D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
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 Comunicato stampa
8 giugno 2007
 
Fondo di solidarietà - Ancora sciocchezze e superficialità

Il 13 prossimo venturo si terrà l’assemblea degli associati SIAE. Tra gli argomenti all’ordine del giorno è posta l’approvazione dello statuto della Fondazione per la Solidarietà a favore degli Autori associati SIAE.

Ormai siamo alla fine, ma non ci si vergogna di portare all’esame dell’Assemblea “in articulo mortis”, cioè 11 giorni prima della competizione elettorale per la selezione dei nuovi componenti di detto organo istituzionale, un provvedimento di notevole importanza per l’associato autore, riguardante il suo status previdenziale ed assistenziale.

Come è sempre avvenuto ed ancora oggi si verifica, tale dettato normativo è opera del personale a livello dirigenziale della SIAE. L'elaborato è stato preparato da soggetti che paiono del tutto ignari della normativa, vigente nel nostro Stato, sulla previdenza ed assistenza in capo ai lavoratori autonomi.

I grandi avvocati esistenti in seno all’Ente, ai quali dovrebbe essere affidato il compito di rivedere gli scritti provenienti dalla struttura del personale SIAE, chissà se avranno esaminato il documento in questione! Peraltro, nell’eventualità che ciò sia avvenuto, dimostrerebbero anch’essi ignoranza in materia visto che devono pur conoscere la legge che ha istituito la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore degli avvocati, strutturata anch’essa a fondazione di diritto privato.

Ci azzardiamo a rivolgerci a tali illustri legali per conoscere il loro parere sull'equiparazione tra solidarietà e previdenza.

Non si sono accorti, altresì, dell’esistenza dell’art. 11 (1° comma) che è contrario a qualsiasi disposizione legislativa e/o regolamentare prevista per la nomina dei componenti del C.d.A.in seno ad una Fondazione. I consiglieri non possono essere nominati dall’assemblea di un ente estraneo alla Fondazione, ma solo da un organo interno della stessa. Lo statuto in argomento non ne prevede l’istituzione!

Eppure agli illustri avvocati su menzionati dovrebbe essere nota la legge istitutiva della Cassa Nazionale di Previdenza Forense: il ”Comitato dei Delegati”, organo interno, similare a quello assembleare, esistente in tutte le istituzioni associative, collettivistiche e simili, nomina i componenti del Cda.

Andiamo avanti. Anche nel merito,lo statuto sulla solidarietà è cosparso di irregolarità.

Risulta che un componente dell’assemblea degli associati Siae, in occasione della riunione del 28.11.2005, presentò delle osservazioni sulla relazione del Comitato di studio sul “Fondo di solidarietà” che la DAC condivide e che qui di seguito si riproducono integralmente. 

Assemblea Associati SIAE del 28/11/2005
Osservazioni sulla relazione predisposta dal Comitato di studio sul “Fondo di solidarietà”

Gli orientamenti progettuali sul definitivo assetto del “Fondo di solidarietà”, predisposti dal relativo comitato di studio, non presentano alcuna novità.

I consulenti tecnico-giuridici hanno dimostrato di non conoscere appieno le problematiche relative alle società “non profit”. Si consiglia di contattare giuristi esperti in tale materia.

La fondazione deve essere indipendente e non collegata alla SIAE. Per convincersene, basterebbe riguardare le vicende relative al “Fondo pensioni per il personale dipendente della Siae”.

Finiamola con il “Fondo di solidarietà”! Tale soggetto è previdenziale, tant’è vero che il c.d. assegno di professionalità, ai fini fiscali, è trattato come assegno pensionistico dal casellario centrale dei pensionati gestito dall’I.N.P.S.

Quest’ultimo, per i titolari di più trattamenti pensionistici, ivi compreso l’assegno di professionalità, opera il cumulo ed effettua il conguaglio per ogni pensione decurtandone eventualmente l’importo.

Il documento trasmesso dal Comitato di studio è affetto da confusione e ricalca quello in vigore precedentemente per i soli soci.

Si è perduto più di un anno senza portare alcuna innovazione. Non ci si rinnova, si rimane statici, le innovazioni sono illusorie.

Bastava fare riferimento alle Casse private di previdenza ed assistenza per conferire un assetto democratico al”Fondo”.

Si è richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 97/92 senza applicarla; infatti leggo quanto ivi affermato:  ”……l’illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui discriminano tra soci ed iscritti ordinari, consentendo soltanto ai primi il diritto di elettorato attivo e passivo…. e di beneficiare del sistema previdenziale…..”

Si tratta pertanto di sistema previdenziale (pensione) e non di solidarietà.

Occorre intanto rilevare che la pensione bisogna guadagnarsela!

Ogni autore associato alla SIAE, per ottenere l’assegno pensionistico e la tutela sanitaria, deve corrispondere un contributo anche se non percepisce emolumenti per diritto d’autore. Pertanto, come avviene per tutti i soggetti iscritti alle Casse private di previdenza che sono organizzate in Fondazione “indipendente”,  l’autore associato SIAE deve corrispondere:

a)  un contributo soggettivo fisso, proporzionato ad un reddito effettivo o presunto di minima entità per ottenere un assegno pensionistico di base;

b) un contributo soggettivo integrativo sulla base di quanto ricevuto quale compenso per i proventi relativi al diritto d’autore che superi il reddito considerato nella precedente lettera a), ciò comporta, a suo tempo, un aumento della pensione;

c)  un contributo integrativo, pari al 2% del reddito determinato nelle precedenti lett. a) e b), ai fini della tutela sanitaria.

L’assicurazione sanitaria e per gli infortuni che si vorrebbe rinnovare, non è legittima. Il trattamento assistenziale è stato posto a regime negli anni decorsi, con una delibera dell’ex assemblea dei commissari di sezione.

Non vi è alcuna previsione di carattere assistenziale per il “Fondo di solidarietà”, né nello statuto, sia vigente che precedente, né nel regolamento del “Fondo di solidarietà”.

La tutela sanitaria per le Casse di previdenza private è esercitata in base a convenzioni tra le Casse di previdenza e l’Istituto assicurativo “Generali”.

Tali convenzioni apportano notevoli vantaggi indistintamente a tutti gli iscritti alle Casse che corrispondono il contributo integrativo di cui alla precedente lett. c) – senza alcuna differenziazione -, vantaggi da non paragonare con l’effimera polizza assicurativa stipulata tra SIAE e UNIPOL.

In conclusione, il “Fondo di Solidarietà”, che dovrà assumere come sua denominazione “Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Autori Associati alla Siae”, deve trasformarsi in “Fondazone” indipendente, senza alcun legame con la SIAE.

Occorre, transitoriamente, prevedere delle norme che salvaguardino i diritti acquisiti. Nulla vieta,  d’altronde, il conferimento di  un contributo da parte degli editori e della SIAE  ai fini di solidarietà nei confronti degli autori.

 

Tali osservazioni non hanno sortito alcun effetto. I componenti del suddetto Comitato, lautamente retribuiti, si sono affidati a... inesperti della materia ed hanno partorito un brutto ed inutile topolino.

L’assegno solidaristico, impropriamente così denominato dato che è di natura previdenziale ed assistenziale, nel quantum, è di identico valore per tutti! L’Associato autore, invece, versa alla Siae una somma annuale pari al 4% sull’ammontare dei suoi diritti d’autore. Non si comprende dunque la ragione della proclamata solidarietà esercitata in tale maniera.

Ci troviamo, forse, di fronte ad un’appropriazione indebita? Questa è la confusa situazione di carattere previdenziale in capo al povero autore associato Siae!

Per le considerazioni su esposte, il 13 prossimo venturo l’assemblea degli associati Siae non dovrebbe approvare la detta carta statutaria previdenziale ed assistenziale per gli autori, stante il deficitario dettato normativo e l’oblio di qualsiasi regola prevista in materia dal nostro ordinamento giuridico.

Tutto ciò, ne siamo sicuri, non avverrà, perché i componenti di tale struttura istituzionale dell’Ente, saranno ciechi, sordi e muti.

Pertanto non resta all’associato Siae, che desidera finalmente essere tutelato nei suoi diritti, VOTARE E FAR VOTARE la lista n.54 -Sezione Musica, categoria autori, fascia A, allorché si recherà al seggio elettorale il 24 giugno prossimo.

La presente viene rivolta soprattutto alle associazioni:UNCLA, ACEP ed ANEM maggiormente rappresentate negli Organi istituzionali dell’Ente, nel quadriennio che sta per terminare, con invito a darne lettura all’assemblea.

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47