D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 
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Riportiamo dentro alla SIAE il registro pubblico generale delle opere protette ai sensi della Legge sul diritto d'autore!

Come si leggerà nel seguito, la DAC ha scoperto un'altra delle tante cose che non vanno nel diritto d'autore italiano. Ma questa volta non si tratta di una cosa da poco: la legge viene disattesa, davanti agli occhi di tutti, e nessuno sembra voler porre rimedio alla plateale disfunzione che va a danno di tutti i creativi e i creatori del nostro paese. Unitevi alla DAC in questa iniziativa e riportiamo dentro alla SIAE il registro pubblico generale delle opere protette. Non siamo noi a volerlo, è la legge che lo impone!



I
L QUESITO

Il sito www.magdadecoriamano.it ci ha chiesto quali possibilità esistano di proteggere dei decori realizzati dalla loro associazione, specializzata nel proporre corsi di pittura su porcellana a Firenze. Il quesito è stato per noi l'opportunità di mettere il dito su una piaga dolentissima. La legge italiana parla chiaro: tutte le opere suscettibili di essere protette a norma della Legge sul Diritto d'Autore devono essere depositate presso il Registro Pubblico Generale, registro che è tenuto dalla S.I.A.E.
Con stupore massimo, si evidenzia invece una situazione in cui la SIAE non tiene affatto questo registro, che, in patente violazione della legge vigente, viene invece tenuto da un altro soggetto, ossia il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Come si evidenzia dalla lettura della risposta che segue, si tratta di una sorta di vero e proprio "esproprio" che la SIAE sembra subire con insolita passività. Perché?

LA RISPOSTA

Gentilissima Signora Magda - Staff Magda decori a mano

per rispondere ai Suoi quesiti proposti con la mail del 29 dicembre dell'anno testé decorso, sono costretto a rappresentarLe alcune doverose precisazioni.
 
L'art. 103 della legge per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (L. 22/4/1941, n. 633 e successive integrazioni e modifiche) stabilisce che il  registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di detta normativa è tenuto dalla Siae. La registrazione fa fede, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori indicati nel registro sono, fino a prova contraria, autori delle opere che sono loro attribuite.
 
Per una migliore intelligenza, consiglio di visitare il nostro sito www.d-a-c.it  e riguardarsi gli articoli 103, 104, 105 e 106 della legge sul diritto d'autore (che può consultare al seguente indirizzo: http://www.d-a-c.it/doc/doc-1941-633.htm) e gli  articoli da 30 a 43 del regolamento per l'esecuzione della L. 22 aprile 1941, n. 633 (vedi http://www.d-a-c.it/doc/doc-1942-1369-regolamento633.htm).
 
Il pubblico registro, in precedenza era tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con l'art. 7 del D. lgs. 29/10/1999, n. 419 (vedi http://www.d-a-c.it/doc/doc-1999-419-decreto.versione%20breve.htm ) la cura di detto registro è stata trasferita alla SIAE. In Italia, purtroppo,  le Amministrazioni pubbliche, con grande sapienza, si sostituiscono al Legislatore e, tra l'altro, non si aggiornano, come nel presente caso.
 
L'art. 7, 1° c., lett. b) del D.lgs. 29/10/1999 n. 419 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 268 del 15/11/1999, prescrive che la SIAE curi la tenuta del "registro pubblico generale delle opere protette di cui all'art. 103 della L. 22 aprile 1941, n. 633". Il successivo 8° comma stabilisce che "il Ministro per i beni e le attività culturali esercita la vigilanza sulla Siae che "è svolta, sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza" e dispone la soppressione dell'art. 182 della Legge sul Diritto d'Autore che sottoponeva la SIAE alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Recentemente, il D.L. 26 aprile 2005, n. 63, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 27/4/2005, convertito in legge senza modificazioni, ha in parte fatto rivivere l'art. 182 della Legge sul Diritto d'Autore soppresso con il disposto del citato 8° comma D. lgs. 419/99. In effetti la predetta norma è stata così mutata: "il Ministro per i beni e le attività culturali esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri la vigilanza sulla Siae. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza".
 
Se tale è il quadro normativo, il registro pubblico generale dovrebbe essere tenuto dalla SIAE. Invece, con il modulo che qui si trasmette, unitamente alla circolare del 16/05/2005 a firma del Capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali, quest'ultima pubblicata sulla G. U. n. 150 del  30 giugno 2005, entrambi riprodotti su sito internet, si opera un esproprio in danno dell'Ente già sorvegliato dal Ministro per i beni e le attività culturali ed attualmente, con decorrenza 26 aprile 2005, che è anteriore alla data di emissione della su citata circolare ministeriale, congiuntamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.
 
Non c'è chi non riscontri la illuminata sapienza dell'Organo che ha predisposto ed emesso la circolare ministeriale. L'illustre comunicatore di un dettato legislativo ha mixato, così come agisce un dj nella discoteca, il 1° comma, lett. b) dell'art. 7 del D. lgs. 419/99 con il successivo 8° comma.
Ad iniziativa del sostituto del Legislatore, dopo i primi due periodi del predetto 8° comma che recitano "il Ministro per i beni e le attività culturali esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri la vigilanza sulla Siae. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza." dovrebbe aggiungersi il testo riprodotto nella lett. b) del 1° comma: "Cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633".
Questo è lo stato dei fatti.
 
La SIAE, gli organi democraticamente eletti, il sostituto del Presidente, nominato non ex statuto dell'Ente, ma ex nota Capo dipartimento per lo Spettacolo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il personale dipendente dell'Ente con funzione dirigenziale, ivi compreso il contestato, giudiziariamente, direttore generale, scelto, come sempre, in virtù della sapienza dell'attuale consiglio di amministrazione della SIAE tra il personale dipendente della stessa (a parte le ragioni di opportunità ci si deve ormai convincere dell'esistenza di un potere forte da attribuire al comparto burocratico dell'Ente per cui un manager esterno non sia capace di comprendere il difficoltoso e difficile!!!... apparato organizzativo dell'azienda SIAE!) ed infine l'erudito direttore dell'Ufficio legislativo della SIAE, soggiacciono a detta espropriazione, attuata quasi "manu militari" da una delle amministrazioni governative vigilanti?
 
La stessa interrogazione si può rivolgere agli avvocati - associati SIAE - espressione delle associazioni di categoria e componenti degli organi collegiali dell'Ente, agli avvocati facenti parte della Divisione Affari Giuridici e Legali del sodalizio, ai docenti degli istituti di istruzione superiore, ai consulenti ed ai numerosi avvocati del libero Foro che molto spesso intervengono per esprimere i loro pareri legali nelle riunioni dei principali organi collegiali della SIAE.
 
La circolare, che non può trovare applicazione in uno Stato di diritto, specifica tra l'altro che, per alcune categorie di opere inedite, è prevista la possibilità del deposito presso la SIAE. Vorrei che mi si indicasse il disposto legislativo o regolamentare che preveda l'istituzione del registro presso la SIAE di opere inedite relative ad alcune categorie! La legge 22 aprile 1941, n. 633, non differenzia le opere inedite da quelle edite.
 
Quanto sopra esposto sta a dimostrare la inefficienza degli organi, dei numerosissimi consulenti, del personale dirigenziale della SIAE e la scarsa cognizione delle regole esistenti in difesa del diritto di autore e di quello ad esso connesso per il suo esercizio.
 
Agli organi (assemblea degli associati, commissioni di sezione - illegalmente funzionanti poiché non esiste il regolamento generale che attribuisca le attività da esercitare - molteplici comitati, anch'essi illegali, C.d.A. illegittimamente composto), preoccupati solo di riavvicinare sempre di più le cadenze delle relative riunioni, non interessa né la tutela del diritto di autore né la difesa del carattere pubblicistico a base associativa dell'Ente SIAE, da loro anche recentemente reclamata.
 
Sappiano i sapienti componenti degli organi di governo dell'Ente che la tenuta del registro di cui all'art. 103 della Legge sul Diritto d'Autore è una delle funzioni pubbliche attribuite alla SIAE con il D. lgs. 419/99.
 
Chi scrive, da più di un cinquantennio ha aderito alla SIAE per la difesa e l'intermediazione dei suoi diritti autorali e non riesce ad essere indifferente al declino dell'ultracentenario glorioso sodalizio. Da più parti si ha l'impressione che si presti attenzione solo agli interessi personali di alcuni potenti associati all'Ente.
 
Non si può infine sottacere sull'avversità alle disposizioni di legge ed alle sentenze dei giudici che considerano la tutela e la intermediazione a favore dei titolari dei diritti connessi al diritto d'autore quale funzione principale della SIAE. Si preferisce essere assenti e privilegiare l'IMAIE, la SCF, la FIMI e l'AFI.
 
A seguito delle su esposte precisazioni, ritengo che possa  rispondere ai proposti quesiti.
 
A mio modesto avviso:
  1. la dichiarazione e l'opera da depositare va rimessa alla SIAE attenendosi alla formulazione del qui allegato modulo con il seguente cambio di indirizzo: SIAE (Società Italiana autori ed Editori) - Ufficio per la tenuta del registro pubblico generale di cui all'art. 103 L.d.A. - viale della Letteratura n. 30 - 00144 Roma;
  2. non vi sono costi per l'iscrizione nel registro tranne l'apposizione delle relative marche da bollo come indicato nel predetto modulo;
  3. la dichiarazione, debitamente firmata e la relativa opera da depositare, previa autorizzazione, da specificare nella predetta dichiarazione, potrebbe essere rimessa alla D.A.C. affinché ne curi il relativo adempimento;
  4. per l'adesione e l'iscrizione all'associazione e per conoscere i nostri scopi, il nostro statuto e chi siamo può visitare il sito www.d-a-c.it
Con l'intento di essere stato esaustivo, colgo l'occasione per augurarLe un felice 2006 e porgerLe i miei più cordiali saluti.
 
Renato Recca - Presidente uscente della
D.A.C. - Diritto d'autore e connesso
 
 

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47