LEGGE 5 febbraio 1992, n. 93
Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le
riproduzioni private senza scopo di lucro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Inquadramento dell'attivita' fonografica
1. I fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e
supporti analoghi, quali strumenti di diffusione culturale,
costituiscono beni di interesse nazionale.
2. Le imprese di produzione fonografica sono imprese industriali e
come tali usufruiscono delle agevolazioni previste, in relazione alle
proprie dimensioni, a favore delle grandi, medie e piccole imprese
industriali.
Art. 2 (2)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68 ))
Art. 3 (1) (2)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68 ))
Art. 4.
Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori
1. Dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale delle categorie degli artisti interpreti o
esecutori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e' costituito
l'IMAIE, avente come finalita' statutaria la tutela dei diritti degli
artisti interpreti o esecutori nonche' l'attivita' di difesa e
promozione degli interessi collettivi di queste categorie.
2. L'IMAIE, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
inoltra domanda per l'erezione in ente morale.
3. Ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile, il Ministro del
turismo e dello spettacolo nomina il presidente del collegio dei
revisori dell'IMAIE e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale nomina un membro del medesimo collegio dei revisori.
4. All'istituzione ed al funzionamento dell'IMAIE si provvede senza
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 5 (2)
Diritti degli artisti interpreti o esecutori
(( 1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 settembre 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, i
compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli
articoli 73, comma l; 73-bis e 71-octies, camma 2, della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono versati
all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di
categoria, i quali trasmettono altresi' all'IMAIE la documentazione
necessaria alla identificazione degli aventi diritto. ))
2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al comma 1,
spettanti a ciascun artista interprete o esecutore, in base ai
criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria
dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti
o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Il
medesimo accordo stabilisce altresi' le modalita' di riscossione ed
erogazione dei compensi.
3. Entro il primo mese di ciascun trimestre, l'IMAIE comunica agli
aventi diritto l'ammontare dei compensi da essi maturati nel
trimestre precedente e pubblica altresi' nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana l'elenco dei nominativi degli aventi
diritto.
4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno
diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad essi spettanti ai
sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro
millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al
comma 3.
5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le
somme relative ai diritti non esercitati sono devolute all'IMAIE e
sono utilizzate per le attivita' e per le finalita' di cui
all'articolo 7, comma 2.
Art. 6.
Compensi maturati e non distribuiti
1. I compensi maturati dagli artisti interpreti o esecutori, ai
sensi dell'articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni e integrazioni, e non distribuiti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati
all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di
categoria, che trasmettono altresi' al medesimo Istituto la
documentazione necessaria all'identificazione degli aventi diritto.
Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 1› settembre 1975, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 20 settembre
1975.
2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al comma 1,
spettanti a ciascun artista interprete o esecutore, in base ai
criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria
dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti
o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Il
medesimo accordo stabilisce altresi' le modalita' di riscossione ed
erogazione dei compensi.
3. Entro centottanta giorni dalla conclusione dell'accordo di cui
al comma 2, l'IMAIE comunica agli aventi diritto l'ammontare dei
compensi ad essi spettanti e pubblica altresi' l'elenco dei
nominativi degli aventi diritto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno
diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad essi spettanti ai
sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro
millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al
comma 3.
5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le
somme relative ai diritti non esercitati sono devolute all'IMAIE e
sono utilizzate per le attivita' e per le finalita' di cui
all'articolo 7, comma 2.
Art. 7 (2)
Compensi non distribuibili
1. I compensi di cui agli articoli 5 e 6, relativi ai diritti di
cui non sono individuabili i titolari, sono devoluti all'IMAIE.
(( 2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle di cui
all' art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonche' la quota di cui
all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modificazioni e integrazioni, per le attivita' di studio e
di ricerca nonche' per i fini di promozione, di formazione e di
sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori. ))
Art. 8.
Accesso dei fonogrammi nella scuola
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emana
disposizioni per incentivare l'accesso dei fonogrammi anche musicali
registrati su disco, nastro e supporti analoghi nella scuola, quale
mezzo di diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione
educativa, determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio gia' autorizzati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1744):
Presentato dall'on. SCOTTI Virginio ed altri il 22
ottobre 1987.
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in
sede referente, il 13 giugno 1988, con pareri delle
commissioni II, III, V, VI, VII, IX e XI.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 16,
30 giugno 1988; 6, 14 dicembre 1989; 17 gennaio 1990; 1›
febbraio 1990; 5 aprile 1990; 24 gennaio 1991.
Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede
legislativa, il 14 marzo 1991.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il
25 giugno 1991; 3, 9 luglio 1991 e approvato il 17 luglio
1991, in un testo unificato con atto n. 2085 (BIANCHINI ed
altri).
Senato della Repubblica (atto n. 2939):
Assegnato alla 10a commissione (Industria), in sede
deliberante, il 19 settembre 1991, con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 7a e 11a.
Esaminato dalla 10a commissione e approvato, con
modificazioni, il 20 dicembre 1991.
Camera dei deputati (atto n. 1744-2085/ B):
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in
sede legislativa, il 10 gennaio 1992.
Esaminato dalla X commissione e approvato il 15 gennaio
1992. |