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La S.I.A.E. con sua nota del 2
novembre 2006 prot. 21/515/CI/lp in risposta ad una ennesima
istanza di un produttore di fonogrammi iscritto alla SIAE
per la tutela dei diritti connessi ha manifestato
l’intenzione di organizzare presso gli uffici della
Direzione Generale un incontro con i titolari di tali
diritti che hanno conferito mandato individuale per
approfondire la questione relativa al riconoscimento di
forme di rappresentanza da assicurare loro.
“La soluzione ipotizzata di
procedere all’audizione diretta degli interessati, con
eventuale costituzione, in via provvisoria, di un Comitato
che si faccia latore delle proprie istanze riferite agli
interessi di una categoria, appare al momento l’unica forma
di rappresentanza realizzabile”
Tale iniziativa rappresenta un
primo, piccolo, passo verso la piena ed effettiva tutela dei
diritti connessi il cui merito, senza timore di sembrare
autocelebrativi, deve riconoscersi, almeno in parte, alla
DAC e in particolare al suo Presidente avv. Renato Recca
che, con la sua costante decennale opera di
sensibilizzazione, ha dato l’opportunità ai titolari di
detti diritti di aver “voce” in S.I.A.E.
Il momento propizio si
presenta in un’epoca in cui è facile e veloce il reperimento
e consumo delle opere artistiche e in cui si è sopita la
percezione della necessità di dar adeguata tutela ai diritti connessi al diritto d’autore. Pochi, infatti, sono
quelli che, come la DAC, si sono interessati di promuovere
una qualche forma di rappresentanza in seno alla S.I.A.E.
dei titolari di diritti connessi. Oggi, più che in passato,
risulta, quindi, necessaria, una presa di coscienza della
portata di tali diritti e delle opportunità di tutela
offerte dalla legge.
Ed è per tale ragione che si
ritiene opportuno, brevemente, ricordare come la legge sul
diritto d’autore (L. 22 aprile 1941 n. 633 LdA) dedichi una
sua specifica parte, il Titolo II, alla disciplina dei
diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore. Ivi
vengono specificatamente previsti e tutelati, tra l’altro, i
diritti del produttore del disco fonografico o di altro
apparecchio analogo riproduttore di suoni (Capo I),
del produttore di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento (capo I
– bis), degli artisti interpreti e degli artisti
esecutori (Capo III) e di tutti coloro che esercitano l’attività
di emissione radiofonica e televisiva (capo II).
Non può, poi, dimenticarsi che
la stessa legge tutela, nello stesso Titolo II, i diritti
relativi alle opere pubblicate o comunicate al pubblico per
la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti
patrimoniali d’autore (Capo III bis) e quelli relativi ad
edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico
dominio (Capo II ter), ai bozzetti di scene teatrali (Capo
IV), i diritti relativi alle fotografie (capo V), alla
corrispondenza epistolare e al ritratto (Capo VI), ai
progetti e ai lavori dell’ingegneria (Capo VII), ai titoli,
alle rubriche, all’aspetto esterno dell’opera, agli articoli
e alle notizie (capo VIII).
Ebbene, i titolari di tali
diritti connessi oggi, più che mai, devono prendere
coscienza che la legge riconosce loro una serie di
prerogative e di strumenti che gli stessi potranno
utilizzare entrando a far parte della S.I.A.E., alla quale
potranno affidarsi essendo questa tenuta, per legge, a
tutelare e gestire i loro diritti informando la ripartizione
dei proventi ai principi della massima trasparenza.
La costituzione, poi, del
Comitato è fondamentale poiché dovrà formulare le regole per
garantire ai titolari dei diritti connessi adeguate forme di
rappresentanza da parte della S.I.A.E. Rimaniamo, quindi, in
attesa di conoscere come opererà il detto Comitato, una
volta istituito, nell’aspettativa che lo stesso possa
ampliare i propri compiti in conseguenza di una maggior
adesione da parte dei titolari dei diritti connessi.
La speranza è che la S.I.A.E.
svolga i propri compiti di tutela dei titolari dei diritti
connessi secondo quanto previsto dalla legge, con
particolare riferimento agli artisti interpreti ed agli
artisti esecutori, senza che gli stessi debbano ricorrere
alla giustizia amministrativa (come recentemente sono stati
costretti a fare i realizzatori della colonna effetti sonori
dell’opera cinematografica, cioè i creatori dei suoni meglio
conosciuti nel settore come rumoristi).
Alla pagine
Interpreti ed
esecutori e
Produttori di fonogrammi si troveranno i modelli da
utilizzare per l'istanza di iscrizione alla S.I.A.E., sia
per i produttori di fonogrammi che per gli artisti
interpreti e/o esecutori.
L’invito, poi, è che gli
stessi titolari di diritti connessi aderiscano alla DAC, che
ha tra gli scopi statutari la promozione di azioni e
contatti anche con la SIAE per migliorare la disciplina e la
tutela dei diritti d’autore e connessi.
La cosa è di particolare
importanza specie in questo momento di transizione dove la
SIAE, a volte, sembra riluttante ad occuparsi dei diritti
connessi e l'azione efficace della DAC può garantire invece
un più celere iter della pratica.
Le modalità per l’iscrizione
alla DAC sono riportate alla pagina
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