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L’Ente pubblico economico
a base associativa SIAE continua purtroppo ad essere
governato e guidato da personaggi ignari di qualsiasi, anche
elementare, principio di diritto; eppure esistono componenti
degli organi sia collegiali che monocratici che rivestono il
titolo di avvocato!
Vengono apportate
modifiche alle norme di istituto in maniera confusionaria
(ad essere benevoli) ma prive di scienza, dimostrando
notevole ignoranza sulle finalità del dettato normativo.
Il Consiglio di
Amministrazione dell’Ente istituisce organi interni
gravemente lesivi della dignità dei titolari dei diritti,
stante l'assoluta originalità nelle procedure di selezione
dei componenti e la genericità dei poteri assegnati.
Con criteri arbitrari
vengono selezionati i componenti dei vari comitati
costituiti, si ripete, illegittimamente mentre si deve
altresì evidenziare che, nell’istituire i detti organi
interni, non se ne fissa la durata, né le modalità di
procedimentalizzazione dell’azione.
Non si è dunque in grado
di sapere se gli stessi possano riunirsi solo su
sollecitazione del Consiglio di Amministrazione, ovvero se
possano operare autonomamente, nonché quale potere
istruttorio possano avere nei confronti degli Uffici della
SIAE. La genericità delle funzioni e l’assoluta opacità
della loro composizione inducono pertanto a ritenere che
l’istituzione di tali organi non possa soddisfare le
legittime attese dei portatori dei diritti di autore e dei
diritti ad essi connessi.
Le su esposte
considerazioni si riferiscono ad una decisione dell'attuale
Consiglio di Amministrazione che ha di recente istituito un
organo interno consultivo, ma in modo illegittimo. Braccato
dalle sentenze dei Giudici, che non intende eseguire, il Cda
della SIAE ha risposto istituendo il cosiddetto comitato
per i diritti connessi.
Gli avvocati reggitori e
difensori dell’Ente, nonché componenti degli organi interni
monocratici e collegiali, distratti forse da altre loro
occupazioni, hanno condiviso l’originalità istitutiva di
questo comitato per i diritti connessi.
Detto organo è però
illegittimo perché il Cda Siae non poteva deliberare nella
materia. L'esistenza di tale struttura avrebbe dovuto
infatti essere consacrata nello statuto, ed in particolare,
il 2^ comma dell’art.3 della carta statutaria avrebbe dovuto
avere la seguente formulazione:
2. Sono organi
consultivi della Società:
a)
le commissioni di sezione;
b)
i comitati.
Inoltre, con norma
separata, dovevano disciplinarsene i compiti e, nel
Regolamento Generale, infine, l’applicazione.
Che fare adesso? Il
rimedio a tali irregolarità in realtà è semplice! La
dirigenza Siae dovrebbe provvedere acchè gli strumenti
attuativi per i diritti connessi fossero tutti annullati.
D’altra parte, i produttori fonografici sono aderenti alla
SCF, mentre i 48 creatori di suoni (i cosiddetti rumoristi)
potrebbero essere dirottati verso l’Imaie.
Tali operazioni
darebbero soddisfazione ai desiderata, soprattutto, dei
produttori fonografici che, attualmente, quali editori
musicali, sono essi stessi componenti del Cda Siae. |