L'art. 103 della legge per la protezione del diritto di
autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (L.
22/4/1941, n. 633 e successive integrazioni e modifiche)
stabilisce che il registro pubblico generale delle
opere protette ai sensi di detta normativa è tenuto
dalla Siae. La registrazione fa fede, fino a prova
contraria, dell'esistenza dell'opera e del fatto della
sua pubblicazione. Gli autori indicati nel registro
sono, fino a prova contraria, autori delle opere che
sono loro attribuite.
Il
pubblico registro, in precedenza era tenuto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con l'art. 7 del
D. lgs. 29/10/1999, n. 419 (vedi
http://www.d-a-c.it/doc/doc-1999-419-decreto.versione%20breve.htm
) la cura di detto registro è stata trasferita alla
SIAE. In Italia, purtroppo, le Amministrazioni
pubbliche, con grande sapienza, si sostituiscono al
Legislatore e, tra l'altro, non si aggiornano, come nel
presente caso.
L'art. 7, 1° c., lett. b) del D.lgs. 29/10/1999 n. 419
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 268
del 15/11/1999, prescrive che la SIAE curi la tenuta del
"registro pubblico generale delle opere protette di cui
all'art. 103 della L. 22 aprile 1941, n. 633". Il
successivo 8° comma stabilisce che "il Ministro per i
beni e le attività culturali esercita la vigilanza sulla
Siae che "è svolta, sentito il Ministro delle finanze
per le materie di sua specifica competenza" e dispone la
soppressione dell'art. 182 della Legge sul Diritto
d'Autore che sottoponeva la SIAE alla vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Recentemente, il D.L. 26 aprile 2005, n. 63, pubblicato
sulla G.U. n. 96 del 27/4/2005, convertito in legge
senza modificazioni, ha in parte fatto rivivere l'art.
182 della Legge sul Diritto d'Autore soppresso con il
disposto del citato 8° comma D. lgs. 419/99. In effetti
la predetta norma è stata così mutata: "il
Ministro per i beni e le attività culturali esercita
congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei
Ministri la vigilanza sulla Siae. L'attività di
vigilanza è svolta sentito il Ministro delle finanze per
le materie di sua specifica competenza".
Se
tale è il quadro normativo, il registro pubblico
generale dovrebbe essere tenuto dalla SIAE. Invece, con
il
modulo che qui si trasmette, unitamente alla
circolare del
16/05/2005 a firma del Capo del dipartimento per lo
spettacolo e lo sport del Ministero per i beni
e le attività culturali, quest'ultima pubblicata
sulla G. U. n. 150 del 30 giugno 2005, entrambi
riprodotti su sito internet, si opera un
esproprio in danno dell'Ente già sorvegliato
dal Ministro per i beni e le attività culturali ed
attualmente, con decorrenza 26 aprile 2005, che è
anteriore alla data di emissione della su citata
circolare ministeriale, congiuntamente al Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Non c'è chi non riscontri la illuminata sapienza
dell'Organo che ha predisposto ed emesso la circolare
ministeriale. L'illustre comunicatore di un dettato
legislativo ha mixato, così come agisce un dj nella
discoteca, il 1° comma, lett. b) dell'art. 7 del D. lgs.
419/99 con il successivo 8° comma.
Ad
iniziativa del sostituto del Legislatore, dopo i
primi due periodi del predetto 8° comma che recitano
"il Ministro per i beni e le attività
culturali esercita congiuntamente con il Presidente del
Consiglio dei Ministri la vigilanza sulla Siae.
L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro
delle finanze per le materie di sua specifica
competenza." dovrebbe aggiungersi il testo
riprodotto nella lett. b) del 1° comma: "Cura la
tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22
aprile 1941, n. 633".
Questo è lo stato dei fatti.
La
SIAE, gli organi democraticamente eletti, il
sostituto del Presidente, nominato non ex statuto
dell'Ente, ma ex nota Capo dipartimento per lo
Spettacolo e lo sport del Ministero per i beni
e le attività culturali, nonché il personale
dipendente dell'Ente con funzione dirigenziale, ivi
compreso il contestato, giudiziariamente, direttore
generale, scelto, come sempre, in virtù della sapienza
dell'attuale consiglio di amministrazione della SIAE tra
il personale dipendente della stessa (a parte le ragioni
di opportunità ci si deve ormai convincere
dell'esistenza di un potere forte da attribuire al
comparto burocratico dell'Ente per cui un manager
esterno non sia capace di comprendere il difficoltoso e
difficile!!!... apparato organizzativo dell'azienda
SIAE!) ed infine l'erudito direttore dell'Ufficio
legislativo della SIAE, soggiacciono a detta
espropriazione, attuata quasi "manu militari" da una
delle amministrazioni governative vigilanti?
La
stessa interrogazione si può rivolgere agli avvocati
-
associati SIAE - espressione delle associazioni di
categoria e componenti degli organi collegiali
dell'Ente, agli avvocati facenti parte della Divisione
Affari Giuridici e Legali del sodalizio, ai docenti
degli istituti di istruzione superiore, ai consulenti ed
ai numerosi avvocati del libero Foro che molto spesso
intervengono per esprimere i loro pareri legali nelle
riunioni dei principali organi collegiali della SIAE.
La
circolare, che non può trovare applicazione in uno
Stato di diritto, specifica tra l'altro che, per
alcune categorie di opere inedite, è prevista la
possibilità del deposito presso la SIAE. Vorrei che mi
si indicasse il disposto legislativo o regolamentare che
preveda l'istituzione del registro presso la SIAE di
opere inedite relative ad alcune categorie! La legge 22
aprile 1941, n. 633, non differenzia le
opere inedite da quelle edite.
Quanto sopra esposto sta a dimostrare la inefficienza
degli organi, dei numerosissimi consulenti, del
personale dirigenziale della SIAE e la scarsa cognizione
delle regole esistenti in difesa del diritto di autore e
di quello ad esso connesso per il suo esercizio.
Agli organi (assemblea degli associati, commissioni di
sezione - illegalmente funzionanti poiché non esiste il
regolamento generale che attribuisca le attività da
esercitare - molteplici comitati, anch'essi
illegali, C.d.A. illegittimamente composto), preoccupati
solo di riavvicinare sempre di più le cadenze delle
relative riunioni, non interessa né la tutela del
diritto di autore né la difesa del carattere
pubblicistico a base associativa dell'Ente SIAE, da loro
anche recentemente reclamata.
Sappiano i sapienti componenti degli organi di governo
dell'Ente che la tenuta del registro di cui all'art. 103
della Legge sul Diritto d'Autore è una delle funzioni
pubbliche attribuite alla SIAE con il D. lgs.
419/99.
Chi scrive, da più di un cinquantennio ha aderito alla
SIAE per la difesa e l'intermediazione dei suoi diritti
autorali e non riesce ad essere indifferente al declino
dell'ultracentenario glorioso sodalizio. Da più parti si
ha l'impressione che si presti attenzione solo agli
interessi personali di alcuni potenti associati
all'Ente.
Non si può infine sottacere sull'avversità alle
disposizioni di legge ed alle sentenze dei giudici che
considerano la tutela e la intermediazione a favore dei
titolari dei diritti connessi al diritto d'autore quale
funzione principale della SIAE. Si preferisce essere
assenti e privilegiare l'IMAIE, la SCF, la FIMI e l'AFI.
A
seguito delle su esposte precisazioni, ritengo che
possa rispondere ai proposti quesiti.
A
mio modesto avviso:
-
la dichiarazione e l'opera da depositare va rimessa
alla SIAE attenendosi alla formulazione del qui
allegato
modulo con il seguente cambio di indirizzo: SIAE
(Società Italiana autori ed Editori) - Ufficio per la
tenuta del registro pubblico generale di cui all'art.
103 L.d.A. - viale della Letteratura n. 30 - 00144
Roma;
-
non vi sono costi per l'iscrizione nel registro tranne
l'apposizione delle relative marche da bollo come
indicato nel predetto modulo;
-
la dichiarazione, debitamente firmata e la relativa
opera da depositare, previa autorizzazione, da
specificare nella predetta dichiarazione, potrebbe
essere rimessa alla D.A.C. affinché ne curi il
relativo adempimento;
-
per l'adesione e l'iscrizione all'associazione e
per conoscere i nostri scopi, il nostro statuto e chi
siamo può visitare il sito
www.d-a-c.it
Con l'intento di essere stato esaustivo, colgo
l'occasione per augurarLe un felice 2006 e porgerLe i
miei più cordiali saluti.
Renato Recca - Presidente uscente della
D.A.C. - Diritto d'autore e connesso