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NOTA INTRODUTTIVA
Pubblichiamo qui il regolamento relativo alla legge
633 sul diritto d'autore da noi aggiornato secondo le
convenzioni di trasparenza della
D.A.C.. La pubblicazione è da intendersi in fase di
costruzione attiva, pertanto non ancora definitiva.
R.D. 18 maggio 1942, n. 1369
Regolamento per esecuzione della Legge 22 aprile 1941, n. 633
per la protezione del diritto di autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ESERCIZIO DI DIRITTI REGOLATI DALLA
LEGGE
Art. 1.
La rivelazione del nome dell'autore, agli effetti degli
artt. 21 e 23 della legge, deve essere comunicata agli aventi
causa dell'autore a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, a meno che essa non sia stata già effettuata ai
sensi dell’art. 28 della legge e con le modalità stabilite nel
successivo art. 2 di questo regolamento.
Art. 2
1. La rivelazione del nome, agli effetti dell'acquisto del
beneficio della durata normale dei diritti su un'opera anonima
o pseudonima, ai sensi dell'art. 28 della legge, deve essere
fatta con una dichiarazione, in doppio esemplare, inviata
all'Ufficio del Diritto d'Autore presso il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali.
2. La dichiarazione, redatta in conformità dell'allegato
Modulo A, deve essere sottoscritta dall'autore o dalle persone
indicate nel primo comma dell'art. 23 della legge o da un
procuratore speciale e deve contenere l'indicazione:
a) dello pseudonimo, se fu usato;
b) del titolo dell'opera;
c) dell'editore e di chi abbia comunque resa pubblica l'opera;
d) della data di pubblicazione;
e) di ogni altro elemento atto a identificare l'opera.
3. L'ufficio restituisce al dichiarante un esemplare della
dichiarazione con il visto che attesta l'avvenuta
presentazione. La dichiarazione è annotata nel registro
pubblico generale previsto dall'art. 103 della legge, dopoché
l'opera sia stata depositata e di essa è inserita notizia nel
bollettino dell'ufficio.
Nota: il
registro pubblico generale attualmente è tenuto dalla SIAE.
Art. 3
II nome o la denominazione sociale del produttore, agli
effetti del secondo comma dell'art. 45 della legge, deve
essere apposto, con la indicazione della sede dell'impresa
produttrice, sulla pellicola cinematografica originale e sulle
copie destinate alla pubblica proiezione.
Art. 4
Il giorno della consegna completa e definitiva della parte
letteraria o musicale dell'opera, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 50 della legge, è accertato d'accordo tra le parti
interessate. In difetto di accordo è stabilito con mezzi di
prova ordinari.
Art. 5
1. La radiodiffusione differita di un'opera registrata a
termini dell'art. 55 della legge, deve intendersi consentita
per un periodo di quindici giorni, decorrenti, nel caso di
recitazione, rappresentazione o esecuzione pubblica, dalla
data in cui essa abbia avuto luogo, o nel caso di recitazione,
rappresentazione o esecuzione effettuata negli studi dell'ente
esercente, dalla prima radiodiffusione.
2. Per quanto riguarda le trasmissioni di propaganda dirette
all'estero il termine predetto è di tre mesi.
3. Nei suddetti periodi di quindici giorni e di tre mesi la
radiodiffusione differita può effettuarsi anche più volte per
una medesima registrazione, sempre che sussistano necessità
orarie o tecniche, ai termini dell'art. 55 della legge.
4. L'ente esercente, comunicando agli organi competenti i
programmi delle opere radiodiffuse ai fini del controllo del
numero delle radiodiffusioni differite, specificherà quali di
dette radiodiffusioni debbano considerarsi differite.
Art. 6
1. L'ente esercente il servizio della radiodiffusione,
trascorsi i periodi indicati nell'articolo precedente e
qualora non intervenga un diverso accordo con l'autore, ha
l'obbligo di distruggere o comunque, di rendere inservibili le
registrazioni a termini dell'art. 55 della legge.
2. Il controllo sull'adempimento di tale obbligo spetta alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. L'ente esercente è tenuto, su richiesta dell'interessato, a
dare comunicazione dell'effettuata distruzione o degli altri
modi usati per rendere inservibile la registrazione.
Art. 7
La dichiarazione di riserva per la riproduzione in altre
riviste o in altri giornali anche radiofonici, di articoli di
attualità di carattere economico, politico, religioso,
pubblicati nelle riviste e giornali, ai sensi dell'art. 65
della legge, si effettua mediante l'indicazione, anche in
forma abbreviata, delle parole "riproduzione riservata" o
altre analoghe, all'inizio o alla fine dell'articolo.
Art. 8
1. Chi intende riservarsi i diritti previsti nel Capo I
del Titolo II della legge sui dischi fonografici o altri
apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci, deve
presentare al competente Ufficio della Società Italiana degli
Autori ed Editori (SIAE) una dichiarazione in doppio originale
per i dischi o apparecchi, per i quali egli intende fare la
detta riserva. Questa dichiarazione deve essere formulata
secondo l'allegato Modulo B.
2. Alla dichiarazione deve essere unito un esemplare di
ciascun disco o apparecchio.
3. L'ufficio restituisce al dichiarante un esemplare della
dichiarazione con il visto dell'eseguito deposito.
4. Gli esemplari dei suddetti dischi o apparecchi debbono
portare l'indicazione, anche in forma abbreviata,
dell'effettuato deposito.
Art. 9
1. Le indicazioni richieste dall'art. 90 della legge
possono essere apposte sugli esemplari delle fotografie, anche
in forma abbreviata, purchè i nomi e la data siano
identificabili.
Art. 10
1. Chi intende riservarsi i diritti previsti dall'art. 92,
secondo comma, della legge, sulle fotografie riproducenti
opere dell'arte figurativa e architettonica o di spiccato
valore artistico o aventi carattere tecnico-scientifico, deve
presentare al competente Ufficio della Società Italiana degli
Autori ed Editori (SIAE) una dichiarazione in doppio
originale, sottoscritta da lui o da un suo procuratore, per le
fotografie per le quali egli intende fare la detta riserva.
Questa dichiarazione deve essere formulata secondo l'allegato
Modulo C.
2. Lo stesso obbligo incombe a chi intenda riservarsi analoghi
diritti sui semplici documentari cinematografici che
rispondano ai requisiti di cui all'art. 92, secondo comma,
della legge. Per ogni documentario deve essere presentata una
dichiarazione conforme all'allegato Modulo D.
3. Alla dichiarazione di cui al primo e secondo comma di
questo articolo deve essere unito un esemplare di ciascuna
fotografia e, per i documenti di cui sopra, una sommaria
descrizione del film accompagnata da fotografia o diapositive,
conformemente all'art. 32 del presente regolamento.
4. È applicabile la disposizione del terzo comma del
precedente art. 8.
NOTA: Il
presente articolo va considerato abrogato in quanto sono stati
abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 92 della legge sul diritto
d'autore n. 633
Art. 11
1. Chi, ai sensi dell'art. 99 della legge, intende
riservarsi il diritto a un equo compenso a carico di coloro
che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro, deve
presentare al competente Ufficio della Società Italiana degli
Autori ed Editori (SIAE) una dichiarazione, in doppio
originale, sottoscritta da lui o da un suo procuratore, per
ciascun progetto tecnico per il quale intende fare la riserva.
Questa dichiarazione deve essere formulata secondo il Modulo E
allegato a questo regolamento.
2. Alla dichiarazione deve essere unita per il deposito una
copia del piano o disegno del progetto.
3. È applicabile la disposizione del terzo comma del
precedente art. 8.
Art. 12
1. L'obbligo di far contrassegnare gli esemplari
dell'opera a norma dell'art. 123 della legge spetta
all'editore.
2. Il contrassegno è apposto sugli esemplari dell'opera dalle
associazioni sindacali interessate, a mezzo della Società
Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), salvo che l'autore
non vi provveda direttamente contrassegnando ciascun esemplare
con la propria firma autografa. In tal caso, l'autore
direttamente e per mezzo dell'editore deve darne comunicazione
alla propria associazione sindacale di categoria, prima della
messa in circolazione dell'opera.
3. Le categorie di opere che devono essere oggetto del
contrassegno in applicazione delle disposizioni della legge e
in ispecie degli artt.122 e 130, nonché le modalità del
contrassegno medesimo e l'indicazione di chi debba sopportare
la relativa spesa, possono essere stabilite anche da accordi
economici collettivi tra le associazioni sindacali
interessate, salvo, in ogni caso, il diritto dell'autore di
contrassegnare con la propria firma autografa ciascun
esemplare dell'opera ai sensi del comma precedente.
Art. 13
1. La notificazione da parte dell'autore del suo
intendimento di ritirare l'opera dal commercio, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 142 della legge, è fatta nei riguardi
delle persone alle quali egli ha ceduto i diritti sull'opera,
mediante comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento. Nei confronti della Società Italiana degli Autori
ed Editori (SIAE) la notificazione è costituita da una
dichiarazione, in doppio originale, presentata al competente
ufficio, personalmente o per mezzo di procuratore munito di
procura speciale.
2. Nella dichiarazione debbono indicarsi:
a) il nome e la residenza dell'autore;
b) lo pseudonimo, nel caso di opera pseudonima;
c) il nome e la sede della impresa stampatrice, editrice o
produttrice;
d) la data di pubblicazione dell'opera;
e) il numero d'ordine del deposito eseguito;
f) ogni altro elemento atto ad identificare l'opera.
3. Alla dichiarazione deve unirsi la prova della notificazione
effettuata ai cessionari.
4. L'ufficio SIAE registra nella Parte IV del registro
generale pubblico previsto dall'art. 103 della legge e
dall'art. 30 di questo regolamento il contenuto della
dichiarazione, indicando il giorno della sua presentazione e
il numero d'ordine assegnatole e restituisce il secondo
esemplare, in cui è certificata l'eseguita registrazione con
le indicazioni suddette. La dichiarazione è anche annotata
nella Parte I e nella Parte III del registro, qualora l'opera
risulti depositata. Notizia della dichiarazione è pubblicata
nel bollettino dell'ufficio.
Art. 14
La richiesta di proibizione della rappresentazione o
dell'esecuzione dell'opera, ai sensi dell'art. 157 della
legge, deve essere presentata per iscritto, al Prefetto della
provincia in cui la rappresentazione o l'esecuzione deve aver
luogo, almeno otto ore prima di quella annunciata per il suo
inizio.
CAPO II
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E ACCERTAMENTI TECNICI
Art. 15
1. L'importanza del carattere artistico, ai sensi e per gli
effetti del secondo comma dell'art. 20 della legge, è
riconosciuta con decreto del Ministro dell'Istruzione.
2. Il Ministro procede all'accertamento su domanda dell'autore
entro il più breve termine possibile.
Art. 16
1. La misura del compenso separato per l'esecuzione
pubblica a mezzo della proiezione della pellicola sonora,
delle composizioni musicali o delle parole che le
accompagnano, inserite nelle opere cinematografiche ai sensi
dell'art. 46 della legge, è determinata con accordi generali e
periodici tra la SIAE e le associazioni sindacali competenti.
2. In caso di dissenso provvede il Presidente del Consiglio
dei Ministri con suo decreto.
3. Gli accordi, salvo che non sia diversamente stabilito,
hanno la durata di 1 anno dalla data della loro stipulazione.
Qualora 3 mesi prima della scadenza dell'anno non ne sia stata
chiesta la revisione, s'intendono rinnovati per eguale
periodo. La revisione può essere chiesta da uno degli enti
indicati nel primo comma.
4. Salvo il caso previsto nel secondo comma, gli accordi
continuano ad aver vigore, anche se ne sia stata chiesta la
revisione, fino a che non siano sostituiti da nuovi accordi.
Art. 17
II collegio di tecnici indicato nel seconda comma
dell'art. 47 della legge è costituito in conformità delle
disposizioni contenute nei successivi artt. 28 e 29.
Art. 18
Il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 56 della
legge, relativo ai giudizi per la determinazione del compenso
all'autore dell'opera radiodiffusa è esperito dalle
associazioni sindacali che rappresentano le categorie cui
appartengono gli interessati. Si applicano, in tale caso, le
norme contenute negli artt. 430 e 433 del codice di procedura
civile, approvato con R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443.
Art. 19
1. La misura del compenso dovuto ai sensi dell'art. 58
della legge per l'esecuzione nei pubblici esercizi a mezzo di
apparecchi radioriceventi muniti di altoparlante è determinata
con accordi fra la SIAE e, rispettivamente, le competenti
federazioni nazionali degli alberghi e turismo e dei pubblici
esercizi o degli industriali dello spettacolo.
2. In caso di dissenso provvede il Presidente del Consiglio
dei Ministri con suo decreto.
3. Riguardo alla durata, alla rinnovazione, alla revisione e
alla validità dell'accordo, fino alla stipulazione di nuovi
accordi, si applicano le norme dei cc. 3 e 4 dell'art. 16 di
questo regolamento.
4. Le modalità per la riscossione del compenso saranno
concordate tra la SIAE e le associazioni sindacali competenti
ai sensi del primo comma, previa autorizzazione dei Ministri
competenti.
Art. 20
1. La misura del compenso per le radiotrasmissioni
speciali di propaganda culturale e artistica destinate
all'estero, ai sensi dell'art. 60 della legge, è determinata
fra l'ente esercente la radiodiffusione e il titolare del
diritto di radiotrasmissione.
2. In caso di disaccordo decide il Presidente del Consiglio
dei Ministri con suo decreto.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire
apposite tariffe, sentito il comitato consultivo permanente
per il diritto d'autore.
Art. 21
1. Le condizioni per le concessioni in uso a case editrici
fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della
discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante
vendita sia in Italia che all'estero, compresa la misura dei
compensi per diritti d'autore, sono stabilite dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della
Commissione costituita a termini dell'art. 3 della Legge 2
febbraio 1939, n. 467, contenente norme per il riordinamento
della discoteca di Stato.
2. Il parere della Commissione deve essere trasmesso, prima
della decisione, al Comitato consultivo permanente per il
diritto d'autore.
Art. 22
1. La misura della riproduzione di brani di opere
letterarie o scientifiche in antologie a uso scolastico, ai
sensi del secondo comma dell'art. 70 della legge, non può
superare, per ciascuna antologia e nei confronti dell'opera
dalla quale i brani sono riprodotti, se si tratta di prosa,
12.000 lettere, se si tratta di poesia 180 versi, con un
ulteriore margine di altri 30 versi ove ciò si renda
necessario per assicurare al brano riprodotto un senso
compiuto. La misura della riproduzione in antologie, qualora
si tratti di opera musicale, non può superare 20 battute.
Trattandosi di antologie cinematografiche costituite da parti
di opere cinematografiche diverse, la misura della
riproduzione non può superare 50 metri di pellicola.
2. L'equo compenso per tale riproduzione, salvo diretto
accordo tra le parti, è determinato secondo criteri stabiliti
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'Istruzione, su proposta del Comitato consultivo
permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale.
Art. 23
1. La misura del compenso dovuto, ai sensi dell'art. 73
della legge, da chi utilizza a scopo di lucro il disco o altro
apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci è
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Comitato consultivo permanente per
il diritto d'autore, in adunanza generale.
2. Con la stessa procedura sono determinate le quote e le
modalità di ripartizione con gli artisti interpreti o
esecutori del suddetto compenso.
3. Le norme di cui sopra sono applicabili in quanto non
diversamente stabilito tra le parti.
Art. 24
1. L'accertamento tecnico relativo all'autorizzazione
dell'utilizzazione del disco o apparecchio analogo, ai sensi
del secondo comma dell'art. 74 della legge, è fatto dal
Collegio tecnico previsto dall'art. 28 con la procedura
prevista all'art. 29 di questo regolamento.
2. Il Collegio suddetto, ove occorra, propone al Ministro per
i Beni e le Attività Culturali provvedimenti da adottare per
eliminare le cause che turbano la regolarità
dell'utilizzazione.
Art. 25
1. La misura e i criteri di determinazione e di
ripartizione dei compensi dovuti agli artisti attori o
interpreti di opere o composizioni drammatico-letterarie e
agli artisti esecutori di opere e composizioni musicali, ai
sensi degli artt. 80 e 84 della legge, nonché le modalità
della loro esazione e del pagamento agli aventi diritto, sono
stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del comitato consultivo permanente per il diritto
d'autore, in adunanza generale.
2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, l'accertamento e la riscossione dei compensi
potranno essere affidati alla SIAE o ad altro ente pubblico
appositamente costituito.
3. I compensi vengono stabiliti come sopra in quanto non sia
diversamente pattuito tra le parti ovvero stabilito con norme
economiche corporative o da contratti collettivi di lavoro.
4. Restano ferme, per quanto concerne la radiodiffusione da
luoghi pubblici, le disposizioni della Legge 14 giugno 1928,
n. 1352.
Art. 26
L'accertamento tecnico, relativo all'autorizzazione della
riproduzione dell'opera dell'attore, interprete o artista
esecutore, ai sensi del secondo comma dell'art. 81 della
legge, è fatto in conformità delle norme contenute negli artt.
28 e 29 di questo regolamento.
Art. 27
Le tariffe previste dagli artt. 88 e 91 della legge per
determinare il compenso a favore del fotografo da parte di chi
utilizza la fotografia, nel caso di fotografia su commissione
e di fotografie riprodotte nelle antologie a uso scolastico,
sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del comitato consultivo permanente per il diritto
d'autore, in adunanza generale.
Art. 28
1. I Collegi tecnici indicati negli artt. 17, 24, 26 sono
costituiti ogni triennio con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Ciascuno di essi è composto di 1
presidente e di 4 o 6 membri.
2. I membri sono nominati pariteticamente tra le persone
comprese negli elenchi a tale scopo presentati dalle
competenti associazioni sindacali.
3. Il presidente è scelto tra i membri del Comitato consultivo
permanente per il diritto d'autore.
4. Un funzionario designato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri adempie le funzioni di segretario del Collegio.
Art. 29
1. Gli accertamenti dei Collegi tecnici sono promossi su
istanza dell'interessato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. L'istanza deve contenere, oltre all'esposizione dei
fatti, la formulazione dei quesiti sui quali si richiede
l'accertamento ed è comunicata d'ufficio agli interessati.
2. Il Collegio, udite, qualora ne facciano richiesta, le parti
interessate, e adempiuti gli altri mezzi istruttori che
ritenga necessari, procede all'accertamento tecnico, facendolo
constare in un processo verbale, che è sottoscritto dal
presidente e dal segretario del Collegio.
3. Il segretario comunica agli interessati le conclusioni del
Collegio relative all'accertamento tecnico e può rilasciare
alle parti, a loro richiesta, copia autentica del processo
verbale.
4. Ai componenti del Collegio tecnico sono corrisposti gettoni
di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle
disposizioni in vigore.
5. Le spese relative agli accertamenti sono a carico della
parte richiedente.
CAPO III
REGISTRI DI PUBBLICITÀ E DEPOSITO
DI ESEMPLARI DELLE OPERE
Art. 30
1. II registro pubblico generale delle opere protette,
previsto dall'art. 103 della legge, è tenuto dal competente
Ufficio della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).
2. Il registro è composto di 4 parti.
3. La prima parte riguarda le opere contemplate nel Titolo I
della legge.
4. La seconda parte riguarda le opere contemplate nel Titolo
II della legge.
5. La terza parte riguarda le opere straniere le quali, ai
sensi dell'art. 188 della legge, sono sottoposte a formalità
equivalenti a quelle cui sono sottoposte le opere italiane
nello Stato straniero.
6. La quarta parte contiene le registrazioni degli atti
indicati nell'art. 104 della legge, dei provvedimenti di
espropriazione dei diritti spettanti all'autore, ai sensi
dell'art. 113 della legge, e delle dichiarazioni di ritiro
dell'opera dal commercio.
7. Le registrazioni sono progressive per ognuna delle quattro
parti sopraindicate e per ciascuna delle opere o degli atti o
dei provvedimenti ivi registrati.
8. L'Ufficio cura la tenuta di schedari per genere di opere
sulla base delle registrazioni effettuate. Le schede sono
classificate per nome di autore o di produttore e per titoli
di opere.
Art. 31
1. Il deposito delle opere, ai sensi dell'art. 105 della
legge e per gli effetti del successivo art. 106 della legge,
si effettua per tutte le opere, ad eccezione di quelle
contemplate nell'art. 32 di questo regolamento, con la
presentazione al competente Ufficio della Società Italiana
degli Autori ed Editori (SIAE) di un esemplare dell'opera,
accompagnato da una dichiarazione, in doppio originale, nei
modi indicati nel successivo art. 34.
2. L'Ufficio inserisce nel registro generale, previsto
nell'art. 103 della legge, il contenuto della dichiarazione,
indicando il giorno della sua presentazione e il numero
d'ordine assegnatole nella relativa parte del registro, ai
sensi dell'art. 30 di questo regolamento, e conserva nei suoi
archivi gli esemplari delle opere, apponendovi il numero di
registrazione. Restituisce, quindi, a chi effettua il
deposito, un originale della dichiarazione, certificando in
esso la eseguita registrazione, con le indicazioni suddette.
Art. 32
1. La presentazione al competente Ufficio della Società
Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) dell'esemplare
dell'opera per il deposito stabilito dall'art. 105 della
legge, si effettua come segue per le seguenti categorie di
opere.
2. Per tutti i giornali quotidiani e per le riviste, con la
presentazione di almeno un numero di essi ogni anno.
3. Per le opere di scultura, pittura, delle arti del disegno,
della incisione e delle arti figurative similari, per i
disegni e per le opere dell'architettura, con la presentazione
di un esemplare della riproduzione fotografica dell'opera,
atta ad individuarla.
4. Per le opere cinematografiche, con la presentazione di un
esemplare della sceneggiatura corrispondente al film prodotto
e di fotografie o diapositive sufficienti ad individuare
l'opera.
5. Per le opere di pubblico spettacolo e per le opere musicali
quando non siano pubblicate per le stampe, con la
presentazione di un esemplare dell'opera.
6. Per le opere drammatico-musicali e sinfoniche di cui non
sia stampata la partitura per orchestra, con la presentazione
di una riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
7. Per le opere registrate su apparecchi meccanici, ai termini
della Sezione V, Capo IV del Titolo I della legge, con la
presentazione del catalogo del produttore.
8. Per i dischi fonografici e altri mezzi analoghi, sui quali
si intenda esercitare i diritti previsti nel Capo I, Titolo II
della legge, con presentazione di un esemplare conforme alla
matrice originale.
9. Per le fotografie indicate nel secondo comma dell'art. 92
della legge con la presentazione di un esemplare della
fotografia stessa.
10. Per i semplici documentari di cui all'art. 10, secondo
comma, di questo regolamento con la presentazione di una
sommaria descrizione del film, accompagnata da fotografie o
diapositive sufficienti a individuarlo.
11. Per i progetti di lavori di ingegneria o di altri analoghi
al fine previsto nel primo comma dell'art. 99 della legge, con
la presentazione del piano o disegno e della descrizione del
lavoro, da cui risulti la soluzione originale costituita dal
progetto.
12. Per i bozzetti di scene teatrali indicati nell'art. 86
della legge, con la presentazione di fotografie o di disegni
in modo che se ne possa ricostruire l'immagine completa.
Art. 33
1. Le opere a stampa non sono ammesse al deposito se non
portano impresse, oltre il nome e cognome dell'autore e il
titolo dell'opera anche l'indicazione dello stabilimento
tipografico e dell'anno di pubblicazione. Le opere anonime o
pubblicate con uno pseudonimo, devono sempre portare impressa
l'indicazione dell'impresa editrice.
2. Per le opere tradotte, sulla copertina o sul frontespizio
dell'esemplare devono essere impressi, oltre il nome e cognome
del traduttore, il titolo dell'opera e l'indicazione della
lingua da cui è stata fatta la traduzione.
Art. 34
1. La dichiarazione che accompagna l'esemplare dell'opera
da depositare presso il competente Ufficio della Società
Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ai sensi del
precedente art. 31 deve contenere le seguenti indicazioni per
le particolari categorie di opere sottoelencate:
a) Riviste e giornali:
1 - titolo della rivista o giornale;
2 - carattere e periodicità della pubblicazione;
3 - nome, domicilio e nazionalità del direttore, dell'editore
e dello stampatore;
4 - luogo della pubblicazione;
5 - nome e domicilio di chi effettua il deposito.
b) Opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della
incisione e delle arti figurative e similari, disegni e opere
dell'architettura:
1 - titolo dell'opera;
2 - nome dell'autore o suo pseudonimo e sua nazionalità;
3 - data di pubblicazione dell'opera;
4 - nome e domicilio di chi effettua il deposito.
c) Opere cinematografiche:
1 - titolo dell'opera;
2 - nome degli autori o loro pseudonimi;
3 - nome o pseudonimo dei principali interpreti;
4 - nome, domicilio e nazionalità del produttore;
5 - data e luogo della produzione e della prima proiezione
pubblica;
6 - metraggio della pellicola;
7 - nome e domicilio di chi effettua il deposito.
d) Per i dischi fonografici o apparecchi analoghi sui quali si
intende esercitare i diritti previsti nel Capo I, Titolo II
della legge, per le fotografie indicate nel secondo comma
dell'art. 92 della legge, per i semplici documentari
cinematografici, per i lavori dell'ingegneria o altri lavori
analoghi indicati nell'art. 99 della legge, la dichiarazione
deve essere effettuata, rispettivamente, a norma degli artt.
8, 10 e 11 di questo regolamento.
2. La dichiarazione, per ogni altra categoria di opere, deve
contenere le indicazioni seguenti:
1 - titolo dell'opera;
2 - nome e nazionalità dell'autore o suo pseudonimo;
3 - nome, nazionalità e domicilio del pubblicatore, dello
stampatore e del produttore;
4 - anno e luogo di edizione o di fabbricazione;
5 - nome e domicilio di chi effettua il deposito.
3. Per le opere di pubblico spettacolo e per le opere musicali
occorre indicare anche la data e il luogo della prima pubblica
esecuzione o rappresentazione.
4. Le indicazioni suddette debbono essere completate,
trattandosi di deposito di opere di elaborazione, ai sensi
dell'art. 4 della legge, con i dati riguardanti l'opera
originale. In particolare, per le traduzioni da altra lingua o
dialetto, debbono essere anche indicate la lingua o dialetto
dell'opera originale.
5. Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono
essere difformi da quelle apposte sugli esemplari dell'opera
cui esse si riferiscono.
6. La dichiarazione può essere contenuta in uno stesso foglio
per serie di opere dello stesso genere.
Art. 35
1. I depositi prescritti dall'art. 105 della legge devono
essere fatti entro il termine di novanta giorni dalla
pubblicazione dell'opera o dalla messa in commercio del
prodotto.
2. Per le opere di pubblico spettacolo, ivi comprese quelle
musicali, e per le opere divulgate a mezzo della recitazione,
qualora non siano pubblicate per le stampe, il deposito, per
gli effetti stabiliti al primo comma dell'art. 106 della
legge, deve essere fatto entro il termine di sessanta giorni
dalla prima rappresentazione o proiezione o esecuzione
pubblica o comunque dalla divulgazione dell'opera.
3. L'obbligo spetta a colui che abbia provveduto alla
pubblicazione, rappresentazione o esecuzione pubblica o che
abbia messo in circolazione l'opera per la prima volta.
4. Per le opere delle arti figurative di cui alla lett. b)
dell'art. 34 di questo regolamento e delle quali non sia stato
effettuato ancora il deposito, l'esposizione pubblica o
l'alienazione non costituiscono pubblicazione agli effetti del
termine stabilito nel primo comma di questo articolo.
Art. 36
1. Il sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera
previsto dall'ultimo comma dell'art. 106 della legge è
eseguito in via amministrativa con l'assistenza, ove occorra,
della forza pubblica.
2. Il sequestro si effettua a carico di colui che, ai sensi
dell'art. 35 di questo regolamento, è obbligato al deposito, e
può eseguirsi presso i tipografi, i librai, gli editori o i
produttori e, in genere, presso coloro che si trovano,
comunque, in possesso di esemplari o di copie dell'opera per
destinarli al commercio. Il sequestro non può essere eseguito
presso chi sia in possesso dell'esemplare o della copia per
uso personale.
3. L'esemplare o la copia sequestrata è trasmessa al
competente Ufficio della Società Italiana degli Autori ed
Editori (SIAE).
4. Qualora sia omesso il deposito di una fotografia
dell'opera, la fotografia di questa è effettuata d'ufficio, a
spese dell'inadempiente.
Art. 37
1. Chi ha interesse a registrare un atto fra quelli
indicati nell'art. 104 della legge, deve presentare al
competente Ufficio della Società Italiana degli Autori ed
Editori (SIAE) copia autentica dell'atto, o l'originale della
scrittura privata, con firme autenticate, accompagnato da una
copia dell'atto.
2. Deve altresì presentare all'Ufficio, insieme col titolo,
una dichiarazione, in doppio originale, contenente le seguenti
indicazioni:
1 - nome, cognome e domicilio del richiedente;
2 - natura e data del titolo di cui si domanda la
registrazione;
3 - nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o
autenticate le firme;
4 - il numero di registrazione dell'eseguito deposito
dell'opera oggetto dell'atto.
3. L'Ufficio custodisce negli archivi, in appositi volumi le
copie degli atti che gli vengono consegnati e registra nella
Parte IV del Registro generale il contenuto della
dichiarazione, indicando il giorno della consegna del titolo,
il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il
numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso.
4. L'Ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto
e uno dei due originali della dichiarazione, nella quale
certifica l'eseguita registrazione con le indicazioni sopra
accennate.
Art. 38
1. II decreto di espropriazione, previsto nell'art. 113
della legge, è registrato nella Parte IV del Registro generale
pubblico, a cura del competente Ufficio della Società Italiana
degli Autori ed Editori (SIAE). Il decreto, qualora l'opera
risulta registrata, deve essere anche annotato in margine alla
registrazione.
2. La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) provvede
a pubblicare notizia del decreto di espropriazione nel
bollettino.
Art. 39
1. Il Registro pubblico speciale per le opere
cinematografiche è tenuto dalla SIAE per gli effetti e con le
modalità del R.D.L. 16 giugno 1938 n. 1061, convertito nella
Legge 18 gennaio 1939, n. 458.
2. La registrazione delle opere cinematografiche in tale
Registro speciale non esonera dall'obbligo del deposito
dell'opera nei modi stabiliti nell'art. 31 di questo
regolamento, per la conseguente registrazione dell'opera
cinematografica nel Registro pubblico generale.
Art. 40
1. La presentazione al competente Ufficio della Società
Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) di domande,
dichiarazioni ed esemplari di opere o prodotti per il
deposito, ovvero ai sensi di altre disposizioni della legge o
di questo regolamento, può aver luogo direttamente o per mezzo
del servizio postale in pacco postale, busta o plico
raccomandati.
Art. 41
1. Il Registro pubblico generale, contemplato nell'Art.
103 della legge, le istanze, le dichiarazioni e i documenti
allegati sono pubblici. Chiunque può prenderne visione e
ottenere per certificato o per estratto, notizia delle
registrazioni o delle annotazioni delle istanze, delle
dichiarazioni e dei documenti allegati.
2. Il competente Ufficio della Società Italiana degli Autori
ed Editori (SIAE) può anche, a domanda, e senza che
l'amministrazione incorra in responsabilità alcuna, effettuare
ricerche sul registro per fornire informazioni sui dati ivi
esistenti. A tal fine il richiedente deve indicare
chiaramente, nella sua domanda, la natura dell'opera, il
titolo e l'autore di essa e la data probabile del deposito;
allorchè si tratti di cessioni, o, in generale, di contratti
per l'utilizzazione dell'opera, debbono essere anche indicati
i nomi dei contraenti.
Art. 42
1. Il competente Ufficio della Società Italiana degli
Autori ed Editori (SIAE) provvede a dar notizia nel suo
bollettino delle opere depositate, nonchè degli atti
registrati ai sensi degli artt. 37 e 39 di questo regolamento.
2. Nel bollettino dell'ufficio è anche inserita l'indicazione
dei decreti di espropriazione emanati ai sensi dell'art. 113
della legge, e ogni altro annunzio o notizia da pubblicarsi a
norma di legge.
Art. 43
Il registro tenuto dalla SIAE ai sensi e per gli effetti
delle norme contenute nella Sezione VI, Capo II, Titolo III
della legge, nonché i documenti allegati, sono pubblici. A
tale registro sono applicabili le disposizioni contenute negli
artt. 41 e 42 di questo regolamento.
CAPO IV
DIRITTI SUGLI AUMENTI DI VALORE
Art. 44
La denuncia delle opere d'arte, che in una vendita
pubblica abbiano raggiunto il prezzo di aggiudicazione
indicato nell'art. 146 della legge, si effettua mediante
dichiarazione presentata per ciascuna opera, in duplice
originale, alla SIAE da chi legalmente presiede alla vendita
pubblica, entro il termine di quindici giorni
dall'aggiudicazione, secondo le norme contenute nell'articolo
seguente.
Art. 45
1. La dichiarazione prevista nell'articolo precedente deve
contenere i seguenti elementi, qualora essi siano indicati
nell'esemplare dell'opera o siano, comunque, a conoscenza del
dichiarante:
1 - nome dell'autore;
2 - titolo dell'opera;
3 - genere artistico a cui appartiene l'opera (pittura,
scultura, disegno, stampa);
4 - data di creazione.
2. La dichiarazione deve anche contenere le misure
dell'esemplare dell'opera, il prezzo lordo da esso raggiunto
nella vendita pubblica, il nome e il domicilio del venditore,
una succinta descrizione dell'opera e ogni altro elemento
necessario per la sua individuazione. Essa può essere
accompagnata da fotografie dell'opera dichiarata o da altra
documentazione, atta a meglio individuarla.
3. Qualora si tratti di acqueforti, litografie, xilografie o
simili dovrà essere indicato se l'opera abbia o meno dei segni
distintivi particolari (numero di stampa, data, firma, ecc.).
4. Se l'opera è pseudonima o anonima deve farsene menzione
nella dichiarazione.
Art. 46
1. La SIAE registra in apposito registro progressivo il
contenuto della dichiarazione prevista dagli artt. 44 e 45 di
questo regolamento, restituisce al dichiarante un originale
della dichiarazione stessa, con l'indicazione del giorno di
presentazione e del numero d'ordine assegnatole nel registro e
custodisce negli archivi, in appositi volumi, le fotografie e
gli altri documenti che l'accompagnano.
2. La SIAE comunica ogni quindici giorni all'Ufficio della
proprietà letteraria, artistica e scientifica l'elenco delle
opere registrate, perché ne sia data pubblica notizia nel
bollettino dell'ufficio.
NOTA: questo
comma è incompatibile con il nuovo ruolo della SIAE, a cui è
affidata la tenuta del registro di cui si parla in questo
articolo.
3. La SIAE tiene a disposizione del pubblico copia dell'elenco
delle opere registrate.
Art. 47
1. L'importo delle percentuali dovute ai sensi degli artt.
144 e 145 della legge, è versato alla SIAE da chi legalmente
presiede alla vendita pubblica, entro il termine di quindici
giorni dall'aggiudicazione. L'importo è accompagnato da una
dichiarazione, in doppio originale, contenente le indicazioni
prescritte nell'art. 45 di questo regolamento, nonché il
numero d'ordine assegnato all'opera nel registro, qualora si
tratti di opera che risulti già registrata a termini dell'art.
154 della legge e dell'art. 46 di questo regolamento.
2. La SIAE trascrive nel registro contemplato nell'art. 46 di
questo regolamento il contenuto della dichiarazione,
restituendo all'interessato il secondo esemplare, certificato
in calce il versamento effettuato e provvede alla
pubblicazione sul proprio bollettino. Notifica il
versamento effettuato in sue mani dall'autore, nonché al
Presidente del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione
della notifica nel bollettino dell'Ufficio della proprietà
letteraria, artistica e scientifica.
3. Trascorso un mese dalla pubblicazione suddetta, senza che
sia intervenuta opposizione, la SIAE versa all'avente il
diritto le somme dovute, detratto il compenso che le spetta
per il servizio di registrazione, di deposito e di
ripartizione delle somme suddette.
4. Qualora si tratti di opere anonime o pseudonime, dà
soltanto comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del versamento eseguito in sue mani.
Art. 48
ll compenso dovuto alla SIAE ai sensi dell'articolo che
precede, è periodicamente concordato fra la SIAE e il
sindacato nazionale delle belle arti. In caso di disaccordo è
fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
CAPO V
DIRITTO DEMANIALE
Art. 49
Le disposizioni contenute nel R.D. 30 dicembre 1923, n.
3276, sull'incasso dei diritti erariali sugli spettacoli e
quelle contenute nel R.D. 2 ottobre 1924, n. 1589,
sull'incasso dei diritti erariali sui cinematografi e
successive modificazioni, sono applicabili, secondo i casi,
per l'accertamento dell'incasso lordo sul quale si determina
il diritto demaniale previsto dall'art. 175 della legge, per
la compilazione delle relative distinte d'incasso e di ogni
altro documento, ai fini dell'esazione di tale diritto.
Art. 50
1. L'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di
pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni non
può essere inferiore alla metà dell'ammontare del compenso
normalmente riscosso dalla SIAE per le opere tutelate,
eseguite in analoghe condizioni.
2. Tale ammontare e le modalità d'incasso del diritto sono
determinate dalla SIAE, ai sensi dell'art. 175 della legge,
ultimo comma, su proposta di un comitato costituito presso la
SIAE medesima a norma del suo statuto.
3. Speciali accordi saranno presi tra la SIAE e l'ente
esercente per quanto riguarda la radiodiffusione.
Art. 51
1. Chi dirige l'esecuzione di opere musicali di qualsiasi
natura ha l'obbligo, anche ai fini del controllo sulle
esecuzioni di opere soggette al pagamento del diritto
demaniale, di redigere per iscritto, prima della esecuzione o
immediatamente dopo, il programma di tutte le opere o dei
brani staccati di opere musicali o delle brevi composizioni
effettivamente eseguite o rappresentate e di consegnarlo o di
trasmetterlo all'ufficio incaricato dell'esazione del diritto
o a persona da tale ufficio incaricata, al più tardi entro il
giorno successivo allo spettacolo o trattenimento.
2. Per quanto riguarda i programmi radiofonici, il termine di
presentazione è determinato mediante accordi fra l'ente
esercente e l'ufficio incaricato dell'esazione del diritto
demaniale.
3. Agli effetti del controllo sulle esecuzioni pubbliche delle
opere suddette registrate sulle pellicole in programmazione in
spettacoli cinematografici, il produttore o il concessionario
per le pellicole originariamente di produzione straniera, ha
l'obbligo di comunicare all'ente incaricato dell'esazione del
diritto, al momento della prima programmazione, l'elenco di
ogni composizione musicale registrata sulla pellicola. Gli
esercenti di spettacoli cinematografici hanno poi l'obbligo di
comunicare al detto ente il programma con la semplice
indicazione del titolo del film e della ditta produttrice o
concessionaria.
Artt. 52 – 56 Abrogati dalla legge 22 maggio 1993, n.
159
CAPO VI
REGOLAMENTO DEGLI INTERMEDIARI
Art. 57
1. Il presidente della SIAE è nominato con decreto del Capo
dello Stato su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa designazione della Assemblea delle
Commissioni di Sezione.
NOTA:
Attualmente il presidente della SIAE viene nominato ai sensi
dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dopo la
deliberazione del Consiglio di amministrazione, sono trasmessi
per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con una relazione illustrativa, alla quale è allegata la
relazione del Collegio dei revisori.
NOTA: Il
bilancio preventivo e il conto consuntivo sono attualmente
regolamentati dal nuovo statuto della SIAE in relazione al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
Art. 58
1. La SIAE che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 180
della legge, esercita in via esclusiva, sia in Italia che
all'estero, l'attività di intermediario per l'esercizio dei
diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di
radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica
di opere letterarie, teatrali e musicali, deve pubblicare nel
suo bollettino l'elenco dei paesi stranieri nei quali esso
svolge la sua attività ai sensi del terzo comma del suddetto
art. 180 della legge, e le limitazioni e le condizioni alle
quali tale attività di rappresentanza è sottoposta.
2. La pubblicazione suddetta è comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed al Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali.
Art. 59
1. La SIAE non può accettare dichiarazione di opere per
l'esercizio della tutela attribuitagli dalla legge se una
quota parte dei proventi derivanti dalle licenze e
autorizzazioni indicate nel n. 1 dell'art. 180 della legge non
è riservata all'autore.
2. Quote fisse di ripartizione tra gli aventi diritto dei
proventi suddetti, per una o più facoltà di autore fra quelle
indicate nel primo comma dell'art. 180 della legge, possono
essere stabilite dalla SIAE solo mediante accordi di carattere
generale fra la SIAE stessa e le associazioni sindacali
interessate.
3. L'accordo è approvato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri sentito il parere del Comitato consultivo permanente
per il diritto d'autore.
Art. 60
L'autorizzazione a esercitare l'attività per il
collocamento delle opere drammatiche, non musicali, italiane e
delle traduzioni delle opere straniere presso le compagnie e
le imprese teatrali, e la vigilanza su tale esercizio ai sensi
dell'art. 183 della legge, sono regolate dalla Legge 22
gennaio 1942, n. 103, contenente le norme per la disciplina
del suddetto collocamento.
Art. 61
1. Il consiglio direttivo dell'Ente Teatrale Italiano
(ETI) è nominato dal Ministro per i Beni e le Attività
Culturali, che provvede altresì con suo decreto alla nomina
del presidente del consiglio stesso.
2. I bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'ente sono
trasmessi annualmente dopo l'approvazione del Consiglio
direttivo, al Ministro per i Beni e le Attività Culturali per
l'approvazione definitiva.
3. L'Ente Teatrale Italiano (ETI) deve mensilmente trasmettere
al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l'elenco delle
opere drammatiche, non musicali, collocate in Italia, nonchè
l'elenco delle opere drammatiche italiane, non musicali,
collocate all'estero, ai sensi dell'art. 184 della legge,
fornendo altresì per ciascuna opera, le indicazioni richieste
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Art. 62
1. Il servizio di esazione dei diritti di rappresentazione
sulle opere collocate, ai sensi dell'art. 183 della legge, è
attribuito, in via esclusiva, alla SIAE.
2. L'ente stesso, a mezzo delle proprie rappresentanze
all'estero o attraverso le società estere, provvede
all'esazione dei diritti riflettenti le opere collocate, ai
sensi dell'art. 184 della legge.
Art. 63
Il pubblico ufficiale e il funzionario autorizzato a
compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti
nell'art. 164, n. 3, della legge, sono il presidente dell'ente
di diritto pubblico e i funzionari all'uopo designati, secondo
le norme statutarie dell'ente.
CAPO VII
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 64
1.
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con
la sanzione amministrativa di euro 103 chiunque:
a) non provvede, entro il termine e nelle forme stabilite ai
sensi delle disposizioni contenute nel Capo III di questo
regolamento, al deposito e alla denuncia dell'opera, o
inserisce nella denuncia indicazioni non rispondenti a verità
b) non consegna il programma fedele delle pubbliche esecuzioni
all'ufficio incaricato dell'esazione del diritto demaniale, ai
sensi dell'art. 51;
c) non presenta alla SIAE il rendiconto dell'edizione
dell'opera di pubblico dominio, ai sensi dell'art. 53;
NOTA: A causa dell'abrogazione dell'art. 53, anche la
lettera c) si deve intendere abrogata
d) omette di denunciare all'Ente Teatrale Italiano (ETI) le
opere drammatiche non musicali collocate in paesi stranieri.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 65
Le opere pubblicate e i prodotti fabbricati prima della data
di entrata in vigore della legge, per i quali l'omissione del
deposito, ai sensi del secondo comma dell'art. 106 della
legge, impedisce l'acquisto o l'esercizio dei relativi
diritti, possono, ai sensi dell'art. 105 della legge stessa,
essere depositati, con gli effetti delle disposizioni
contenute negli artt. 77 e 92 comma secondo e 99 comma secondo
della legge, entro il termine di sei mesi dalla data suddetta,
purché non sia decorso il termine stabilito dalla legge per la
tutelabilità dell'opera o del prodotto.
Art. 66
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce
annualmente la somma stanziata a norma dell'art.198 della
legge fra le Casse delle associazioni sindacali di assistenza
e di previdenza degli autori e scrittori e dei musicisti sulla
base delle proposte della confederazione dei professionisti e
artisti.
NOTA: Come
conseguenza dell'abrogazione del diritto demaniale, non
esistono più somme da ripartire, pertanto anche il presente
articolo va inteso come abrogato.
Art. 67
Gli enti intermediari di diritto privato, che esercitano,
sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, diritti
relativi alle facoltà esclusive di autore elencate nel primo
comma dell'art. 180 della legge, hanno facoltà di regolare con
la SIAE attraverso diretti accordi le modalità per l'ulteriore
funzionamento degli enti intermediari suddetti e per la
cessazione della loro attività.  |