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NOTA INTRODUTTIVA
Pubblichiamo qui la legge fondamentale che
disciplina il diritto d'autore in Italia da noi aggiornata secondo le
convenzioni di trasparenza della
D.A.C.. La pubblicazione è da intendersi in fase di
costruzione attiva, pertanto non ancora definitiva.
La legge è
aggiornata alla data corrente.
LEGGE
22 aprile 1941
n. 633 e successive modifiche
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.166 del 16 luglio 1941 )
TESTO TRASPARENTE AGGIORNATO AL MARZO 2005
PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore
CAPO I
Opere protette.
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno
di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed
alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere
letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla
protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e
resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le
banche di dati che per la scelta o la disposizione del
materiale costituiscono una creazione intellettuale
dell'autore.
Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,
religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le
opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti
di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia
fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del
disegno, della incisione e delle arti figurative similari,
compresa la scenografia.
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora,
sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai
sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento
analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di
semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V
del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi,
purché originali quale risultato di creazione intellettuale
dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla
presente legge le idee e i principi che stanno alla base di
qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base
delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il
materiale preparatorio per la progettazione del programma
stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1,
intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed
individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in
altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al
loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su
tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé
carattere creativo e valore artistico.
Art. 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di
parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma,
come risultato della scelta e del coordinamento ad un
determinato fine letterario, scientifico, didattico,
religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i
dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette
come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio
dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di
cui sono composte.
Art. 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria,
sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo
dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le
trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica,
le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento
sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le
riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera
originale.
Art. 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi
degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni
pubbliche, sia italiane che straniere.
CAPO II
Soggetti del diritto.
Art. 6
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è
costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare
espressione del lavoro intellettuale.
Art. 7
È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e
dirige la creazione dell'opera stessa.
È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei
limiti del suo lavoro.
Art. 8
È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in
essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero è annunciato
come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o
radiodiffusione dell'opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il
segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come
equivalenti al nome vero.
Art. 9
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato
un'opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti
dell'autore, finché questi non si sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli
pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo
precedente.
Art. 10
Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed
inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene
in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la
prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La
difesa del diritto morale può peraltro essere sempre
esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non
può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o
utilizzata in forma diversa da quella della prima
pubblicazione senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia,
in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la
pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione
dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria,
alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.
Art. 11
Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni
spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate
sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano
scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle
opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti
pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro
pubblicazioni.
CAPO III
Contenuto e durata del diritto di autore.
SEZIONE I
Protezione della utilizzazione economica dell'opera.
Art. 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente
l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti
fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei
diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.
È considerata come prima pubblicazione la prima forma di
esercizio del diritto di utilizzazione.
Art. 12-bis
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del
diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per
elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore
dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni
impartite dallo stesso datore di lavoro.
Art. 12-ter
Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale
sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue
mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica dell'opera.
Art. 13
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la
moltiplicazione in copie, diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo
o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia,
l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia
ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Art. 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei
mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o
riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo
precedente.
Art. 15
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in
pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o
la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a
pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica,
dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di
pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o
recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della
famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di
ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
Art. 15-bis
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede
dei centri o degli istituti di assistenza formalmente
istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché
destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano
effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la
Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) e le
associazioni di categoria interessate, la misura del compenso
sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare sentito il Ministro dell'Interno.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni
parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che
devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui
al primo periodo del comma 1.
In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei
soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e
per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da
contenere in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma
documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della
manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga
esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti,
interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà
nell'esplicazione di finalità di volontariato.
Art. 16
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o
senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei
mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il
telefono, la radio, la radio, la televisione ed altri mezzi
analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via
satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni
al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso;
comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico
dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun
atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di
messa a disposizione del pubblico.
Art. 16-bis
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di
frequenza che, a norma della legislazione sulle
telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali
destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla
comunicazione individuale privata purché la ricezione di
questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili
alla ricezione da parte del pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire
sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di
radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali
portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal
pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta
al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di
programmi siano diffusi in forma codificata, vi è
comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i
mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a
disposizione del pubblico a cura dell'organismo di
radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora
la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel
territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista
il livello di protezione che per il detto sistema di
comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono
trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio
nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si
considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla
presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite,
sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la
stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non
situata in uno stato membro dell'unione europea, ma la
comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di
un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la
comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio
nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la
sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge,
relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati
nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di
radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea,
invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di
ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate,
destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o
televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro stato
membro dell'Unione Europea e destinata alla ricezione del
pubblico.
Art. 17
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la
messa in commercio o in circolazione, o comunque a
disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi
titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e
comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel
territorio degli Stati della Comunità Europea, a fini di
distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati
extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie
dell'opera non si esaurisce nella Comunità Europea, se non nel
caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento
della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del
diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a
disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,
anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie
dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce
esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna
gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal
titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di
ricerca scientifica.
Art. 18
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione
dell'opera in altra lingua o dialetto.
Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di
modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera
previste nell'art. 4.
L'autore ha
altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in
raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera
qualsiasi modificazione.
Art. 18-bis
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la
cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di
opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo
limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio
economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la
cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di
opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni
aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini
diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio
o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la
vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli
originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio
ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il
diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da
questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è
nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie
interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma,
del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale
20 luglio 1945, n. 440.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o
disegni di edifici e ad opere di arte applicata.
Art. 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono
fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude
l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno
delle sue parti.
SEZIONE II
Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità
dell'autore. Diritto morale dell'autore.
Art. 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione
economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della
sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti
stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la
paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione,
mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno
dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo
onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può
opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel
corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle
altre modificazioni che si rendesse necessario apportare
all'opera già realizzata. Però se all'opera sia riconosciuta
dalla competente autorità statale importante carattere
artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di
tali modificazioni.
Art. 21
L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto
di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità
di autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi
causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il
nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni,
esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in
qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al
pubblico.
Art. 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le
modificazioni della propria opera non è
più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per
chiederne la soppressione.
Art. 23
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può
essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai
figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri
ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti
ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro
discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì
essere esercitata dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
Art. 24
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi
dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che
l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o
l'abbia affidata ad altri.
Qualora l'autore abbia fissato un termine per la
pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate
prima della sua scadenza.
Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia
tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il
pubblico ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del
defunto, quando risulti da scritto.
Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute
nella Sezione II del Capo II del Titolo III.
Titolo III.
SEZIONE III
Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.
Art. 25
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta
la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno
solare dopo la sua morte.
Art. 26
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle
drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata
dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno
dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del
coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione
economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla
vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione
economica dell'opera come un tutto è di settant'anni dalla
prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la
pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni
dell'art. 30 per le riviste, i giornali e le altre opere
periodiche.
Art. 27
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel
capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione
economica è di settant'anni a partire dalla prima
pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata
effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è
rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate
dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme
stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di
durata determinato nell'art. 25.
Art. 27-bis.
La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma
per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente
sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica
l'evento considerato dalla norma.
Art. 28
Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti
esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve
essere fatta mediante denuncia al Ministero per i Beni e le
Attività CSulturali - Ufficio del Diritto d'Autore, secondo le
disposizioni stabilite nel regolamento.
La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite
da dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del
deposito della denuncia di fronte ai terzi che abbiano
acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima.
Art. 29
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
spettanti, a termini dell'art. 11, alle Amministrazioni dello
Stato, alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti
pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano
scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima
pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la
pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le
memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici
culturali tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali,
l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei
suoi scritti.
Art. 30
Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano
pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei
diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni,
decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno
della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.
Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o
il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a
partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei
singoli fascicoli o numeri.
Art. 31
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte
dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo
85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica è
di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.
Art. 32
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di
utilizzazione economica dell'opera cinematografica o
assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo
la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti
persone: il direttore artistico, gli autori della
sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore
della musica specificamente creata per essere utilizzata
nell'opera cinematografica o assimilata.
Art. 32-bis
I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica
durano sino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore.
Art. 32-ter
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione
economica previsti dalle disposizioni della presente sezione
si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte
dell'autore o altro evento considerato dalla norma.
CAPO IV
Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per
talune categorie di opere.
SEZIONE I
Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole,
opere coreografiche e pantomimiche.
Art. 33
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori,
rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle
composizioni musicali con parole, ai balli e balletti
musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi
articoli.
Art. 34
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta
all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti
derivanti dalla comunione.
Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in
proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o
musicale.
Nelle opere liriche si considera che il valore della parte
musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore
complessivo dell'opera.
Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con
parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due
contributi si considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare
separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il
disposto degli articoli seguenti.
Art. 35
L'autore della parte letteraria non può disporne per
congiungerla ad altro testo musicale all'infuori dei casi
seguenti:
1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo
il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi
non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si
tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e, nel
termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera
letteraria da emettere in musica;
2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata
dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata,
essa non è rappresentata od eseguita nei termini indicati nel
numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere
stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi
degli articoli 139 e 141;
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione,
l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il
periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio,
poema sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, se
si tratta di altra composizione.
Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può
altrimenti utilizzare la musica.
Art. 36
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore
della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità,
senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del
compositore.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio
dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il
rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane
fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od
eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.
Art. 37
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre
composte di musica, di parola e di danze o di mimica, quali le
riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non
ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di
utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta
all'autore della parte coreografica o pantomimica e, nelle
riviste musicali, all'autore della parte letteraria.
Con le modificazioni richieste dalle norme del comma
precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni
degli articoli 35 e 36.
SEZIONE II
Opere collettive, riviste e giornali.
Art. 38
Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di
utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa,
senza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione
dell'art. 7.
Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il
diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con
l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme
seguenti.
Art. 39
Se un articolo è inviato alla rivista o giornale per essere
riprodotto da persona estranea alla redazione del giornale o
della rivista e senza precedenti accordi contrattuali,
l'autore riprende il diritto di disporne liberamente quando
non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un
mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel
termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.
Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore
della rivista o giornale ne può differire la riproduzione
anche al di là dei termini indicati nel comma precedente.
Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del
manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo
in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale,
ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.
Art. 40
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o
giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome
figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto
contrario, al personale della redazione.
Art. 41
Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione
contenuta nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto,
salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da
riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste
dalla natura e dai fini del giornale.
Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome
dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o
riduzione di parti di detto articolo.
Art. 42
L'autore dell'articolo, o altra opera, che sia stato
riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in
estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera
collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.
Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali,
l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di
riprodurli in altre riviste o giornali.
Art. 43
L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha
obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli
articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua
richiesta.
SEZIONE III
Opere cinematografiche.
Art. 44
Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore
del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della
musica ed il direttore artistico.
Art. 45
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
cinematografica spetta a che ha organizzato la produzione
dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi
articoli.
Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è
indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera
è
registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103,
prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.
Art. 46
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spettante
al produttore ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico
dell'opera prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o
proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni
dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati
nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle
parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire
direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un
compenso separato per la proiezione.
Il compenso
è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le
norme del regolamento.
Gli autori
del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico,
qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle
proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno
diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano
raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col
produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e
la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra
le categorie interessate.
XXX In deroga vedi il comma 3 dell'art.
24 D. Lgs. 22.1.2004 n. 28
Art. 46-bis
1.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di
cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli
autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso
a carico degli organismi di emissione per ciascuna
utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione
al pubblico via etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e
assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e
nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse
spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i
diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione
economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed
assimilate espresse originariamente in lingua straniera
spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle
elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della
versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non
è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le
categorie interessate quali individuate dall'articolo 16,
primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale
20 luglio 1945, n. 440.
XXX In deroga vedi il comma 3 dell'art. 24 D. Lgs. 22.2.04 n.
28
Art. 47
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate
nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro
adattamento cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche
apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando
manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori
menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è fatta da
un collegio di tecnici nominato dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali secondo le norme fissate dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere
definitivo.
Art. 48
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro
nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del
loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione
della pellicola cinematografica.
Art. 49
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera
cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle
separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di
utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
Art. 50
Se il produttore non porta a compimento l'opera
cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della
consegna della parte letteraria o musicale, o non fa
proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal compimento, gli
autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente
dell'opera stessa.
SEZIONE IV
Opere radiodiffuse.
Art. 51
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come
servizio riservato allo Stato, che lo esercita direttamente o
per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di
radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo
intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.
Art. 52
L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la
facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno
dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo
pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente
articolo e nei seguenti.
I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo
spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove
tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.
È necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le
opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere
non nuove.
Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata
pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.
Art. 53
Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non
inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel
precedente articolo può essere esercitato per le
rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni
cinque o frazioni di cinque concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende
quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati
prima dell'inizio della stagione.
Art. 54
L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle
buone norme tecniche è di esclusiva spettanza degli organi
dello Stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni,
con i poteri stabiliti dall'art. 2, capoverso della legge 14
giugno 1928-VI, n. 1352, e dell'art. 2 del r. Decreto-legge 3
febbraio 1936-XIV, n. 654, convertito nella legge 4 giugno
1936, n. 1552.
Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere
radiodiffusi contemporaneamente all'opera.
Art. 55
1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla
radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è
autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto,
l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita
per necessità orarie o tecniche, purchè la registrazione
suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
2. È consentita la conservazione in archivi ufficiali delle
registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale
carattere documentario, senza possibilità di ulteriore
utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per
quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei
titolari di diritti connessi.
Art. 56
L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli
precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il
servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da
liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità
giudiziaria.
La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità
giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di
conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel
regolamento.
Art. 57
Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e
le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.
Art. 58
Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi
radioriceventi sonori muniti di altoparlante di opere
radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è
determinato periodicamente d'accordo fra la Società Italiana
degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) e la rappresentanza
dell'associazione sindacale competente.
Art. 59
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali
dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è
sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni
contenute nel Capo terzo di questo titolo; ad essa non sono
applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo
quelle dell'articolo 55.
Art. 60
Qualora il Ministero per i Beni e le Attività Culturali lo
disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di
propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro
pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del
regolamento.
SEZIONE V
Opere registrate su supporti
Art. 61
1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle
disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo
titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto
riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la
tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in
prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al
pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di
distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la
cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione
al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore
resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.
Art. 62
1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è
riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino
stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi
orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.
Art. 63
1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo
che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini
degli articoli 20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste
dalle necessità tecniche della registrazione.
Art. 64
La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali
delle matrici dei dischi della Discoteca di Stato, per trarne
dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che
all'estero a termini dell'art. 5 della legge 2 febbraio
1939-XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento della
Discoteca di Stato, allorché siano registrate opere tutelate,
è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le
norme contenute nel regolamento.
SEZIONE VI
Programmi per elaboratore.
Art. 64-bis
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e
64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge
sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di
effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o
parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o
in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il
caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione
o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano
una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette
all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni
altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la
riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei
diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la
locazione, del programma per elaboratore originale o di copie
dello stesso. La prima vendita di una copia del programma
nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei
diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di
distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad
eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del
programma o di una copia dello stesso.
Art. 64-ter
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione
del titolare dei diritti le attività indicate nell'art.
64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono
necessarie per l'uso del programma per elaboratore
conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo
acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto
di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare
una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia
necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per
elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei
diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il
funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee
ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma
stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di
caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o
memorizzazione del programma che egli ha il diritto di
eseguire. Le cause contrattuali pattuite in violazione del
presente comma 2 sono nulle.
FINO A QUI
Art. 64-quater
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è
richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di
elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art.
64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la
forma del codice, siano indispensabili per ottenere le
informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con
altri programmi di un programma per elaboratore creato
autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da
altri che abbia il diritto di usare una copia del programma
oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire
l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente
accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del
programma originale necessarie per conseguire
l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le
informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento
dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di
consentire l'interoperabilità del programma creato
autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la
commercializzazione di un programma per elaboratore
sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni
altra attività che violi il diritto di autore.
3. Le cause contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e
2 sono nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle
opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con
legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente
articolo non possono essere interpretate in modo da consentire
che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio
agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in
conflitto con il normale sfruttamento del programma.
SEZIONE VII
Banche di dati
Art. 64-quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di
eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale,
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e
ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale
o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia
nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del
diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di
controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite
successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in
pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle
operazioni di cui alla lettera b).
Art. 64-sexies
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo
64-quinquies da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando
abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca
scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si
indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo
scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività
di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di
riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale
del contenuto su altro supporto sono comunque soggette
all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza
pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o
giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le
attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere
da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una
sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al
contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale
impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare
solo una parte della banca di dati, il presente comma si
applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2
sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa
esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da
consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente
pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con
il normale impiego della banca di dati.
CAPO V
Eccezioni e limitazioni
SEZIONE I
Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
Art. 65
1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico
o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure
radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri
materiali dello stesso carattere possono essere liberamente
riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o
giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o
l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purchè si
indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome
dell'autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o
materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di
attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di
cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si
indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il
nome dell'autore, se riportato.
Art. 66
1. I discorsi su argomenti di interesse politico o
amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in
pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al
pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati
al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo,
nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o
telematici, purchè indichino la fonte, il nome dell'autore, la
data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.
Art. 67
1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di
pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie
o amministrative, purchè si indichino la fonte e, ove
possibile, il nome dell'autore.
Art. 68
1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere
per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di
riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel
pubblico.
2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche
accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei
pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dal predetti
organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio
economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e
partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per
cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le
pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di
opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o
sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali
utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di
terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia,
xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono
corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle
opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali
apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma
3. La misura di detto compenso e le modalità per la
riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i
criteri posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo
diverso accordo tra la S.I.A.E. e le associazione delle
categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore
per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina
rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti
nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse
con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate
liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con
corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore
degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter,
determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del
medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato
direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli
introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le
biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si
applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in
quanto di difficile reperibilità sul mercato.
6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui al
commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in
concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti
all'autore.
Art. 68-bis
1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei
prestatori intermediari dalla normativa in materia di
commercio elettronico, sono esentati dal diritto di
riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di
rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e
parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico,
eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete
tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo
legittimo di un'opera o di altri materiali.
Art. 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello
Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione
culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione
da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è
dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti
e le partiture musicali;
b) i fonogrammi e i videogrammi contenenti opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in
movimento, siano essere sonore o meno, decorsi almeno diciotto
mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione,
ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di
distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla
realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche
dello Stato e degli enti pubblici è consentita la
riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale
diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e
dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse
sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche,
cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di
parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi
se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti
giustificati da tali fini e purchè non costituiscano
concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se
effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica
l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e
per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico le riproduzione non può
superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa
la modalità per la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere
sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei
nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione,
del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera
riprodotta.
Art. 71
1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato
possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere
in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di
autore, purchè l'esecuzione sia effettuata senza scopo di
lucro.
Art. 71-bis
1. Ai portatori di particolari handicap sono consentire, per
uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o
l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi,
purchè siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano
carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto
dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190,
sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui
al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli
beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione
dell'eccezione.
Art. 71-ter
1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione
destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di
attività privata di studio, su terminali aventi tale unica
funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al
pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli
archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali
contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli
derivanti da atti di cessione o da licenza.
Art. 71-quater
1. È consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive
effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e
pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purchè i
titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentito il comitato di cui all'art. 190.
Art. 71-quinquies
1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla
rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere
e dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità
competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il
corretto svolgimento di un procedimento amministrativo,
parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee
soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con
le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari,
per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli
articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, commi 2, 70, comma 1, 71-bis
e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a
condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il
possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale
protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del
loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di
cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione
dell'equo compenso, ove previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di
cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a
disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere
accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando
l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli
enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle
eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte
a consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di
accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di
cui all'articolo 190 perché esperisca un tentativo
obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui
all'articolo 194-bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
SEZIONE II
Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies
1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona
fisica per uso esclusivamente personale, purchè senza scopo di
lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali,
nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata
da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire
la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di
persona fisica per uso personale costituisce attività di
riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli
13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere
o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in
modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando
l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei
diritti sono tenuti a consentire che, nonostante
l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso
legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto,
ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare un
copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a
condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo
sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non
arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Art. 71-septies
1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i
produttori originari di opere audiovisive, gli artisti
interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i
loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la
riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui
all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli
apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione
analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota
del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che
per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un
apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della
componente interna destinata alla registrazione, ovvero,
qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per
apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video,
quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o
trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o
videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata
alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il
comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli
apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la
determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o
meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater,
nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto
alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento
triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel
territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e
i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono
presentare alla Società Italiana degli Autori ed Editori
(S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale
risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che
devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata
corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il
pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di
registrazione.
4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3,
ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione
presentata non corrisponda alla realtà, la Società italiana
degli autori e editori (S.I.A.E.) può ottenere che il giudice
disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto
obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie
informazioni.
Art. 71-octies
1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e
supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società
Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), la quale provvede
a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento
agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento
ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro
associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza
ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del
compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti
interpreti o esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli
apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto
alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), la
quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche
tramite le loro associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il
restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori
originari di opere audiovisivi, i produttori di videogrammi e
gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli
artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta
per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7,
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
SEZIONE III
Disposizioni comuni
Art. 71-nonies
1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e
da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono
applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a
disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non
devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle
opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato
pregiudizio agli interessi dei titolari.
Art. 71-decies
1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute
nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di
cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli
altri capi del titolo II, nonché al capo I del titolo II-bis.
TITOLO II
Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto
di autore
CAPO I
Diritti del produttore di fonogrammi
Art. 72
1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo
I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la
durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta,
temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo
o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di
duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi
fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si
esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel
caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma
effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari
dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la
vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli
esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei
suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale
diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a
disposizione del pubblico
Art. 73
1. Il produttore dei fonogrammi, nonché gli artisti interpreti
e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione
o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi,
indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e
prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per
l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della
cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi
compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle
pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in
occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei
fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al
produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti
interpreti o esecutori interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché
le relative modalità, sono determinate secondo le norme del
regolamento.
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini
dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta
dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati
dallo Stato.
Art. 73-bis
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del
fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche
quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo
non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è
determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del
regolamento.
Art. 74
Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del
disco o apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci,
prevista nell'articolo che precede, sia effettuata in
condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi
interessi industriali.
Su richiesta dell'interessato, il Ministro per i Beni e le
Attività Culturali, in attesa della decisione dell'autorità
giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione del
disco o dell'apparecchio analogo riproduttore di suoni o di
voci, previ accertamenti tecnici e disponendo, se occorra,
quanto è
necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità
della utilizzazione.
Art. 75
1. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di
cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale
periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, la durata dei diritti è di
cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.
Art. 76
1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere
distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni
di cui all'articolo 62, in quanto applicabili.
Art. 77
Abrogato
Art. 78
1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica
che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima
fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o
esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale
avviene la diretta registrazione originale.
Art. 78-bis
1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti
radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al
presente capo.
CAPO I-BIS
Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento
Art. 78-ter
1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive e di
sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto
esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o
in parte, degli originali e delle copie delle proprie
realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo,
compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali
realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce
nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima
vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato
membro;
c) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico
dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni. La
vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non
esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico
dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce
con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni
dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o
la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata
al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta
anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima
comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o
audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.
CAPO II
Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva
Art. 79
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a
favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei
produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e
degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di
emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni
effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al
distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via
cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o
in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle
proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico,
se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di
un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel
momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie
emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle
proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si
esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel
caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in
uno Stato membro;
f) i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono
con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a
disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto
esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni
per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove
registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione
radiofonica e televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via
cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni
dalla prima diffusione di una emissione
CAPO III
Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori.
Art. 80
1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli
attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre
persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o
eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse
tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno,
indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante
per le prestazioni artistiche;
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni
artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea
o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte,
della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia
forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del
pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie
prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via
etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni
artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in
funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di
una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione
consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia
utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli
artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73;
qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a
favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo
compenso di cui all'art. 73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie
prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro
prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce nel
territorio della Comunità europea se non nel caso di prima
vendita da parte del titolare del diritto o con il consenso in
uno Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni
delle loro prestazioni artistiche e delle relative
riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso
di cessione nel diritto di noleggio ad un produttore di
fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di
ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal
produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto
di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni
sindacali competenti della confederazione degli industriali,
detto compenso è stabilito con la procedura di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20
luglio 1945, n. 440.
3. I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono
con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli
atti di messa a disposizione del pubblico.
Art. 81
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il
diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla
riproduzione della loro recitazione rappresentazione o
esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o
alla loro reputazione.
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art.
74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie
nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate
dalle norme contenute nel comma 1 dell'art. 54.
Art. 82
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che
precedono, si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica,
letteraria o musicale, una parte di notevole importanza
artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte
orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e
non di semplice accompagnamento.
Art. 83
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono
le prime parti nell'opera o composizione drammatica,
letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia
indicato nella comunicazione al pubblico della loro
recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente
apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali
fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.
Art. 84
1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli
artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di
fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché
il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla
stipula del contratto per la produzione di un'opera
cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in
movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera
cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole
importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta,
per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e
assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere,
via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli
organismi di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e
assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e
nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti
ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo
compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di
sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e,
in difetto di accordo da concludersi tra l'istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni
sindacali competenti della confederazione degli industriali, è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Art. 85
I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a
partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se
una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione
è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i
diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima
pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al
pubblico della fissazione.
Art. 85-bis
1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e
nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è
riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via
cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis.
CAPO III-BIS
Diritti relativi ad opere
pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta
successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali
d'autore
Art. 85-ter
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi,
dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto
d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la
prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i
diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle
disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, del
Titolo I della presente legge, in quanto applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
di cui al comma 1 è
di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione
o comunicazione al pubblico.
CAPO III-TER
Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere
di pubblico dominio.
Art. 85-quater
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui
il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo,
edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio
spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica
dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e
scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare del
diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta
al curatore della edizione critica e scientifica il diritto
alla indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di
venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in
qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata.
Art. 85-quinquies
I termini finali di durata del diritti previsti dal Capi I,
I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo del Titolo II si
computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio
dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento
considerato dalla norma.
CAPO IV
Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali.
Art. 86
All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono
opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi
delle disposizioni del Titolo I, compete un diritto a compenso
quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri,
oltre quello per il quale è stato composto.
Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima
rappresentazione nella quale il bozzetto è
stato adoperato.
CAPO V
Diritti relativi alle fotografie.
Art. 87
Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di questo capo le immagini di persone o di
aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale,
ottenute col processo fotografico o con processo analogo,
comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i
fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte
di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti
simili.
Art. 88
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione,
diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni
stabilite dalla Sezione II del Capo VI di questo titolo, per
ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo
alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei
diritti di autore sull'opera riprodotta.
Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e
nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro
i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il
diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del
committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso
del committente medesimo e salvo pagamento a favore del
fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la
riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali con le norme
stabilite dal regolamento può fissare apposite tariffe per
determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.
Art. 89
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione
della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione
dei diritti previsti all'articolo precedente, sempreché tali
diritti spettino al cedente.
Art. 90
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti
indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo
capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo
dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la
loro riproduzione non è
considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli
articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la
malafede del riproduttore.
Art. 91
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso
scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o
didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che
è determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la
data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla
fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri
periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi
comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un
equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma
dell'articolo 88.
Art. 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla
produzione della fotografia.
CAPO VI
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto
SEZIONE I
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.
Art. 93
Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie
familiari e personali e gli altri scritti della medesima
natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si
riferiscano alla intimità della vita privata, non possono
essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati
alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e
trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari,
anche del destinatario.
Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il
consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei
genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei
fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli
ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi
sia tra loro dissenso decide l'autorità giudiziaria, sentito
il pubblico ministero.
È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando
risulti da scritto.
Art. 94
Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario
quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un
giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o
della reputazione personale o familiare.
Art. 95
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche
alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere
tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio
pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze
ufficiali o agli atti e corrispondenze che presentano
interesse di Stato.
SEZIONE II
Diritti relativi al ritratto.
Art. 96
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto
o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le
disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le
disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93.
Art. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la
riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o
dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di
polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando
la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di
interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in
commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi
pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro
della persona ritrattata.
Art. 98
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su
commissione può dalla persona fotografata o dai suoi
successori o dai suoi successori o aventi causa essere
pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso
del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da
parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un
equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia
originaria, deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma
dell'articolo 88.
CAPO VII
Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria.
Art. 99
All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri
lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di
problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di
riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il
diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino
il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire
sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed
eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, secondo le norme stabilite
dal regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti
anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.
CAPO VIII
Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno
dell'opera degli articoli e di notizie - Divieto di taluni
atti di concorrenza sleale.
Art. 100
Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può
essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso
dell'autore.
Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o
carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità
di confusione.
È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la
riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella
pubblicazione periodica in modo cosi costante da individuare
l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.
Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni
periodiche non può essere riprodotto in altre opere della
stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da
quando è cessata la pubblicazione del giornale.
Art. 101
La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non
sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti
in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.
Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione,
dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie
giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse
sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e comunque,
prima della loro pubblicazione in un giornale o altro
periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte
dell'agenzia. A tale fine, affinché le agenzie suddette
abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente
utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta
indicazione del giornale e dell'ora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie,
pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di
giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di
radiodiffusione.
Art. 102
È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o
imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle
testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni
o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o
di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando
detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione
di opera o di autore.
TITOLO II-bis
Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca dati
CAPO I
Diritti del costitutore di una banca di dati
Art. 102-bis
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti
rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la
sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine,
mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della
totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca
di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in
qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui
all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del
pubblico della totalità o di una parte sostanziale del
contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie,
noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in
qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui
all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati
effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro
dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la
rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a
norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza
pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il
costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata
e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le
operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di
una parte sostanziale della stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati
i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel
territorio dell'Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle
imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato
membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale
all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società
o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la
propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e
continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno
degli Stati membri dell'Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del
completamento della banca di dati e si estingue trascorsi
quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del
completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a
disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di
cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si
estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno
successivo alla data della prima messa a disposizione del
pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati
modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi
investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal
momento del completamento o della prima messa a disposizione
del pubblico della banca di dati così modificata o integrata,
e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo
termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai
commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e
sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca
di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla
normale gestione della banca di dati o arrechino un
pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o
trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.
CAPO II
Diritti e obblighi dell'utente
Art. 102-ter
1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione
del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del
diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad
opere o prestazioni contenute in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi
modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni
che siano in contrasto con la normale gestione della banca di
dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al
costitutore della banca di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della
banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del
pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non
sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi,
del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine
effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è
autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di
una parte della banca di dati, il presente comma si applica
unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi
1, 2 e 3 sono nulle
TITOLO II-ter
Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei
diritti.
Art. 102-quater
1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché
del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre
sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di
protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i
dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro
funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non
autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate
efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale
protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione
di un dispositivo di accesso o di un procedimento di
protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi
altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto,
ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle
copie che realizzi l'obiettivo di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai
programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del
titolo I.
Art. 102-quinquies
1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono
essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti
connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3,
sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte
apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti
identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore
o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni
possono altresì contenere indicazioni circa i termini e le
condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque
numero o codice che rappresenti le informazioni stesso o altri
elementi di identificazione.
TITOLO III
Disposizioni comuni
CAPO I
Registri di pubblicità e deposito delle opere.
Art. 103
La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) cura la
tenuta di un registro pubblico generale delle opere protette
ai sensi di questa legge.
La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) cura la
tenuta di un registro pubblico speciale per le opere
cinematografiche.
In detti registri sono registrate le opere soggette
all'obbligo del deposito con la indicazione del nome
dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e
con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
Alla Società Italiana degli Autori ed Editori è affidata,
altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i
programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato
il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica e la data di pubblicazione del programma,
intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei
diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria della
esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli
autori e i produttori indicati nel registro sono reputati,
sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che
sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la
presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato
nel secondo comma.
La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel
regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti
utilizzando mezzi e strumenti informatici.
Art. 104
Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza
della parte interessata, con le norme stabilite dal
regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in
parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono
sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure
gli atti di divisione o di società relativi ai diritti
medesimi.
Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere
giuridico od amministrativo in base alle disposizioni
contenute in questa legge o in altre leggi speciali.
Art. 105
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti
ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono
depositare presso la Società Italiana degli Autori ed Editori
(S.I.A.E.) un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei
termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di
cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, basterà
una copia o un esemplare della riduzione per canto e
pianoforte o per pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa
ed onerosa.
Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il
disposto del secondo comma dell'art. 92.
Art. 106
L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e
l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a
termini delle disposizioni del Titolo I di questa legge e
delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva,
per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa
legge.
La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) può far
procedere al sequestro di un esemplare o di una copia
dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite
dal regolamento.
CAPO II
Trasmissione dei diritti di utilizzazione.
SEZIONE I
Norme generali.
Art. 107
I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere
dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere
patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi
in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva
l'applicazione delle norme contenute in questo capo.
Art. 108
L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha capacità di
compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui
create e di esercitare le azioni che ne derivano.
Art. 109
La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa,
salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di
utilizzazione, regolati da questa legge.
Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di
altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte,
comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre
l'opera stessa, sempreché tale facoltà setti al cedente.
Art. 110
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere
provata per iscritto.
Art. 110-bis
1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle
missioni di radiodiffusione è
concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti
d'autore, i detentori di diritti connessi ed i
cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via
cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate
possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per
la formulazione di una proposta di contratto. In caso di
mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del
tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti
interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle
parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla
notifica.
Art. 111
I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di
utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare
oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto
contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché
spettano personalmente all'autore.
Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o
sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari
dell'opera, secondo le norme del codice di procedura civile.
Art. 112
I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di
pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere
espropriati per ragioni di interesse dello Stato.
Art. 113
L'espropriazione è disposta per decreto presidenziale, su
proposta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
sentito il Consiglio di Stato.
Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è
stabilità l'indennità spettante all'espropriato.
Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli
aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali
necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.
Art. 114
Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse
dello Stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al
giudice amministrativo, tranne per le controversie riguardanti
l'ammontare delle indennità le quali rimangono di competenza
dell'autorità giudiziaria.
SEZIONE II
Trasmissione a causa di morte.
Art. 115
Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione
dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti
disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo
di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autorità
giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per
gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.
Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabieuro, per
comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per
la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati
nelle disposizioni contenute nei codici.
La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e
da quelle che seguono.
Art. 116
L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della
comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea
alla successione.
Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione o se
non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno
dall'apertura della successione, l'amministrazione è
conferita alla Società Italiana degli Autori ed Editori
(S.I.A.E.), con decreto del tribunale del luogo dell'aperta
successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente
medesimo.
La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere
alla nomina di un nuovo amministratore.
Art. 117
L'amministrazione cura la gestione dei diritti di
utilizzazione dell'opera.
Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre
elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla
cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su
apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi
rappresentanti la maggioranza per valore delle quote
ereditarie, salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a
tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile in
materia di comunione.
SEZIONE III
Contratto di edizione.
Art. 118
Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore
l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto
e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è
regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici,
dalle disposizioni generali di questo capo e dalle
disposizioni particolari che seguono.
Art. 119
Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di
utilizzazione che spettano all'autore nel capo dell'edizione,
o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono
determinati dalla legge vigente al momento del contratto.
Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i
diritti esclusivi.
Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente
attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione
del diritti di autore più larga nel suo contenuto o di
maggiore durata.
Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai
diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali
elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile,
compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla
radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.
L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non
implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri
diritti di che non siano necessariamente dipendenti dal
diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni
del Titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.
Art. 120
Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora
create si devono osservare le norme seguenti:
1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o
categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di
tempo;
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di
lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei
diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono
avere una durata superiore ai dieci anni;
3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il
termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha
sempre il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per la
fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l'autorità
giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.
Art. 121
Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre
l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante
è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di
considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo
compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso
proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato o
manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non
compiuta interamente, o uguale volontà sia manifestata dalle
persone indicate nell'art. 23.
Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi
eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto
pena del risarcimento del danno.
Art. 122
Il contratto di edizione può essere per edizione o a termine.
Il contratto per edizione conferisce all'editore il diritto di
eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del
manoscritto completo.
Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni
e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia
essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle
edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del
compenso relativo.
Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per
oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila
esemplari.
Il contratto di edizione a termine conferisce all'editore il
diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima
necessario durante il termine, che non può eccedere venti
anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che
deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del
contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica
ai contratti di edizione riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili
ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di
distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi
conveniente.
Art. 123
Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità
delle norme stabilite dal regolamento.
Art. 124
Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è
obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile
dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo
termine, prima dell'epoca stessa.
Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende
o no procedere ad una nuova edizione.
Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione
o se, avendo dichiarato di volere procedere ad una nuova
edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla
notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende
risoluto.
L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata
nuova edizione se non sussistano giusti motivi da parte
dell'editore.
Art. 125
L'autore è obbligato:
1. a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal
contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o
costosa la stampa;
2. a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per
tutta la durata del contratto.
L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le
bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.
Art. 126
L'editore è obbligato:
1. a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome
dell'autore, ovvero anonima o pseudonima se ciò è previsto nel
contratto in conformità dell'originale e secondo le buone
norme della tecnica editoriale;
2. a pagare all'autore i compensi pattuiti.
Art. 127
La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo
entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può
essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della
effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e
definitivo dell'opera.
In mancanza di termini contrattuali la pubblicazione o la
riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni
dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'autorità
giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando
sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra
circostanza del caso.
È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un
termine o che contenga fissazione di un termine superiore al
termine massimo sopra stabilito.
Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.
Art. 128
Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione
non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato
o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di
domandare la risoluzione del contratto.
L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una
dilazione, non superiore alla metà del termine predetto,
subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea
garanzia. Può altresì limitare la pronunzia di risoluzione
soltanto ad una parte del contenuto del contratto.
Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire
l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei
danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è
mancata malgrado la dovuta diligenza.
Art. 129
L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che
crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione,
fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa,
salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla
modificazione.
L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove
edizioni. L'editore deve interpellarlo in proposito prima di
procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le
parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato
dall'autorità giudiziaria.
Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di
una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla,
l'editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella
nuova edizione di segnalare e distinguere l'opera
dell'aggiornatore.
Art. 130
Il compenso spettante all'autore è costituito da una
partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base
ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari
venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una
somma a stralcio per le edizioni di:
- dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in
collaborazione;
- traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
- discorsi o conferenze;
- opere scientifiche;
- lavori di cartografia;
- opere musicali o drammatico-musicali;
- opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere
conto annualmente delle copie vendute.
Art. 131
Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è
fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore.
Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore
se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la
diffusione dell'opera.
Art. 132
L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso
dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria
oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo
ultimo caso i diritti dell'editore cedente non possono essere
trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla
diffusione dell'opera.
Art. 133
Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato,
l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo
o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende
acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla
vendita a sottoprezzo o ad uso di macero.
Art. 134
I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione
dell'insuccesso dell'opera;
3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta,
salva l'applicazione delle norme dell'art. 121;
4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o
messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o
di una disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel
caso previsto dall'art. 133;
6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle
disposizioni della Sezione V di questo capo.
Art. 135
Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del
contratto di edizione.
Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore,
entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua
l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro
editore nelle condizioni indicate nell'art. 132.
SEZIONE IV
Contratti di rappresentazione e di esecuzione.
Art. 136
Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di
rappresentare in pubblico un'opera drammatica,
drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque
altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato,
oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle
disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni
particolari che seguono.
Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è
esclusiva e non è trasferibile ad altri.
Art. 137
L'autore è obbligato:
1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia
stata pubblicata per le stampe;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per
tutta la durata del contratto.
Art. 138
Il concessionario è obbligato:
1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o
variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al
pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome
dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;
2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti
dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono
designati d'accordo con l'autore.
Art. 139
Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli
articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine
fissato al secondo comma dell'art. 127 che viene elevato a
cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.
Art. 140
Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura,
nonostante la richiesta dell'autore, di ulteriormente
rappresentare l'opera dopo una prima rappresentazione, od un
primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte musicale
o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto
di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze
stabilite nel terzo comma dell'art. 128.
Art. 141
Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una
composizione musicale è regolato dalle disposizioni di questa
sezione in quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto
del contratto medesimo.
SEZIONE V
Ritiro dell'opera dal commercio.
Art. 142
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto
di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di
indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di
riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare
l'opera medesima.
Questo diritto è personale e non è trasmissibile.
Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve
notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha
ceduto i diritti ed al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, il quale dà pubblica notizia dell'intendimento
medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.
Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle
notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere
all'autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della
pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il
risarcimento del danno.
Art. 143
L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistino gravi
ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della
riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o
spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una
indennità a favore degli interessati, fissando la somma
dell'indennizzo e il termine per il pagamento.
L'autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente
il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di
urgenza, prima della scadenza del termine indicato nell'ultimo
comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il
pagamento di una idonea cauzione.
Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'autorità
giudiziaria cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza.
La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione,
rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il
termine per ricorrere all'autorità giudiziaria, previsto
nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo dichiarato
sospeso il commercio dell'opera, è
soggetto alle sanzioni civili e penali comminate da questa
legge per le violazioni del diritto di autore.
SEZIONE VI
Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle
arti figurative.
Art. 144
Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a
mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della
stampa, e gli autori dei manoscritti originali, hanno diritto
ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica
degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti, quale
presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto
del suo prezzo originario di alienazione.
L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente
sono, tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica
non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo
oneroso, ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu
inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica.
Art. 145
Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente hanno
altresì diritto ad una percentuale sul maggior valore che gli
esemplari originali delle proprie opere abbiano ulteriormente
conseguito nelle successive vendite pubbliche, ragguagliata
alla differenza tra i prezzi dell'ultima vendita pubblica e di
quella immediatamente precedente.
Art. 146
Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute
soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a euro mille
per i disegni e le stampe, a euro cinquemila per le pitture e
a euro diecimila per le sculture. Esse sono a carico del
proprietario venditore.
Art. 147
Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in
questa sezione, conseguito in qualsiasi vendita, non
considerata pubblica da questa legge, raggiunga euro 2,07 per
i disegni e le stampe, euro 15,49 per le pitture, euro 20,66
per le sculture e superi il quintuplo del prezzo originario di
alienazione, comunque effettuata, tale maggior valore è
attribuito in misura del dieci per cento agli autori delle
opere ed è a carico del proprietario venditore.
Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto
dall'esemplare e del concorso delle condizioni previste da
questo articolo.
La percentuale è ridotta al cinque per cento se il venditore
provi a sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo
non inferiore alla metà di quello da lui realizzato.
Per la determinazione del maggior valore si applicano le
disposizioni dell'art. 145.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere
anonime o pseudonime, salvo per queste ultime, quanto è
disposto dall'art. 8 della presente legge.
Art. 148
Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli
si considerano opere originali anche quelle replicate
dall'autore, ma non le riproduzioni comunque eseguite. Per
quanto riguarda in particolare le stampe, si considerano
originali quelle tratte dall'incisione originaria e firmate
dall'autore.
Art. 149
Agli effetti di questa legge sono considerate vendite
pubbliche:
a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni
autorizzate ai sensi del R. Decreto-legge 21 gennaio 1934-XII,
n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607;
b) le vendite giudiziarie;
c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;
d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico
per l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva
trattativa privata;
e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali,
organizzate od eseguite da terzi.
Art. 150
I diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147 spettano
all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni
testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi,
limitatamente ai primi tre gradi, secondo le norme del codice
civile; in difetto dei successori sopra indicati,
essi sono devoluti all'Ente
Nazionale di Assistenza e Previdenza per i pittori e scultori.
Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per
cinquant'anni dopo la sua morte e non possono formare oggetto
di alienazione o di preventiva rinuncia.
Art. 151
La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica
a termini dell'art. 144 è fissata nella misura dell'uno per
cento sino alla somma di euro 25,82, del due per cento per la
somma eccedente tale prezzo e sino a euro 51,64, e del cinque
per cento per l'eccedenza ulteriore di prezzo.
Art. 152
Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art.
145 sono così determinate:
2% per aumenti di valore non eccedenti euro 5,16
3% per aumenti di valore superiori a euro 5,16
4% per aumenti di valore superiori a euro 15,49
5% per aumenti di valore superiori a euro 25,82
6% per aumenti di valore superiori a euro 38,73
7% per aumenti di valore superiori a euro 51,64
8% per aumenti di valore superiori a euro 64,56
9% per aumenti di valore superiori a euro 77,47
10% per aumenti di valore superiori a euro 90,38.
Art. 153
Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere
delle arti figurative contemplate in questa sezione ha
l'obbligo di prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari
originali le percentuali dovute ai sensi degli articoli 144 e
145 e di versarne il relativo importo alla Società Italiana
degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), nel termine stabilito dal
regolamento.
Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato,
chi presiede la vendita è costituito depositario, ad ogni
effetto di legge, delle somme prelevate.
Art. 154
Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto
almeno il prezzo indicato dall'art. 146 debbono essere
denunciate, a cura di chi legalmente presiede alla vendita,
alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.),
questo provvede alla relativa registrazione nelle forme
stabilite dal regolamento.
L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto
dall'opera salvo impugnativa di falso.
Art. 155
I valori indicati negli articoli di questa sezione possono
essere modificati con regio decreto da emanarsi a norma
dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
CAPO III
Difese e sanzioni giudiziarie.
SEZIONE I
Difese e sanzioni civili.
1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.
Art. 156
Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di
utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa
legge, oppure intende impedire la continuazione o la
ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in
giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia
interdetta la violazione.
L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle
disposizioni del codice di procedura civile.
Art. 157
Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o
di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo,
compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione
musicale, può richiedere al prefetto della provincia, secondo
le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della
rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la
prova scritta del consenso da esso prestato.
Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e
ai documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la
rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata
di adire l'autorità giudiziaria, per i definitivi
provvedimenti di sua competenza.
Art. 158
Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione
economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere
che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta
la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.
Art. 159
La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo
precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o copie
illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi
impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro
natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione
o diffusione.
Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di
cui si tratta può essere impiegata per una diversa
riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere a sue
spese la separazione di questa parte nel proprio interesse.
Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui
si chiede la rimozione o la distruzione, hanno singolare
pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare
d'ufficio il deposito in un pubblico museo.
Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie
e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano
aggiudicati per un determinato prezzo in conto del
risarcimento dovutogli.
I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non
colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in
buona fede per uso personale.
Art. 160
La rimozione o la distruzione non può essere domandata
nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve
essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino
alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati
risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il
sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a
quella sopraindicata.
Art. 161
Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli
articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità
giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il
sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del
diritto di utilizzazione.
Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano
dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare
gravità o quando la violazione del diritto di autore è
imputabile a tutti i coautori.
L'autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi
particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti
all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche a chi
mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi
commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi
mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione
arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratore.
Art. 162
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i
procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle
norme dei codice di procedura civile concernenti i
procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva
per. quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la
perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo .di
ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o
più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di
accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di
pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni
e di ore previste per atti di questa natura dal codice di
procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere
alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad
essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo
dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini
dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere
dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua.
dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del
provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto
degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di
procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di
procedura civile, possono essere completate le operazioni di
descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono
esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento;
resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso
del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono: concernere oggetti
appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso,
purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o
distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i
suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti
ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con
qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di
descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere
notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali
descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici
giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di
inefficacia.
Art. 163
1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economia può
chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività
che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le
norme del codice di procedura civile concernenti i
procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del
provvedimento.
Art. 164
Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono
promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli
articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono
esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi
diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della
loro qualità;
2) l'ente di diritto pubblico è
dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione
degli atti per i quali questa cautela è
prescritta o autorizzata;
3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati
a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché
ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni
sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma
dell'articolo 474 del codice di procedura civile.
Art. 165
L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione,
anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà
di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela
dei suoi interessi.
Art. 166
Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice
può ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola
parte dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente
a spese della parte soccombente.
Art. 167
I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa
legge possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi
si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi.
SEZIONE I
Difese e sanzioni civili.
2. - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del
diritto morale.
Art. 168
Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono
applicabili, in quanto lo consente la natura di questo
diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva la
applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.
Art. 169
L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si
riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla
sanzione della rimozione e distruzione solo quando la
violazione non possa essere convenientemente riparata mediante
aggiunte o soppressione sull'opera delle indicazioni che si
riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi
di pubblicità.
Art. 170
L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità
dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione
dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato
dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto
esemplare nella forme primitiva a spese della parte
interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
SEZIONE II
Difese e sanzioni penali.
Art. 171
Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo
171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065
chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in
qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o
mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera
altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o
introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti
all'estero contrariamente alla legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o
senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a
pubblico spettacolo od una composizione musicale. La
rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica
dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle
composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e
la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante
una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un
numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello
che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di
rappresentare;
e) (soppresso)
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio
o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi
le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i
dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente
registrati.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non
inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi
sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero
con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera
medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla
reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto
comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività
di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da
sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.032 a 5.164 euro.
Art. 171- bis
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto,
programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa,
distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in
supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli
Autori ed Editori (S.I.A.E.), è soggetto alla pena della
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582
a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la
rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratori. La
pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la
multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non
contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in
pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies,
ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati
in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis
e 102-ter, ovvero distribuisce. vende o concede in locazione
una banca di dati, è soggetto- alla pena della reclusione da
sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.
La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e
la multa a euro euro 15.493 se il fatto è di rilevante
gravità.
Art. 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte,
un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri
o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico,
con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie,
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o
drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in
opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o
la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede
in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in
pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi
procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in
pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle
lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta
in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione
con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette,
qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di
opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, od altro supporto per il quale è
prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di
contrassegno da parte della Società Italiana degli Autori ed
Editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati
di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce,
utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio,
vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad
eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione
del diritto d'autore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore,
ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio
criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati
atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso
condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in
noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente,
installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale
che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il
pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede
a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio,
o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o
componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente
finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure
tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano
principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con
la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di
predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese
quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione
delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria
dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i
beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche
di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce,
importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per
televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico
opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse
o alterate le informazioni elettroniche stesse
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la
multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente,
vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo
o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di
opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto,
comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere,
un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte
di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di
riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,
importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da
diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal
comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma
1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1
comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli
30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di
cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più
periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione
o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio
dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
Art. 171-quater
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito
con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da euro 516 a
euro 5.164 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque
titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di
opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo
delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.
Art. 171-quinquies
1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è
equiparata alla concessione in noleggio la vendita .con patto
di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia
previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della`
condizione il venditore restituisca una somma comunque
inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte
dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di
una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque
inferiore al prezzo di vendita.
Art. 171-sexies
1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile
custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione,
osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989 n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei
materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli
artico!. 171-bis, 171-ter e 171-quater nonché dello
videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici
o informatici o multimediali abusivamente duplicati,
riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul
territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno
S.I.A.E., ove richiesto, o provvisti di contrassegno S.I.A.E.
contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La
confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso,
nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica
anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al
contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non
comunicano alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di
immissione in commercio sul territorio nazionale o di
importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei
supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a
chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli
obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente
legge.
Art. 171-octies
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce,
pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica,
utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive
ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite,
via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad
accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da
emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli
stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti
selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale,
indipendentemente dalla imposizione di un canone per la
fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa
a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-novies
1. La pena principale per i reati di cui agli articoli
171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla
metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima
che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in
un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente
o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente
l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività
illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro
duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di
notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di
strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei
reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
promotore o organizzatore delle attività illecite previste
dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma
1.
Art. 172
Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa
la pena è dell'ammenda sino a euro 1.032.
Con la stessa pena è punito chiunque:
a) esercita l'attività di intermediario in violazione del
disposto degli articoli 180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e
154;
c) viola le norme degli articoli 175 e 176.
Art. 173
Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano
quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal
codice penale o da altre leggi.
Art. 174
Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona
offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al
giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle
sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.
Art. 174-bis
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle
disposizioni previste nella presente sezione è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo
di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione,
in misura comunque non inferiore a euro 103. Se il prezzo non
è facilmente determinabile, la violazione è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032.
La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita
per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente
duplicato o riprodotto.
Art. 174-ter
Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo,
duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi
procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere
le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali
protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi,
fonografici, informatici o multimediali non conformi alle
prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature,
prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione
tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i
reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter,
171-quater, 171-quinquies, 171-septies e
171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria
di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del
materiale e della pubblicazione del provvedimento su un
giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle
violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione
amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è
punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la
pubblicazione del provvedimento su due o più giornali
quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici
specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di
attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o
dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o
commerciale
Art. 174-quater
1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative,
applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter,
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto
allo stato di previsione del Ministero della giustizia
destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti
impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati
previsti dalla presente legge. Il Fondo è istituito con
decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la
promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis
dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni.
Art. 174-quinquies
1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non
colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito
di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad
autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al
questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del
provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui
al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può
disporre, con provvedimento motivato, la sospensione
dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a
quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio
del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1,
è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa
accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o
dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata
la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si
applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza
di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento
dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di
stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di
masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività
di produzione industriale connesse alla realizzazione dei
supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione
o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui
all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione
penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere
nuovamente concesse per almeno un biennio.
TITOLO IV
Diritto demaniale
Art. 175
(Abrogato)
Art. 176
(Abrogato)
Art. 177
(Abrogato)
Art. 178
(Abrogato)
Art. 179
(Abrogato)
TITOLO V
Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei
diritti di autore
Art. 180
L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni
forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato,
rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei
diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di
radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via
satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di
opere tutelate, è
riservata in via esclusiva alla Società Italiana degli Autori
ed Editori (S.I.A.E.).
Tale attività è
esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi
diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione
economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed
autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi
diritto.
L'attività dell'ente si esercita altresì secondo le norme
stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali
esso ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà
spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa,
di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da
questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo
comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata
all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono
determinati dal regolamento.
Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera
possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri
in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel
regno, nell'Africa italiana e nei possedimenti italiani, ed i
titolari di tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo
alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro
esigibilità è
conferito alla Società Italiana degli Autori ed Editori
(S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti medesimi per
conto e nell'interesse dell'autore o dei suo successori od
aventi causa.
I proventi di cui al precedente comma, riscossi dall'E.I.D.A.,
detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a
disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni;
trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli
aventi diritto, saranno versati alla confederazione nazionale
fascista professionisti ed artisti, per scopi di assistenza
alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.
Art. 180-bis
1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via
cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai
detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la
Società Italiana degli Autori ed Editori. Per i detentori dei
diritti connessi la Società Italiana degli Autori ed Editori
agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con
l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i
diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente
con altre società di gestione collettiva appositamente
costituite per amministrare, quale loro unica o principale
attività, gli altri diritti connessi.
2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non
associati della stessa categoria di diritti con gli stessi
criteri impiegati nei confronti dei propri associati.
3. I titolari non associati possono far valere i propri
diritti entro il termine di tre anni dalla data della
ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro
elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo
di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie
emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si
tratti di titolarità acquisita.
Art. 181
Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a
quelle demandategli da questa legge o altre disposizioni, la
Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) può
esercitare altri compiti connessi con la protezione delle
opere dell'ingegno, in base al suo statuto.
L'ente può assumere per conto dello stato o di enti pubblici o
privati servizi di accertamento e di percezione di tasse,
contributi, diritti.
Art. 181-bis
1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli
articoli 171-bis e 171-ter, la Società Italiana degli Autori
ed Editori (S.I.A.E.) appone un contrassegno su ogni supporto
contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su
ogni supporto contenente suoni, voci, immagini in movimento,
che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle
indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere
posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo
a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo
delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sulle base di accordi tra la S.I.A.E. e le
associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai
soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere
dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente
dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul
diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri
indizi, la S.I.A.E. verifica, anche successivamente,
circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai
diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo
modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al
comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra
la S.I.A.E. e le categorie interessate, può non essere apposto
sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati
dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati
esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che
tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di
immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate
espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro
brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera
intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza
all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali
ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della
tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da
apposite dichiarazioni identificative che produttori e
importatori preventivamente rendono alla S.I.A.E..
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del
contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione
da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri entro centottanta giorni ,dalla. data di entrata in
vigore della presente disposizione, sentite la S.I.A.E. e le
associazioni di categoria interessate, nei termini più -idonei
a consenti ne la agevole applicabilità, la facile visibilità e
a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento,
resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle
caratteristiche e della collocazione del contrassegno
determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli
oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e
la loro misura, in assenza di accordo tra la S.I.A.E. e le
categorie interessate, è determinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato
consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali
da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve
contenere elementi tali da permettere la identificazione del
titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome
dell'autore, del produttore o del titolare del diritto
d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero
progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata
nonché .della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a
qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere
affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi
delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a
termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno
trimestralmente la S.I.A.E. circa l'attività svolta e lo
stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della
tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui
esista apposita convenzione tra il produttore e la S.I.A.E.,
l'importatore ha l'obbligo di dare alla S.I.A.E. preventiva
notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti.
Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la S.I.A.E. e il richiedente
possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia
sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del- comma
2, corredata dalla presa d'atto della S.I.A.E..
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il
contrassegno è considerato segno distintivo di opera
dell'ingegno
Art. 181-ter
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto
comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di
una provvigione, dalla Società Italiana degli Autori ed
Editori (S.I.A.E.). In mancanza di accordi tra la S.I.A.E. e
le associazioni delle categorie interessate, la misura e le
modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura
della provvigione spettante alla Società, sono determinate con
decreto del Presidente del Consiglia dei ministri, sentite le
parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo
190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e
quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei
detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la
S.I.A.E. non svolga già attività di intermediazione ai sensi
dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali
associazioni delle categorie interessate, individuate con
proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in
base ad apposite convenzioni.
Art. 182
La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) è
sottoposta alla vigilanza congiunta della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali secondo le norme del regolamento.
Il suo statuto è approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 182-bis
1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla
Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) è
attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste
dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni
della presente legge, la vigilanza:
a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi
procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi
altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in
pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di
diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e
registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e
sui diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e
l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla
lettera a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali
utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di
terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia,
xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e
distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art.
71-septies
2. La S.I.A.E., nei limiti dei propri compiti istituzionali,
si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1,
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire
funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in
coordinamento con gli ispettori della S.I.A.E.. Gli ispettori
possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di
riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via
cavo o proiezione cinematografica nonché le attività ad esse
connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione
relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in
lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione
attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o
la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti
locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti
industriali o esercizi commerciali o emittenti
radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere
autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Art. 182-ter
1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle
norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere
immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il
compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti
del codice di procedura penale n. 2.
Art. 183
L'esercizio della attività per il collocamento presso le
compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche, non
musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva
autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, secondo le norme del regolamento.
A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi
successori per causa di morte.
Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.
L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla
vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
secondo le norme del regolamento.
Art. 184
Chiunque collochi in paesi stranieri opere drammatiche, non
musicali, deve farne denunzia entro tre giorni all'Ente
Teatrale Italiano (E.T.I.), il quale trasmette mensilmente
l'elenco delle denunce ricevute al Ministero per i Beni e le
Attività Culturali con le sue eventuali osservazioni e
proposte.
Ente Teatrale Italiano (E.T.I.) esercita inoltre altre
funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.
All'Ente Teatrale Italiano (E.T.I.) si applicano le
disposizioni dell'articolo 182.
Art. 185
Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani,
dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni
dell'art. 189.
Si applica egualmente alle opere di autori stranieri
domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima
volta in Italia.
Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle
condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando
sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.
TITOLO VI
Sfera di applicazione della legge
Art. 186
Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere
dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge
alle opere di autori stranieri.
Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità
o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo
le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni
stabilite negli articoli seguenti.
Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei
fonogrammi, la formalità prevista quale condizione
dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di
fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si
riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del
supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo
(P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima
pubblicazione.
Art. 187
In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori
stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel
secondo comma dell'art. 185 godono della protezione sancita da
questa legge, a condizione che lo stato di cui è cittadino
l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una
protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta
equivalenza.
Se lo straniero è apolide o di nazionalità controversa, la
norma del comma precedente è riferita allo stato nel quale
l'opera è stata pubblicata per la prima volta.
Art. 188
L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, è
accertata e regolata con decreto presidenziale da emanarsi a
norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.
100.
La durata della protezione dell'opera straniera non può in
nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello stato di
cui è cittadino l'autore straniero.
Se la legge di detto stato abbraccia nella durata della
protezione un periodo di licenza obbligatoria, l'opera
straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente.
Se la legge di detto stato sottopone la protezione alla
condizione dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di
riserva o di depositi di copie dell'opera, o ad altre
formalità qualsiasi, l'opera straniera è sottoposta in Italia
a formalità equivalenti determinate col decreto presidenziale.
Il decreto presidenziale può altresì sottoporre la protezione
dell'opera straniera all'adempimento di altre particolari
formalità o condizioni.
Art. 189
Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera
cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo,
ai diritti degli interpreti , attori o artisti esecutori, alla
fotografia ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si tratti
di opere o prodotti realizzati in Italia o che possono
considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra
legge speciale.
In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a
dette opere, diritti o prodotti le disposizioni degli articoli
186, 187 e 188.
TITOLO VII
Comitato consultivo permanente per il diritto di autore
Art. 190
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un
comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al
diritto di autore o ad esso connesse e da pareri sulle
questioni relative quando ne sia richiesto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o quando sia prescritto da speciali
disposizioni.
Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui
all'articolo 71-quinquies, comma 4.
Art. 191
Il comitato è composto:
a) di un Presidente designato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri;
b) del Direttore Generale del Dipartimento dell'Informazione
ed Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
d) di un rappresentante dei
Ministeri degli Affari Esteri, della Giustizia, dell'Economia
e delle Finanze, delle Attività Produttive, del Lavoro e delle
Politiche Sociali, dell'Istruzione e dei Beni ed Attività
Culturali.
e) del Direttore dell'Ufficio del Diritto d'Autore
presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
f) di 4 rappresentanti della categoria degli autori;
g) di 4 rappresentanti della categoria degli industriali;
h) di un rappresentante della categoria dei lavoratori dello
spettacolo;
i) del Presidente della Società Italiani Autori e Editori
(S.I.A.E.);
j) di tre esperti in materia di diritto di autore designati
dal Presidente del Consiglio dei Ministri
I membri
del comitato sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e durano in carica un quadriennio.
Art. 192
Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla
data stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed in
via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal
ministro stesso.
Art. 193
Il comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b)
in commissioni speciali.
Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato.
Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di
determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento
del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di
conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4. In
tale caso la commissione speciale è composta da tre membri,
scelti tra gli esperti in materia di diritto d'Autore di cui
all'articolo 191, primo comma, lettera h), ed i rappresentanti
dei Ministeri. Il presidente della commissione è comunque
scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
presidente del comitato, può invitare alle riunioni anche
persone estranee al comitato, particolarmente competenti nelle
questioni da esaminare senza diritto a voto.
Art. 194
La segreteria è affidata al Direttore dell'Ufficio del Diritto
d'Autore presso il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
Art. 194-bis
1. La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies,
comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente
proponente, è consegnata al comitato di cui all'art. 190 o
spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro
dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente
del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art.
193, comma secondo. Copia della richiesta deve essere
consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla
controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le
comunicazioni inerenti alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della
richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la
parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della
controparte, deposita presso la commissione predetta
osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al
deposito, il presidente della commissione fissa la data per il
tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo
verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della
commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione
formula una proposta per la definizione della controversia. Se
la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti
nel verbale con l'indicazione della valutazioni espresse dalle
parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i
verbali concernenti il tentativo di conciliazione non
riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle
parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle
spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta
giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo
di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti
commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima della
scadenza del termine di 90 giorni dalla promozione del
tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine
perentorio di 60 giorni per promuovere il tentativo di
conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso il termine di
90 giorni, il processo può essere riassunto entro il termine
perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato
tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio
l'estinzione del processo con decreto cui si applica la
disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura
civile.
Art. 195
Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza
per ogni giornata di adunanze ai sensi delle disposizioni in
vigore.
TITOLO VIII
Disposizioni generali, transitorie e finali
Art. 196
È considerato come luogo di prima pubblicazione il luogo dove
sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione
previsti negli articoli 12 e seguenti di questa legge.
Nei riguardi delle opere dell'arte figurativa, del cinema, del
disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore
di suoni o di voci, della fotografia e di ogni altra opera
identificata dalla sua forma materiale, si considera come
equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della
fabbricazione.
Art. 197
I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione
sono sottoposti alla tassa graduale di registro del 3%.
Art. 198
Nel bilancio di previsione del Presidenza del Consiglio dei
Ministri, è stanziata, in apposito capitolo della parte
ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge
andrà in vigore, una somma di euro 82.633,10 sui proventi del
diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi con le
modalità stabilite dal regolamento, in favore delle casse di
assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli
autori e scrittori e dei musicisti.
NOTA: essendo stati abrogati gli articoli 175 e 176
relativi alla corresponsione allo Stato dei proventi riscossi
per le opere dell'ingegno di pubblico dominio questo articolo
non è più applicabile.
Art. 199
La presente legge si applica anche alle opere comunque
pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore della legge
medesima.
Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali
degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta
entrata in vigore, in conformità delle disposizioni vigenti.
Art. 199-bis
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai
programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti
salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti
anteriormente a tale data.
Art. 200
Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura
civile, le funzioni attribuite dall'art. 162 al giudice
istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti
al quale pende la lite.
NOTA: questa norma non è stata aggiornata dal
legislatore perché l'art. 162 a cui si riferiva l'art. 200 è
stato sostituito dall'articolo 5 comma 1 della legge 18 agosto
2000 n. 248. Pertanto l'articolo 200 è da considerarsi
abrogato ed il legislatore non se n'è accorto.
Art. 201
Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati
prima della entrata in vigore di questa legge, che vengono
sottoposti per la prima volta all'obbligo del deposito o di
altre formalità, detto deposito e dette formalità devono
essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal
regolamento.
Art. 202
Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in considerazione i
prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla
entrata in vigore di questa legge.
Art. 203
Con provvedimenti legislativi potranno essere emanate norme
particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione.
Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel
precedente comma, la televisione è
regolata dai principi generali di questa legge in quanto
applicabili.
Art. 204
A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la società
italiana autori ed editori assume la denominazione di E.I.D.A.
(Ente Italiano per il Diritto d'Autore).
NOTA: L'E.I.D.A., con decreto lgs. lgt. 20 luglio 1945 n.
43 ha riassunto la denominazione di Società Italiana degli
Autori ed Editori (S.I.A.E.)
Art. 205
Sono abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di
conversione in legge del R. Decreto-legge 7 novembre 1925-IV,
n. 1950, contenente disposizioni sul diiritti ritto di autore
e le successive leggi di modificazione della suddetta legge.
Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1251, di
conversione in legge del R. Decreto-legge 18 febbraio 1937,
contenente norme relative alla protezione dei prodotti
dell'industria fonografica e la legge 2 giugno 1939-XVII, n.
739, di conversione del R. Decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII,
n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione
differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o
disposizione di legge contraria ed incompatibile con le
disposizioni di questa legge.
Art. 206
Il regolamento per la esecuzione della presente legge
determina le sanzioni per la violazione delle norme del
regolamento stesso.
Dette sanzioni potranno comportare l'ammenda non superiore ad
euro 103.
La presente legge entra in vigore contemporaneamente al
regolamento, il quale dovrà essere emanato entro sei mesi
dalla pubblicazione di essa.
Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto
della Società Italiana degli Autori ed Editori
(S.I.A.E.). |