delle strutture zootecniche e
dell'ambiente;
b) prevedere, attraverso la loro semplificazione, procedure di
vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;
c) individuare sistemi di controllo piu' efficaci per il
benessere e la protezione degli animali, misure anche piu' vigorose e
sanzioni amministrative e penali in armonia con le disposizioni
vigenti in materia nell'ordinamento interno;
d) individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, criteri e
modalita' di amministrazione del personale e di riorganizzazione dei
servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di perequazione,
razionalita' ed economicita' disponendo ove necessario atti di
indirizzo e coordinamento delle regioni.
Art. 18.
Produzione e commercializzazione di prodotti
a base di carne: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10
febbraio 1992, sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri
direttivi:
a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute;
b) prevedere l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione;
c) stabilire le modalita' di collaborazione dei servizi sanitari
e veterinari competenti in base alle leggi regionali ai fini degli
accertamenti dell'idoneita' degli stabilimenti;
d) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione
siano emanate mediante regolamento o atto amministrativo;
e) prevedere le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e
3, del testo della direttiva 77/99/CEE allegato alla predetta
direttiva 92/5/CEE, per gli stabilimenti che fabbricano prodotti a
base di carne non aventi struttura e capacita' di produzione
industriale, secondo i seguenti criteri:
1) per l'individuazione degli opifici oggetto di deroga dovra'
farsi riferimento alla quantita' di materia prima carnea lavorata in
un anno, da individuarsi nel limite massimo di cinquecento
tonnellate; tale limite e' ridotto del 50 per cento per gli
stabilimenti destinati alla lavorazione di paste farcite con carne,
piatti cucinati, preparazioni gastronomiche e simili in cui la
materia prima carnea costituisca semplicemente un ingrediente e non
la componente essenziale del prodotto;
2) gli opifici di cui al numero 1) dovranno comunque essere in
possesso dei requisiti strutturali di cui agli allegati A e B della
citata direttiva 77/99/CEE, ad esclusione dei seguenti:
2.1) requisti indicati dall'allegato B, capitolo I;
2.2) requisiti indicati dall'allegato A, capitolo I, punto 2,
lettera g), per quanto riguarda i rubinetti, e punto 11, per
sostituirvi gli armadi agli spogliatoi;
2.3) requisiti indicati dall'allegato A, capitolo I, punto 3,
relativamente ai locali di magazzinaggio delle materie prime e dei
prodotti finiti; in tal caso, tuttavia, lo stabilimento, qualora vi
vengano effettuati magazzinaggi, dovra' disporre di locali o
dispositivi per il magazzinaggio se del caso refrigerati, di cui
almeno uno per le materie prime e uno per i prodotti finiti;
f) prevedere l'esclusione dall'applicazione della citata
direttiva 77/99/CEE, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della
medesima, per la preparazione o il magazzinaggio di prodotti a base
di carne o di altri prodotti di origine animale destinati al consumo
umano nei negozi per la vendita al minuto o nei laboratori artigiani
che effettuino la vendita in locali contigui a quelli di produzione.
Art. 19.
Scambi intracomunitari
di carni fresche: criteri di delega
1. L'attuazione delle direttive 91/497/CEE del Consiglio, del 29
luglio 1991, e 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sara'
informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) per l'individuazione degli stabilimenti di macellazione e dei
laboratori di sezionamento a ridotta capacita' operativa oggetto
della deroga di cui agli articoli 4 e 13 del testo della direttiva
64/433/CEE, allegato alla predetta direttiva 91/497/CEE, dovra' farsi
riferimento, per gli stabilimenti di macellazione ad una quantita' di
capi suini abbattuti non inferiore a sessanta unita' alla settimana e
per i laboratori di sezionamento ad una quantita' di materia prima
carnea non inferiore alle sei tonnellate alla settimana, sempreche'
siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell'articolo 13, secondo capoverso, della citata direttiva
64/433/CEE;
b) per l'individuazione dell'ambito locale di commercializzazione
relativo agli stabilimenti di macellazione e ai laboratori di
sezionamento a ridotta capacita' operativa, dovra' farsi riferimento
al mercato nazionale, purche' il trasporto venga effettuato con mezzi
adeguati a garantire il perfetto stato di conservazione delle carni.
Art. 20.
Norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla
commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri di delega.
1. L'attuzione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15
luglio 1991, sara' informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;
b) prevedere la emanazione di un regolamento di esecuzione ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
c) stabilire le modalita' di collaborazione con il Ministero
della sanita' dei servizi sanitari e veterinari competenti, ai sensi
delle leggi regionali, ai fini dell'accertamento dell'idoneita' dei
centri di spedizione e dei centri di depurazione.
Art. 21.
Animali di razza: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25
marzo 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e
criteri direttivi:
a) migliorare le condizioni di allevamento e di produzione degli
animali di razza, attraverso la istituzione di libri genealogici o
registri anagrafici;
b) istituire nuovi libri genealogici o nuovi registri anagrafici
per specie che si riveleranno di interesse zootecnico;
c) prevedere il riconoscimento delle associazioni di allevatori
od enti che tengano i libri genealogici o registri anagrafici;
d) prevedere i criteri di iscrizione o di registrazione degli
animali da compagnia nei relativi libri genealogici o registri
anagrafici;
e) prevedere i criteri di ammissione alla riproduzione di animali
di razza ed all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;
f) prevedere il certificato per la commercializzazione di animali
di razza, nonche' di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;
g) rispettare la liberta' di commercializzazione all'interno dei
Paesi comunitari degli animali di razza, nonche' di sperma, ovuli ed
embrioni dei medesimi, evitando qualsiasi discriminazione in
relazione alla provenienza degli stessi, fatti salvi i motivi di
ordine sanitario.
Art. 22.
Piante ornamentali: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19
dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e
criteri direttivi:
a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste una autorita' unica e centrale responsabile per le
prestazioni concernenti la qualita';
b) individuare organismi abilitati responsabili della
conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;
c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per
sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le
prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed
applicate le relative misure sanzionatorie;
d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di
moltiplicazione o di piante ornamentali vengano abilitati a garantire
che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.
Art. 23.
Organismi nocivi ai vegetali: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19
dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e
criteri direttivi:
a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste una autorita' fitosanitaria unica e centrale per la
protezione dei vegetali al fine del coordinamento e dei contatti
relativi alle questioni fitosanitarie;
b) articolare e razionalizzare in ogni regione organicamente i
servizi fitosanitari regionali ai fini dell'applicazione delle nuove
procedure fitosanitarie nell'ambito del Mercato interno;
c) regolamentare le attivita' da espletare da parte degli uffici
competenti dell'autorita' centrale e dei servizi fitosanitari
regionali ai fini: del rilascio del "passaporto delle piante"; della
libera circolazione dei vegetali; della costituzione delle zone
protette; della registrazione dei produttori; dei controlli nei
luoghi di produzione e nelle fasi di commercializzazione; della
definizione del sistema sanzionatorio per gli inadempimenti.
Art. 24.
Z u c c h e r o
1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nel comma 1, le parole: "in quantita' superiore a chilogrammi
10" sono sostituite dalle seguenti: "in quantita' superiore a
chilogrammi 50"; le parole: "dello zucchero, dello zucchero
invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre
sostanze zuccherine" sono sostituite dalle seguenti: "del saccarosio,
escluso lo zucchero a velo, del glucosio e isoglucosio"; le parole:
"a madre e tre figlie" sono sostituite dalle seguenti: "a madre e due
figlie";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Delle due figlie, la prima deve essere inviata, a cura del
venditore o dello spedizioniere, all'ufficio per la repressione delle
frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per
territorio. L'invio puo' avvenire a mezzo di raccomandata o recapito
manuale, e deve avvenire non oltre il giorno successivo, non festivo,
al rilascio. La seconda figlia accompagna la merce e deve essere
consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre e'
trattenuta dal venditore o spedizioniere.";
c) nei commi 3 e 4, la parola: "speditore" e' sostituita dalla
seguente: "spedizioniere";
d) nel comma 7, le parole: "di sostanze zuccherine" sono
sostituite dalle seguenti: "dei prodotti sopramenzionati".
Art. 25.
B i r r a
1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 16
agosto 1962, n. 1354, e' sostituita dalla seguente:
" c) aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati dal
Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 5, primo comma,
lettera g), e dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;".
2. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n.
1354, e' sostituito dal seguente:
"La birra importata dai Paesi extracomunitari deve corrispondere
alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge".
Art. 26.
Soppressione dei controlli
alle frontiere intracomunitarie
1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, fatte salve le disposizioni em-
anate in attuazione di norme comunitarie, e' abrogata ogni altra
disposizione normativa che preveda controlli di merci a causa del
loro attraversamento di frontiera intracomunitaria.
Art. 27.
Igiene e sicurezza del lavoro
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della legge 19
febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della presente
legge, si applicano anche alle direttive in materia di igiene e
sicurezza del lavoro indicate nell'articolo 43 della legge e comprese
nell'allegato A della legge stessa.
Art. 28.
Entrata in vigore della legge
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
COSTA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 669):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(AMATO) e dal Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie (COSTA) il 5 ottobre 1992.
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 9 ottobre 1992, con pareri delle
commissioni 2a, 3a, 5a, 6a, 8a, 9a, 10a, 12a e 13a, e della
giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 1a commissione il 21, 22 ottobre 1992; 4
novembre 1992.
Relazione scritta annunciata l'11 novembre 1992 (atto n.
669//A relatore sen. SAPORITO).
Esaminato in aula il 12, 17 novembre 1992 e approvato il
18 novembre 1992.
Camera dei deputati (atto n. 1933):
Assegnato alla commissione per le politiche comunitarie,
in sede referente, il 30 novembre 1992, con pareri delle
commissioni I, II, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.
Esaminato dalla commissione per le politiche comunitarie
il 9 dicembre 1992.
Relazione scritta annunciata l'11 dicembre 1992 (atto n.
1933/ A - relatore on. GARESIO).
Esaminato in aula l'11 dicembre 1992 e approvato il 17
dicembre 1992.
ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA
Direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990,
sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia
di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa
alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la
commercializzazione degli animali di razza e che modifica le
direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE.
Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa
alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.
Direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
apparecchiature per terminali di telecomunicazione, incluso il
reciproco riconoscimento delle loro conformita'.
Direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che
modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
Direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che
stabilisce i princi'pi e le direttrici sulle buone prassi di
fabbricazione dei medicinali veterinari.
Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che
stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla
commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.
Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che
stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla
commercializzazione dei prodotti della pesca.
Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che
modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi
sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, onde
estenderla alla produzione ed immissione sul mercato di carni
fresche.
Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa
alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme
sanitarie specifiche della Comunita' in materia di produzione ed
immissione sul mercato di carni fresche.
Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa
alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica
delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE.
Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa
alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante ornamentali e delle piante ornamentali.
Direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che
modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione
contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai
vegetali e ai prodotti vegetali.
Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che
modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi
sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di
carne e modifica la direttiva 64/433/CEE.
Direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante
la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano.
Direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente
la classificazione in materia di fornitura dei medicinali per uso
umano.
Direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente
l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso
umano.
Direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente
la pubblicita' dei medicinali per uso umano.
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA PER LE QUALI
SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI
COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI
LEGISLATIVI.
Direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che
modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva
83/3z49/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a
favore delle piccole e medie societa', nonche' la pubblicazione dei
conti in ECU.
Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, 18 giugno 1991, relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla
vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.
ALLEGATO C
(Articolo 3, comma 1)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE
Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che
stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione
di animali e prodotti d'acquacoltura.
Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa
alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi
intracomunitari di ovini e caprini.
Direttiva 91/69/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che
modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di
polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e
suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza
dai Paesi terzi, integrandovi gli animali delle specie ovina e
caprina.
Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa
alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le
importazioni in provenienza dai Paesi terzi di carni fresche di
volatili da cortile.
Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa
ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione
e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina
d'allevamento.
Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991,
concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di
funzioni nel settore dell'aviazione civile.
Direttiva 92/11/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1992, che modifica
la direttiva 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che
consentono di identificare la partita alla quale appartiene una
derrata alimentare.
ALLEGATO D
(Articolo 4, comma 1)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA
Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa
le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni
prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.
Direttiva 92/7/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che
modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a
certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
Quattordicesima Direttiva 92/78/CEE della Commissione, del 18
febbraio 1992, che adegua al processo tecnico gli allegati III, IV,
VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
prodotti cosmetici. |