D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 93
Norme a  favore  delle  imprese  fonografiche  e  compensi  per  le
riproduzioni private senza scopo di lucro.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
              Inquadramento dell'attivita' fonografica
  1.  I  fonogrammi  anche  musicali  registrati  su  disco, nastro e
supporti  analoghi,  quali   strumenti   di   diffusione   culturale,
costituiscono beni di interesse nazionale.
  2.  Le imprese di produzione fonografica sono imprese industriali e
come tali usufruiscono delle agevolazioni previste, in relazione alle
proprie dimensioni, a favore delle grandi, medie  e  piccole  imprese
industriali.
                             Art. 2 (2)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68 ))
                           Art. 3 (1) (2)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68 ))
                               Art. 4.
         Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori
  1. Dalle organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative  a
livello   nazionale   delle  categorie  degli  artisti  interpreti  o
esecutori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e' costituito
l'IMAIE, avente come finalita' statutaria la tutela dei diritti degli
artisti interpreti  o  esecutori  nonche'  l'attivita'  di  difesa  e
promozione degli interessi collettivi di queste categorie.
  2.  L'IMAIE,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
inoltra domanda per l'erezione in ente morale.
  3.  Ai  sensi dell'articolo 2459 del codice civile, il Ministro del
turismo e dello spettacolo nomina  il  presidente  del  collegio  dei
revisori  dell'IMAIE  e  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale nomina un membro del medesimo collegio dei revisori.
  4. All'istituzione ed al funzionamento dell'IMAIE si provvede senza
oneri a carico del bilancio dello Stato.
                             Art. 5 (2)
            Diritti degli artisti interpreti o esecutori

  ((  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  al  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data 1 settembre 1975,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, i
compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli
articoli  73,  comma  l;  73-bis e 71-octies, camma 2, della legge 22
aprile  1941,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  sono  versati
all'IMAIE  dai  produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di
categoria,  i  quali trasmettono altresi' all'IMAIE la documentazione
necessaria alla identificazione degli aventi diritto. ))
  2.  L'IMAIE  determina  l'ammontare dei compensi di cui al comma 1,
spettanti  a  ciascun  artista  interprete  o  esecutore,  in base ai
criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria
dei   produttori   di   fonogrammi   e  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti
o  esecutori,  firmatarie  dei  contratti  collettivi  nazionali.  Il
medesimo  accordo  stabilisce altresi' le modalita' di riscossione ed
erogazione dei compensi.
  3.  Entro il primo mese di ciascun trimestre, l'IMAIE comunica agli
aventi   diritto  l'ammontare  dei  compensi  da  essi  maturati  nel
trimestre  precedente  e  pubblica  altresi' nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  l'elenco  dei  nominativi  degli  aventi
diritto.
  4.  Gli  artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno
diritto  di  riscuotere  dall'IMAIE  i  compensi ad essi spettanti ai
sensi   del   presente   articolo,   al   netto  delle  spese,  entro
millenovantacinque  giorni  dalla pubblicazione dell'elenco di cui al
comma 3.
  5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le
somme  relative  ai  diritti non esercitati sono devolute all'IMAIE e
sono   utilizzate  per  le  attivita'  e  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 7, comma 2.
                               Art. 6.
                 Compensi maturati e non distribuiti
  1. I compensi maturati dagli artisti  interpreti  o  esecutori,  ai
sensi  dell'articolo  73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni e  integrazioni,  e  non  distribuiti
alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, sono versati
all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro  associazioni  di
categoria,   che   trasmettono   altresi'  al  medesimo  Istituto  la
documentazione necessaria all'identificazione degli  aventi  diritto.
Restano  ferme  le  disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei  Ministri  del  1›  settembre  1975,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 20 settembre
1975.
  2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui  al  comma  1,
spettanti  a  ciascun  artista  interprete  o  esecutore,  in base ai
criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria
dei  produttori  di  fonogrammi   e   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti
o  esecutori,  firmatarie  dei  contratti  collettivi  nazionali.  Il
medesimo accordo stabilisce altresi' le modalita' di  riscossione  ed
erogazione dei compensi.
  3.  Entro  centottanta giorni dalla conclusione dell'accordo di cui
al comma 2, l'IMAIE comunica  agli  aventi  diritto  l'ammontare  dei
compensi   ad   essi  spettanti  e  pubblica  altresi'  l'elenco  dei
nominativi  degli  aventi  diritto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  4.  Gli  artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno
diritto di riscuotere dall'IMAIE i  compensi  ad  essi  spettanti  ai
sensi   del   presente   articolo,   al   netto  delle  spese,  entro
millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco di  cui  al
comma 3.
  5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le
somme  relative  ai  diritti non esercitati sono devolute all'IMAIE e
sono  utilizzate  per  le  attivita'  e  per  le  finalita'  di   cui
all'articolo 7, comma 2.
                             Art. 7 (2)
                     Compensi non distribuibili

  1.  I  compensi  di cui agli articoli 5 e 6, relativi ai diritti di
cui non sono individuabili i titolari, sono devoluti all'IMAIE.
  ((  2.  L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle di cui
all'  art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonche' la quota di cui
all'art.  71-octies,  comma  3,  della legge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modificazioni e integrazioni, per le attivita' di studio e
di  ricerca  nonche'  per  i  fini  di promozione, di formazione e di
sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori. ))
                               Art. 8.
                 Accesso dei fonogrammi nella scuola
  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente   legge,   il   Ministro  della  pubblica  istruzione  emana
disposizioni per incentivare l'accesso dei fonogrammi anche  musicali
registrati  su  disco, nastro e supporti analoghi nella scuola, quale
mezzo di  diffusione  della  cultura  ed  ausilio  di  incentivazione
educativa,  determinandone  i criteri e i programmi nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio gia' autorizzati.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
                              LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 1744):
             Presentato dall'on.  SCOTTI  Virginio  ed  altri  il  22
          ottobre 1987.
             Assegnato  alla X commissione (Attivita' produttive), in
          sede  referente,  il  13  giugno  1988,  con  pareri  delle
          commissioni II, III, V, VI, VII, IX e XI.
             Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 16,
          30  giugno  1988;  6, 14 dicembre 1989; 17 gennaio 1990; 1›
          febbraio 1990; 5 aprile 1990; 24 gennaio 1991.
             Assegnato  nuovamente  alla  X  commissione,   in   sede
          legislativa, il 14 marzo 1991.
             Esaminato  dalla  X commissione, in sede legislativa, il
          25 giugno 1991; 3, 9 luglio 1991 e approvato il  17  luglio
          1991,  in un testo unificato con atto n. 2085 (BIANCHINI ed
          altri).
          Senato della Repubblica (atto n. 2939):
             Assegnato alla  10a  commissione  (Industria),  in  sede
          deliberante,   il  19  settembre  1991,  con  pareri  delle
          commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 7a e 11a.
             Esaminato  dalla  10a  commissione  e   approvato,   con
          modificazioni, il 20 dicembre 1991.
          Camera dei deputati (atto n. 1744-2085/ B):
             Assegnato  alla X commissione (Attivita' produttive), in
          sede legislativa, il 10 gennaio 1992.
             Esaminato dalla X commissione e approvato il 15  gennaio
          1992.

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47