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Fondo di solidarietà -
Ancora sciocchezze e superficialità
Il 13 prossimo venturo si terrà l’assemblea degli
associati SIAE.
Tra gli argomenti all’ordine del giorno è posta l’approvazione
dello statuto della Fondazione per
la Solidarietà a favore degli Autori associati SIAE.
Ormai siamo alla fine, ma non ci si vergogna di portare
all’esame dell’Assemblea “in articulo mortis”, cioè 11
giorni prima della competizione elettorale per la selezione
dei nuovi componenti di detto organo istituzionale, un
provvedimento di notevole importanza per l’associato autore,
riguardante il suo status previdenziale ed assistenziale.
Come
è sempre avvenuto ed ancora oggi si verifica, tale dettato
normativo è opera del personale
a livello dirigenziale della SIAE. L'elaborato è stato preparato da soggetti che
paiono del tutto ignari della
normativa, vigente nel nostro Stato, sulla previdenza ed
assistenza in capo ai lavoratori autonomi.
I
grandi avvocati esistenti in seno all’Ente, ai quali dovrebbe essere affidato il
compito di rivedere gli scritti provenienti dalla struttura
del personale SIAE, chissà se avranno esaminato il documento
in questione! Peraltro, nell’eventualità che ciò sia avvenuto, dimostrerebbero
anch’essi ignoranza in materia visto che devono pur conoscere la legge che ha istituito la Cassa
Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore degli
avvocati, strutturata anch’essa a fondazione di diritto
privato.
Ci
azzardiamo a rivolgerci a tali illustri legali per conoscere
il loro parere sull'equiparazione tra solidarietà e
previdenza.
Non
si sono accorti, altresì, dell’esistenza dell’art. 11 (1°
comma) che è contrario a qualsiasi disposizione legislativa
e/o regolamentare prevista per la nomina dei componenti del
C.d.A.in seno ad una Fondazione. I
consiglieri non possono essere nominati dall’assemblea di un
ente estraneo alla Fondazione, ma solo da un organo interno della
stessa. Lo statuto in argomento non ne prevede l’istituzione!
Eppure agli
illustri avvocati su menzionati dovrebbe essere nota la
legge istitutiva della Cassa Nazionale di Previdenza
Forense: il ”Comitato dei Delegati”, organo interno, similare
a quello assembleare, esistente in tutte le istituzioni
associative, collettivistiche e simili, nomina i componenti
del Cda.
Andiamo
avanti. Anche nel merito,lo statuto sulla solidarietà è cosparso di
irregolarità.
Risulta che un componente dell’assemblea degli associati
Siae, in occasione della riunione del 28.11.2005, presentò
delle osservazioni sulla relazione del Comitato di studio
sul “Fondo di solidarietà” che la DAC condivide e che qui di
seguito si riproducono integralmente.
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Assemblea
Associati SIAE del 28/11/2005
Osservazioni sulla relazione predisposta dal
Comitato di studio sul “Fondo di solidarietà”
Gli
orientamenti progettuali sul definitivo assetto del “Fondo
di solidarietà”, predisposti dal relativo comitato di studio,
non presentano alcuna novità.
I
consulenti tecnico-giuridici hanno dimostrato di non
conoscere appieno le problematiche relative alle società
“non profit”. Si consiglia di contattare giuristi esperti in
tale materia.
La
fondazione deve essere indipendente e non collegata alla
SIAE. Per convincersene, basterebbe riguardare le vicende
relative al “Fondo pensioni per il personale dipendente
della Siae”.
Finiamola
con il “Fondo di solidarietà”! Tale soggetto è
previdenziale, tant’è vero che il c.d. assegno di
professionalità, ai fini fiscali, è trattato come assegno
pensionistico dal casellario centrale dei pensionati
gestito dall’I.N.P.S.
Quest’ultimo, per i titolari di più trattamenti
pensionistici, ivi compreso l’assegno di professionalità,
opera il cumulo ed effettua il conguaglio per ogni pensione
decurtandone eventualmente l’importo.
Il
documento trasmesso dal Comitato di studio è affetto da
confusione e ricalca quello in vigore precedentemente per i
soli soci.
Si è
perduto più di un anno senza portare alcuna innovazione. Non
ci si rinnova, si rimane statici, le innovazioni sono
illusorie.
Bastava fare riferimento alle Casse private di previdenza ed
assistenza per conferire un assetto democratico al”Fondo”.
Si è
richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 97/92 senza
applicarla; infatti leggo quanto ivi affermato:
”……l’illegittimità degli atti impugnati nella
parte in cui discriminano tra soci ed iscritti ordinari,
consentendo soltanto ai primi il diritto di elettorato
attivo e passivo…. e di beneficiare del sistema
previdenziale…..”
Si tratta
pertanto di sistema previdenziale (pensione) e non di
solidarietà.
Occorre
intanto rilevare che la pensione bisogna guadagnarsela!
Ogni
autore associato alla SIAE, per ottenere l’assegno
pensionistico e la tutela sanitaria, deve corrispondere un
contributo anche se non percepisce emolumenti per diritto
d’autore. Pertanto, come avviene per tutti i soggetti
iscritti alle Casse private di previdenza che sono
organizzate in Fondazione “indipendente”, l’autore
associato SIAE deve corrispondere:
a)
un contributo soggettivo fisso,
proporzionato ad un reddito effettivo o presunto di minima
entità per ottenere un assegno pensionistico di base;
b)
un contributo soggettivo integrativo
sulla base di quanto ricevuto quale compenso per i proventi
relativi al diritto d’autore che superi il reddito
considerato nella precedente lettera a), ciò
comporta, a suo tempo, un aumento della pensione;
c)
un contributo integrativo, pari al 2% del
reddito determinato nelle precedenti lett. a) e b),
ai fini della tutela sanitaria.
L’assicurazione sanitaria e per gli infortuni che si
vorrebbe rinnovare, non è legittima. Il trattamento
assistenziale è stato posto a regime negli anni decorsi, con
una delibera dell’ex assemblea dei commissari di sezione.
Non vi è
alcuna previsione di carattere assistenziale per il “Fondo
di solidarietà”, né nello statuto, sia vigente che
precedente, né nel regolamento del “Fondo di solidarietà”.
La tutela
sanitaria per le Casse di previdenza private è esercitata in
base a convenzioni tra le Casse di previdenza e l’Istituto
assicurativo “Generali”.
Tali
convenzioni apportano notevoli vantaggi indistintamente a
tutti gli iscritti alle Casse che corrispondono il
contributo integrativo di cui alla precedente lett. c) –
senza alcuna differenziazione -, vantaggi da non paragonare
con l’effimera polizza assicurativa stipulata tra SIAE e
UNIPOL.
In
conclusione, il “Fondo di Solidarietà”, che dovrà assumere
come sua denominazione “Cassa Nazionale di Previdenza e di
Assistenza per gli Autori Associati alla Siae”, deve
trasformarsi in “Fondazone” indipendente, senza alcun
legame con la SIAE.
Occorre,
transitoriamente, prevedere delle norme che salvaguardino i
diritti acquisiti. Nulla vieta, d’altronde, il
conferimento di un contributo da parte degli editori e
della SIAE ai fini di solidarietà nei confronti degli
autori. |
Tali
osservazioni non hanno sortito alcun effetto. I componenti
del suddetto Comitato, lautamente retribuiti, si sono affidati
a... inesperti della materia ed hanno partorito un brutto ed
inutile topolino.
L’assegno solidaristico, impropriamente
così denominato dato che è di natura previdenziale ed
assistenziale, nel quantum, è di identico valore per tutti! L’Associato
autore, invece, versa alla Siae una somma annuale pari al 4%
sull’ammontare dei suoi diritti d’autore. Non si comprende
dunque la
ragione della proclamata solidarietà esercitata in tale
maniera.
Ci troviamo, forse, di fronte ad un’appropriazione indebita? Questa
è la confusa
situazione di carattere previdenziale in capo al povero
autore associato Siae!
Per le considerazioni
su esposte, il 13 prossimo venturo l’assemblea degli associati Siae
non
dovrebbe approvare la detta carta statutaria previdenziale
ed assistenziale per gli autori, stante il deficitario
dettato normativo e l’oblio di qualsiasi regola prevista in
materia dal nostro ordinamento giuridico.
Tutto ciò, ne siamo
sicuri, non avverrà, perché i componenti di tale struttura
istituzionale dell’Ente, saranno ciechi, sordi e muti.
Pertanto non resta
all’associato Siae, che desidera finalmente essere tutelato
nei suoi diritti, VOTARE E FAR VOTARE la lista
n.54 -Sezione Musica, categoria autori, fascia A, allorché si recherà al
seggio elettorale il 24 giugno prossimo.
La presente viene
rivolta soprattutto alle associazioni:UNCLA, ACEP ed ANEM
maggiormente rappresentate negli Organi istituzionali
dell’Ente, nel quadriennio che sta per terminare, con invito
a darne lettura all’assemblea. |